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Accordo in materia di
edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al
cronoprogramma. Repertorio atti n. 131/CU
del 22 novembre 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 22 novembre 2018; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed
autonomie locali", e in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c), che
dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV,
detta le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche; VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme in materia di
edilizia scolastica", e in particolare l'articolo 7 che istituisce e
prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
"realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo
e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'Anagrafe nazionale
dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e
la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico"; VISTO il citato articolo 7 che prevede, altresì, che l'Anagrafe sia
articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai
fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti
tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi
informatici e che prevede, tra l'altro, che qualunque dato trattato da una
pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile da altre
Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento di compiti istituzionale dell'Amministrazione richiedente; VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221,recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese"; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, recante misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l'articolo 10; VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni normative vigenti" e, in particolare, l'art. 1, comma 137,
secondo il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
in conformità con l'art. 68, comma 3, del citato Codice dell'amministrazione
digitale, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del
Sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto,
tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica; VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999che, ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto
dell'anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica ad oggetto: "Realizzazione
della nuova anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica e attivazione di un
sistema telematico per l'aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di
Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione, Comuni, Province e Regioni"; ATTESO che il sistema nazionale dell'Anagrafe dell' edilizia scolastica
(di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che
garantisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di
indirizzo, pianificazione e controllo e un' altra, distribuita in nodi
regionali denominata Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (di seguito,
anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio
edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola
unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle
informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi; VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema
nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, Rep. n.
11/CU; VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i
tracciati record e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell'edilizia
scolastica del 27 novembre 2014, Rep. n. 147/ CU; VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione
dei dati presenti nell' Anagrafe dell' edilizia scolastica del 30 luglio 2015, Rep.
n. 87/CU; CONSIDERATO che il citato Accordo del 30 luglio 2015 autorizza il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a pubblicare i dati
delle istituzioni scolastiche relative alle sezioni dei tracciati record
contenute nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica attraverso l'applicativo
"Scuola in chiaro", accessibile tramite la home page del sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it; CONSIDERATO che l'Accordo del 6 febbraio 2014 prevede all'articolo 2,
comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le
funzioni attribuite dalle legge, titolari e/ o fruitori dei dati e responsabili
delle finalità e delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di
sicurezza adottati; CONSIDERATO che nel predetto Accordo si era altresì approvato quale
modalità di riversamento periodico dei dati nell' Anagrafe che il passaggio
dalla Regione allo Stato fosse di soli 151 campi in periodi temporali
individuati; VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 novembre
2016, Rep. n. 136/CU, i cui contenuti si intendono qui richiamati e confermati; VISTO in particolare, l'Allegato 1 al citato Accordo del 10 novembre
2016, contenente le modifiche al tracciato record dei dati da inserire nell'
Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica; CONSIDERATO che, con riferimento al citato Accordo del 10 novembre 2016,
in luogo di "tracciato record dei dati" si può utilizzare d'ora
innanzi la dizione "scheda dati", intendendosi, per quanto di
interesse ai fini del presente Accordo, le dizioni di uguale significato; CONSIDERATO che è necessario, altresì, garantire una maggiore
trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale dell'
edilizia scolastica e definire la tempistica per l'attuazione delle ulteriori
fasi di modifica della medesima Anagrafe in modo da raggiungere una maggiore completezza
della stessa; VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 settembre
2018, Rep. n. 94/CU, i cui contenuti si intendono qui richiamati e confermati; CONSIDERATO che, in attuazione del primo punto di cui al cronoprogramma
allegato al citato Accordo del 6 settembre 2018, il Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, le Regioni, l'UPI e l'ANCI, nel corso delle
riunioni tecniche tenutesi nelle date 3 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre e 13
novembre 2018, hanno concordato alcune modifiche da apportare alla scheda dati
dell'Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica, al fine di ottimizzarne il
contenuto informativo e la funzionalità, nonché di adeguarla al quadro
normativo vigente e più attuale; CONSIDERATO altresì, che l'implementazione delle modifiche alla scheda
dati di cui al presente Accordo, comporta la necessità di apportare, di
conseguenza, modifiche allo stesso cronoprogramma allegato al citato Accordo
del 6 settembre 2018; CONSIDERATO che, nel corso dell' odierna seduta di questa Conferenza, le
Regioni hanno espresso avviso favorevole mentre ANCI e UPI hanno espresso il
loro avviso favorevole al perfezionamento dell'Accordo indicato in oggetto, con
le raccomandazioni al Governo contenute in un documento congiunto consegnato in
corso di seduta (Allegato 3); per i motivi indicati SANCISCE ACCORDO TRA: il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province
d’Italia (UPI) regolato come
segue: Articolo 1 (Premesse) 1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo. 2. Per quanto rappresentato in premessa, ai fini del presente Accordo e
degli atti consequenziali, le dizioni "tracciato record",
"tracciato record dei dati", e "scheda dati" sono
considerate equivalenti. Articolo 2 (Obiettivi e finalità) 1. Con il presente Accordo, le Parti approvano le modifiche alla scheda
dati dell' Anagrafe nazionale dell' edilizia scolastica, ovvero del Sistema
nazionale delle anagrafi dell' edilizia scolastica (SNAES) nelle sue componenti
costituite dalle Anagrafi regionali dell' edilizia scolastica (ARES) e dal nodo
centrale presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Le modifiche alla scheda dati dell' Anagrafe dell' edilizia
scolastica di cui al comma 1 sono contenute nell' Allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 1). Articolo 3 (Modifiche al cronoprogramma delle fasi di
attuazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica) 1. La scheda allegata all'Accordo tra Governo Regioni ed Enti locali
nella seduta della Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, contenente il
cronoprogramma delle successive fasi di attuazione relative all'Anagrafe
nazionale dell' edilizia scolastica, è sostituita dalla scheda allegata al
presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2). Articolo 4 (Disposizioni finali) 1. L'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, di cui
all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1986, n. 23, può definire eventuali
correzioni, o ulteriori modifiche di dettaglio, che si rendessero necessarie al
fine di rimuovere errori materiali, ovvero di ottimizzare l'aggiornamento e la
funzionalità della scheda dati e del suo contenuto informativo, nonché definire
ulteriori modifiche al cronoprogramma, rispetto alle fasi di attuazione dell'
Anagrafe dell' edilizia scolastica. A tal fine, ove necessario, il Ministero
dell' istruzione, dell' università e della ricerca potrà promuovere tavoli
tecnici di confronto con le singole Regioni per specifiche esigenze delle
stesse.
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