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Accordo tra il
Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello
stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n.
56. Repertorio atti n. 106/CU dell’11 settembre 2014 LA
CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta dell’11 settembre 2014: VISTO l’articolo, 9, comma
2, lett. c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza “promuove e sancisce
accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune”; VISTO
il comma 89 dell’articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale stabilisce che: “fermo restando quanto
disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire
le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di
esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni
fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di
riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di
esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,
mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio
associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da
esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale
ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di
competenza regionale”; VISTO il comma 91 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 il quale stabilisce che, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in
modo puntuale, mediante accordo sancito da questa Conferenza, le funzioni di
cui al comma 89 della medesima legge, oggetto del riordino e le relative
competenze; CONSIDERATO
che
l’accordo di cui al predetto comma 91 dell’articolo 1 della citata legge n. 56
del 2014 è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa
Conferenza del 5 agosto 2014, ma rinviato con l’impegno, formalizzato in un
Protocollo di intenti tra Stato, Regioni, Comuni e Province sull’attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56, siglato nella medesima seduta (atto rep.
93/CU del 5 agosto 2014), di ripresentarlo nella odierna seduta di questa
Conferenza; CONSIDERATO che, a
seguito di numerosi incontri con le Regioni, l’ANCI e l’UPI, l’Ufficio di
Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto
pervenire il predetto accordo che, in data 11 settembre 2014, è stato inviato
alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, nel
corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state esaminate e concordate talune modifiche al testo dell’accordo diramato in data 11
settembre 2014, tenendo conto delle proposte formulate in sede di consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito alla
individuazione delle funzioni oggetto del riordino e delle relative competenze; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e
delle Province autonome e degli Enti locali; SANCISCE ai
sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7
aprile 2014, n. 56, l’accordo
tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89
dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze, nella
formulazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.
Fermo restando quanto disposto dal comma 88,
lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le
funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti
finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per
ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da
parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di
più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito
del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data
dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è
determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione
ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
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