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Parere sullo
schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124. Parere, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7
agosto 2015, n. 124. Repertorio
atti n. 131/CU del 3 novembre 2016 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella
odierna seduta del 3 novembre 2016: VISTO l’articolo
11, comma 1, della legge
7 agosto 2015, n. 124 il quale ha stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di
dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici; VISTO il
successivo comma 2 il quale ha previsto che i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa
acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio
di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo può comunque procedere; VISTA la nota n. DAGL/10.3.113/4040 del 26
agosto 2016 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disciplina
della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7
agosto 2015, n.124, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 25 agosto 2016, ai fini
dell’acquisizione del parere di questa Conferenza; CONSIDERATO che detto
provvedimento è stato inviato, il 1° settembre 2016, alle Regioni ed agli Enti
locali; CONSIDERATO che, ai
fini dell’esame del citato schema di decreto, è stata
convocata una riunione, a livello
tecnico, il 22 settembre 2016, rinviata su richiesta delle Regioni e dell’ANCI; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto
all’ordine del giorno della seduta del 29 settembre 2016, è stato rinviato per
consentire adeguati approfondimenti; CONSIDERATO che, successivamente,
è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 25 ottobre 2016
nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI,
nell’ottica di collaborare al miglioramento del contenuto del provvedimento,
hanno consegnato rispettivamente tre documenti contenenti osservazioni e
proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo; CONSIDERATO, in particolare,
che: - i
rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato alcune problematiche principali
su cui è necessario intervenire con puntuali modifiche e riconducibili alle
seguenti tematiche: maggiore coinvolgimento delle Regioni nel processo di
organizzazione e funzionamento della dirigenza nella parte di competenza
regionale attraverso lo strumento dell’intesa forte ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 131 del 2003, con revisione delle funzioni assegnate al
Dipartimento della funzione pubblica per quanto riguarda la tenuta del “ruolo”
dei dirigenti regionali, nel senso di delimitare l’area di intervento statale
nei limiti imposti dall’articolo 11 della legge delega e attribuirne invece la
gestione alle Regioni; effettività della ripartizione tra i vari “ruoli” della
dirigenza della Repubblica con riflessi nelle procedure di reclutamento e
affidamento degli incarichi; modifica della composizione e dei compiti della
Commissione giudicatrice per l’accesso alla dirigenza regionale che, in
conformità con la legge delega, dovrebbe essere selezionata e scelta
privilegiando l’inserimento di alcune professionalità in grado di contribuire
al miglioramento del sistema amministrativo regionale e con profili
professionali più tecnici; perfezionamento della parte concernente la fase
transitoria, chiarendo, tra l’altro, la sostenibilità finanziaria della
fattispecie del dirigente senza incarico; maggiore partecipazione regionale
nella scelta dei componenti della SNA attraverso il meccanismo dell’intesa in
Conferenza Unificata in luogo del parere e, nell’ambito delle politiche
formative, la possibilità di avvalersi, per la dirigenza regionale, degli enti
strumentali di formazione già esistenti; - i rappresentanti
dell’ANCI e dell’UPI, nel condividere le osservazioni delle Regioni in quanto
le tematiche sollevato attengono anche alla dirigenza degli Enti locali, tra
l’altro, hanno evidenziato taluni punti quali la revisione della parte relativa
agli incarichi dirigenziali a contratto con riferimento all’articolo 110 del
Testo Unico degli Enti locali, sia per quanto riguarda la possibilità di
procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni sia per quanto
riguarda la durata degli stessi, ed in particolare per la figura dei dirigenti
apicali, in relazione alla scadenza dei mandati elettivi delle autorità
politiche; hanno sottolineato anche il tema del transito nei ruoli della
dirigenza degli Enti locali dei segretari comunali e provinciali; a tal fine,
hanno rappresentato la necessità di rendere la normativa compatibile col regime
delle limitazioni delle assunzioni, riconducendo tale passaggio ad una
procedura di mobilità come tale non equiparabile a nuova assunzione; altro
aspetto evidenziato è quello relativo all’onere finanziario da sostenere per i
dirigenti senza incarico, chiedendo di valutare l’opportunità di costituire un
apposito Fondo con risorse destinate alla gestione dei dirigenti in disponibilità, - i rappresentanti dell’UPI hanno ricordato che
l’impianto del decreto legislativo va armonizzato con le previsioni delle
ultime leggi di bilancio che hanno stabilito il blocco del turn over per le
Province e che potrebbero portare all’inapplicabilità delle norme sulla
dirigenza pubblica agli Enti di area vasta; a tal fine, hanno proposto la
esplicita abrogazione delle norme incompatibili; CONSIDERATO che i
rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti, Uffici del Ministro per
la semplificazione e la Pubblica amministrazione e Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno preso
atto delle osservazioni formulate e si sono riservati una valutazione nel
merito delle singole proposte contenute nei documenti presentati. Peraltro,
hanno assicurato circa la possibilità di accoglimento di alcune proposte di
modifica formulate, soprattutto riguardo al maggiore coinvolgimento delle
Regioni e degli Enti locali nell’organizzazione della dirigenza di parte non
statale; riguardo ad una maggiore definizione e specificità dei ruoli
dirigenziali ed alla modifica della composizione delle Commissioni di selezione
per l’accesso alla dirigenza regionale e degli enti locali, riservandosi,
comunque, una valutazione più approfondita in merito alla richiesta di
prevedere l’intesa di cui alla legge n. 131 del 2003 (cosiddetta “forte”); CONSIDERATO che
l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 27 ottobre
2016 che non ha avuto luogo; CONSIDERATO che,
nell’odierna seduta straordinaria di questa Conferenza: - le Regioni
hanno espresso parere favorevole condizionato all’integrale accoglimento delle
proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A) con le quali si intende rivedere il testo nel senso
di una più coerente adesione alle finalità della legge delega, sottolineando,
in particolare, la richiesta di previsione dell’utilizzo dello strumento
dell’intesa cosiddetta “forte” per il coinvolgimento delle Regioni sui profili oggetto
delle proposte di modifica; - l’ANCI ha
espresso parere favorevole condizionato all’integrale accoglimento degli
emendamenti formulati in un documento che è stato consegnato (All.B), evidenziando soprattutto le questioni relative alla
definizione del fabbisogno di personale dirigenziale negli Enti locali per il
quale l’autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica deve essere
riferita esclusivamente al ruolo della dirigenza statale, alla composizione ed
ai compiti della Commissione per l’accesso alla dirigenza degli Enti locali e
agli oneri finanziari da sostenere per i dirigenti senza incarico; inoltre, è
stata sollevata la problematica connessa all’applicazione dell’articolo 1, comma
219, della legge di stabilità 2016 riguardante il blocco del turn over dei
dirigenti degli Enti locali; - l’UPI ha espresso parere favorevole
condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica contenute in un
documento che è stato consegnato (All.C), richiamando
l’attenzione su alcuni aspetti quali la richiesta che la mobilità dei
dirigenti, a livello nazionale, operi “prioritariamente” nell’ambito di
ciascuno dei ruoli dirigenziali, la revisione dei compiti e della composizione
della Commissione per l’accesso alla dirigenza degli Enti locali e
l’introduzione di una disposizione emendativa concernente il divieto di
assunzione di cui all’articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015);
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina
della dirigenza della Repubblica, trasmesso, con nota DAGL/10.3.113/4040 del 26
agosto 2016, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati
documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.
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