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Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in
materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché
misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera
e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.” Intesa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Repertorio atti n. 87/CU del 19 settembre 2013 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 19 settembre 2013: VISTO
l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante: “Delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima
materia”, il quale ha stabilito che, al fine di realizzare un sistema nazionale
di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle
risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle
spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità
dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una
politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali
delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, due o più decreti legislativi
per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a) dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con
riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri
limitatamente ai compiti militari; b) delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle
relative professionalità; c) delle dotazioni organiche complessive del
personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione
delle relative professionalità; VISTO il successivo comma 3 del citato
articolo 1 il quale ha disposto che i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
nonché, per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il
Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1,
lettere h) ed m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, relativamente
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) ed
m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio
centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni; VISTA la nota n. 27474 del 19 luglio 2013 con
la quale l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha trasmesso, ai fini
di un preliminare esame, lo schema di decreto legislativo recante:
“Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della
difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma
1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che è stato diramato alle Regioni e agli Enti
locali in data 22 luglio 2013; CONSIDERATO che, per l’esame del
provvedimento, si è tenuta una preliminare riunione, a livello tecnico, il 25
luglio 2013, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero della difesa hanno
illustrato i contenuti del provvedimento ritenuti di particolare interesse per
le Regioni e gli Enti locali; al riguardo, i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI
hanno segnalato alcune criticità concernenti il transito del personale del
Ministero della difesa nei propri organici e le relative risorse e la
definizione del programma di iniziative in materia di formazione professionale
e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate
congedati senza demerito; VISTA la nota n. DAGL 0005326 del 19 agosto
2013 con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il testo del provvedimento
in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 agosto 2013,
che è stato diramato, il 27 agosto 2013, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che per l’esame del provvedimento
è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, in data 11
settembre 2013, nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte di
modifica formulate congiuntamente dalle Regioni e dall’ANCI, che sono state
condivise con le Amministrazioni statali interessate, riguardanti in particolare
gli articoli 4: “Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni
organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare”, 11: “Revisione delle misure di agevolazione
per l’inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei
concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare”, e 12: “Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del
Ministero della Difesa”; CONSIDERATO che, con nota del 17 settembre
2013, l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha trasmesso la nuova
formulazione del provvedimento, che, a seguito di quanto convenuto in sede
tecnica, è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, al riguardo, per le vie
brevi, le Regioni e l’ANCI hanno comunicato la necessità di integrare il testo
del provvedimento con la previsione dell’assenso delle Amministrazioni
riceventi al transito del personale e la previsione della contestualità del
trasferimento delle risorse al transito medesimo; CONSIDERATO, inoltre, che la Regione Valle
d’Aosta ha inviato una nota datata 18 settembre 2013 nella quale chiede di
inserire una clausola di salvaguardia a tutela delle proprie prerogative
statutarie; CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso
favorevole all’intesa sul provvedimento con la richiesta di ulteriori perfezionamenti
contenuti in un documento congiunto che è stato consegnato (All.A); CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di
potere accogliere dette ulteriori richieste; ACQUISITO, pertanto, l’assenso
del Governo, delle Regioni e degli Enti locali; SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni
in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché
misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera
e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, trasmesso, con nota n. DAGL 0005326
del 19 agosto 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi, con le modifiche concordate contenute nel
documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Il
Segretario Il
Presidente
Roberto
G. Marino Graziano Delrio
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