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Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI REGIONI E COESIONE TERRITORIALE - POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO ECONOMICO)
Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Repertorio atti n

Repertorio atti n.  22/CU           del 3 marzo 2011

       

                         LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 3 marzo 2011:

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

 

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

                              

VISTA la nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 del 24 dicembre 2010, 3 -  DAGL/51587/10.3.1 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22  dicembre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 28 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione,a livello tecnico, il 13 gennaio 2011, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno illustrato alcuni elementi di criticità sullo schema di decreto in esame;

 

 

 

CONSIDERATO che, a conclusione della citata riunione, si è concordato di tenere un ulteriore incontro il 18 gennaio 2011 al fine di esaminare le puntuali proposte emendative formulate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI;

 

CONSIDERATO che, nel corso di detto incontro, si è proceduto all’esame di dette proposte in ordine alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno fornito una risposta, a livello tecnico, circa il loro possibile accoglimento; 

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto, quindi, all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 gennaio 2011 e rinviato alla successiva seduta straordinaria del 25 gennaio 2011 nel corso della quale, pur essendo state accolte una serie di proposte delle Regioni e degli Enti locali, è stata registrata la mancata intesa con decorrenza dei termini; nella riunione politica tenutasi prima di quest’ultima seduta, sono state fornite indicazioni per una ulteriore riunione, a livello tecnico, in merito a taluni punti del provvedimento in ordine ai quali non si era trovata una condivisione;

 

CONSIDERATO, pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 2 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti numerosi punti e discussi alcuni residui elementi di criticità riferiti in particolare all’istituzione da parte delle Regioni delle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

CONSIDERATO che il punto è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta del 10 febbraio 2011 nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente proposte di modifica relative ai punti non ancora risolti, chiedendo, quindi, di definire l’argomento nella odierna seduta del 3 marzo 2011,

 

CONSIDERATO che, di conseguenza, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 17 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti e concordati i residui elementi di criticità sopra evidenziati riferiti in particolare alle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come presentata dalle Regioni nella richiamata seduta del 25 gennaio 2011;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame, così come risultante dalle  modifiche concordate in sede tecnica:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione che la fase sperimentale di gestione accentrata venga applicata anche in ambito sanitario;

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa consegnando un documento (All.A) che chiarisce ulteriormente la propria posizione;

- l’UPI e l’UNCEM hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto favorevolmente della sollecitazione formulata dalle Regioni;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

                  

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010 e trasmesso con nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 dalla 3 -  DAGL/51587/10.3.1Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

 

 

                        Il Segretario                                                                   Il Presidente

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On.le Dott. Raffaele Fitto

 

 

 

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