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Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.(SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Parere, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.

Parere, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Repertorio atti n.       131/CU               del 3 novembre 2016

 

 

                           LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 novembre 2016:

 

VISTO l’articolo 11, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 il quale ha stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

 

VISTO il successivo comma 2 il quale ha previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

 

VISTA la nota n. DAGL/10.3.113/4040 del 26 agosto 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 agosto  2016, ai fini dell’acquisizione del parere di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, il 1° settembre 2016, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del citato schema di decreto, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 settembre 2016, rinviata su richiesta delle Regioni e dell’ANCI;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 settembre 2016, è stato rinviato per consentire adeguati approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, successivamente, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 25 ottobre 2016 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, nell’ottica di collaborare al miglioramento del contenuto del provvedimento, hanno consegnato rispettivamente tre documenti contenenti osservazioni e proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo;

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO, in particolare, che:

- i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato alcune problematiche principali su cui è necessario intervenire con puntuali modifiche e riconducibili alle seguenti tematiche: maggiore coinvolgimento delle Regioni nel processo di organizzazione e funzionamento della dirigenza nella parte di competenza regionale attraverso lo strumento dell’intesa forte ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, con revisione delle funzioni assegnate al Dipartimento della funzione pubblica per quanto riguarda la tenuta del “ruolo” dei dirigenti regionali, nel senso di delimitare l’area di intervento statale nei limiti imposti dall’articolo 11 della legge delega e attribuirne invece la gestione alle Regioni; effettività della ripartizione tra i vari “ruoli” della dirigenza della Repubblica con riflessi nelle procedure di reclutamento e affidamento degli incarichi; modifica della composizione e dei compiti della Commissione giudicatrice per l’accesso alla dirigenza regionale che, in conformità con la legge delega, dovrebbe essere selezionata e scelta privilegiando l’inserimento di alcune professionalità in grado di contribuire al miglioramento del sistema amministrativo regionale e con profili professionali più tecnici; perfezionamento della parte concernente la fase transitoria, chiarendo, tra l’altro, la sostenibilità finanziaria della fattispecie del dirigente senza incarico; maggiore partecipazione regionale nella scelta dei componenti della SNA attraverso il meccanismo dell’intesa in Conferenza Unificata in luogo del parere e, nell’ambito delle politiche formative, la possibilità di avvalersi, per la dirigenza regionale, degli enti strumentali di formazione già esistenti;

- i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI, nel condividere le osservazioni delle Regioni in quanto le tematiche sollevato attengono anche alla dirigenza degli Enti locali, tra l’altro, hanno evidenziato taluni punti quali la revisione della parte relativa agli incarichi dirigenziali a contratto con riferimento all’articolo 110 del Testo Unico degli Enti locali, sia per quanto riguarda la possibilità di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni sia per quanto riguarda la durata degli stessi, ed in particolare per la figura dei dirigenti apicali, in relazione alla scadenza dei mandati elettivi delle autorità politiche; hanno sottolineato anche il tema del transito nei ruoli della dirigenza degli Enti locali dei segretari comunali e provinciali; a tal fine, hanno rappresentato la necessità di rendere la normativa compatibile col regime delle limitazioni delle assunzioni, riconducendo tale passaggio ad una procedura di mobilità come tale non equiparabile a nuova assunzione; altro aspetto evidenziato è quello relativo all’onere finanziario da sostenere per i dirigenti senza incarico, chiedendo di valutare l’opportunità di costituire un apposito Fondo con risorse destinate alla gestione dei dirigenti in disponibilità,

- i rappresentanti dell’UPI hanno ricordato che l’impianto del decreto legislativo va armonizzato con le previsioni delle ultime leggi di bilancio che hanno stabilito il blocco del turn over per le Province e che potrebbero portare all’inapplicabilità delle norme sulla dirigenza pubblica agli Enti di area vasta; a tal fine, hanno proposto la esplicita abrogazione delle norme incompatibili;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti, Uffici del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno preso atto delle osservazioni formulate e si sono riservati una valutazione nel merito delle singole proposte contenute nei documenti presentati.

 

 

 

 

Peraltro, hanno assicurato circa la possibilità di accoglimento di alcune proposte di modifica formulate, soprattutto riguardo al maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nell’organizzazione della dirigenza di parte non statale; riguardo ad una maggiore definizione e specificità dei ruoli dirigenziali ed alla modifica della composizione delle Commissioni di selezione per l’accesso alla dirigenza regionale e degli enti locali, riservandosi, comunque, una valutazione più approfondita in merito alla richiesta di prevedere l’intesa di cui alla legge n. 131 del 2003 (cosiddetta “forte”);

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 27 ottobre 2016 che non ha avuto luogo;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta straordinaria di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all’integrale accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A) con le quali si intende rivedere il testo nel senso di una più coerente adesione alle finalità della legge delega, sottolineando, in particolare, la richiesta di previsione dell’utilizzo dello strumento dell’intesa cosiddetta “forte” per il coinvolgimento delle Regioni sui profili oggetto delle proposte di modifica;

- l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’integrale accoglimento degli emendamenti formulati in un documento che è stato consegnato (All.B), evidenziando soprattutto le questioni relative alla definizione del fabbisogno di personale dirigenziale negli Enti locali per il quale l’autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica deve essere riferita esclusivamente al ruolo della dirigenza statale, alla composizione ed ai compiti della Commissione per l’accesso alla dirigenza degli Enti locali e agli oneri finanziari da sostenere per i dirigenti senza incarico; inoltre, è stata sollevata la problematica connessa all’applicazione dell’articolo 1, comma 219, della legge di stabilità 2016 riguardante il blocco del turn over dei dirigenti degli Enti locali;  

 - l’UPI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica contenute in un documento che è stato consegnato (All.C), richiamando l’attenzione su alcuni aspetti quali la richiesta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi “prioritariamente” nell’ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali, la revisione dei compiti e della composizione della Commissione per l’accesso alla dirigenza degli Enti locali e l’introduzione di una disposizione emendativa concernente il divieto di assunzione di cui all’articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);


CONSIDERATO che il Governo, assicurando l’intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all’accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, proponendo di organizzare un incontro tecnico da tenere dopo avere acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata; al riguardo, ha precisato di potere valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa “forte” così come rappresentata nel parere espresso dal Consiglio di Stato e ha chiesto una ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi “prioritariamente” nell’ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;

 

 

 

 

 

                          ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica, trasmesso, con nota DAGL/10.3.113/4040 del 26 agosto 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

 

 

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