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Accordo in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma.

CONFERENZA STATO-REGIONI

Accordo in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma.

Repertorio atti n.                     131/CU del 22 novembre 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 novembre 2018;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", e in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV, detta le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme in materia di edilizia scolastica", e in particolare l'articolo 7 che istituisce e prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico";

VISTO il citato articolo 7 che prevede, altresì, che l'Anagrafe sia articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l'altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionale dell'Amministrazione richiedente;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221,recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l'articolo 10;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti" e, in particolare, l'art. 1, comma 137, secondo il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'art. 68, comma 3, del citato Codice dell'amministrazione digitale, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell'anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica ad oggetto: "Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l'aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni";

ATTESO che il sistema nazionale dell'Anagrafe dell' edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un' altra, distribuita in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (di seguito, anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, Rep. n. 11/CU;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati record e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell'edilizia scolastica del 27 novembre 2014, Rep. n. 147/ CU;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione dei dati presenti nell' Anagrafe dell' edilizia scolastica del 30 luglio 2015, Rep. n. 87/CU;

CONSIDERATO che il citato Accordo del 30 luglio 2015 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a pubblicare i dati delle istituzioni scolastiche relative alle sezioni dei tracciati record contenute nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica attraverso l'applicativo "Scuola in chiaro", accessibile tramite la home page del sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it;

CONSIDERATO che l'Accordo del 6 febbraio 2014 prevede all'articolo 2, comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle legge, titolari e/ o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati;

CONSIDERATO che nel predetto Accordo si era altresì approvato quale modalità di riversamento periodico dei dati nell' Anagrafe che il passaggio dalla Regione allo Stato fosse di soli 151 campi in periodi temporali individuati;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU, i cui contenuti si intendono qui richiamati e confermati;

VISTO in particolare, l'Allegato 1 al citato Accordo del 10 novembre 2016, contenente le modifiche al tracciato record dei dati da inserire nell' Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica;

CONSIDERATO che, con riferimento al citato Accordo del 10 novembre 2016, in luogo di "tracciato record dei dati" si può utilizzare d'ora innanzi la dizione "scheda dati", intendendosi, per quanto di interesse ai fini del presente Accordo, le dizioni di uguale significato;

CONSIDERATO che è necessario, altresì, garantire una maggiore trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica e definire la tempistica per l'attuazione delle ulteriori fasi di modifica della medesima Anagrafe in modo da raggiungere una maggiore completezza della stessa;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 settembre 2018, Rep. n. 94/CU, i cui contenuti si intendono qui richiamati e confermati;

CONSIDERATO che, in attuazione del primo punto di cui al cronoprogramma allegato al citato Accordo del 6 settembre 2018, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, le Regioni, l'UPI e l'ANCI, nel corso delle riunioni tecniche tenutesi nelle date 3 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre e 13 novembre 2018, hanno concordato alcune modifiche da apportare alla scheda dati dell'Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica, al fine di ottimizzarne il contenuto informativo e la funzionalità, nonché di adeguarla al quadro normativo vigente e più attuale;

CONSIDERATO altresì, che l'implementazione delle modifiche alla scheda dati di cui al presente Accordo, comporta la necessità di apportare, di conseguenza, modifiche allo stesso cronoprogramma allegato al citato Accordo del 6 settembre 2018;

CONSIDERATO che, nel corso dell' odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole mentre ANCI e UPI hanno espresso il loro avviso favorevole al perfezionamento dell'Accordo indicato in oggetto, con le raccomandazioni al Governo contenute in un documento congiunto consegnato in corso di seduta (Allegato 3);

per i motivi indicati

SANCISCE ACCORDO TRA:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d’Italia (UPI)

regolato come segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Per quanto rappresentato in premessa, ai fini del presente Accordo e degli atti consequenziali, le dizioni "tracciato record", "tracciato record dei dati", e "scheda dati" sono considerate equivalenti.

Articolo 2

(Obiettivi e finalità)

1. Con il presente Accordo, le Parti approvano le modifiche alla scheda dati dell' Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica, ovvero del Sistema nazionale delle anagrafi dell' edilizia scolastica (SNAES) nelle sue componenti costituite dalle Anagrafi regionali dell' edilizia scolastica (ARES) e dal nodo centrale presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le modifiche alla scheda dati dell' Anagrafe dell' edilizia scolastica di cui al comma 1 sono contenute nell' Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 1).

Articolo 3

(Modifiche al cronoprogramma delle fasi di attuazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica)

1. La scheda allegata all'Accordo tra Governo Regioni ed Enti locali nella seduta della Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, contenente il cronoprogramma delle successive fasi di attuazione relative all'Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica, è sostituita dalla scheda allegata al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. L'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1986, n. 23, può definire eventuali correzioni, o ulteriori modifiche di dettaglio, che si rendessero necessarie al fine di rimuovere errori materiali, ovvero di ottimizzare l'aggiornamento e la funzionalità della scheda dati e del suo contenuto informativo, nonché definire ulteriori modifiche al cronoprogramma, rispetto alle fasi di attuazione dell' Anagrafe dell' edilizia scolastica. A tal fine, ove necessario, il Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca potrà promuovere tavoli tecnici di confronto con le singole Regioni per specifiche esigenze delle stesse.

 

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