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Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento
edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Rep. Atti n. 125/CU LA
CONFERENZA UNIFICATA Nella
Seduta odierna del 20 ottobre 2016 VISTO
l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il
Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
o Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni
o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in
particolare l’articolo 4, comma 1-sexies,
introdotto dal decreto legge12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le Regioni e le Autonomie
locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede
di Conferenza Unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo,
al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti; VISTO
l’ultimo periodo del citato comma 1-sexies
dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede che il regolamento
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai Comuni
nei termini fissati dai sopra citati accordi e comunque entro i termini
previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; VISTA
l’intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente le
linee di indirizzo condivise e l’Agenda per la semplificazione per il triennio
2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014, rep. atti n. 143/CU; VISTO
l’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente
l’istituzione del comitato interistituzionale,
l’attuazione delle linee di indirizzo condivise e l’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei
cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato il 13 novembre
2014, rep. atti n. 144/CU, che prevede all’articolo 2 l’istituzione di un
Tavolo tecnico per la semplificazione; CONSIDERATO
l’obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali,
comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano
riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che
incidono sull’attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle
tematiche riservate all’autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle
varie parti valevole su tutto il territorio nazionale; CONSIDERATA
l’opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata
da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e che sia
altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e
nel rispetto della piena autonomia locale; CONSIDERATA
l’attività del Tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi
dell’articolo 2 del suddetto Accordo del 13 novembre 2014 e, in particolare, i
lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6
dell’Agenda per la semplificazione, coordinati dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica
della Presidenza e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall’ANCI,
svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016; CONSIDERATI
gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete
delle professioni tecniche svolte dal tavolo tecnico nel corso dei lavori di
predisposizione della proposta di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e
29 settembre 2016; VISTO
lo schema di Accordo concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo e i
relativi allegati, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e diramati con nota del 15 settembre 2016, prot.
CSR 4107 P-4.23.2.13; VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3 ottobre 2016, nel corso
della quale il Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di
infrastrutture, mobilità e governo del territorio, nell’esprimere in linea di
massima l’assenso sul testo in esame, ha esposto le osservazioni e le richieste
di modifica allo schema di regolamento edilizio-tipo, contenute in tre
documenti consegnati nel corso dell’incontro, che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per la funzione pubblica hanno
ritenuto in gran parte accoglibili; CONSIDERATO
che l’ANCI, nel corso del citato incontro tecnico del 3 ottobre 2016,
nell’esprimere il proprio avviso favorevole allo schema, ha chiesto di
apportare al testo dell’articolo 2 alcune modifiche; CONSIDERATO
che in sede tecnica è stata rilevata l’opportunità di procedere, piuttosto che
alla definizione di un Accordo, alla conclusione di un’Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge n. 131/2003 ed è stata quindi valutata
l’ipotesi di modificare la tipologia di atto da sottoporre alla Conferenza,
mantenendo comunque immutato il testo e il contenuto delle disposizioni, come
riportato nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR
4339 P-4.23.2.13; VISTI
i documenti consegnati dalle Regioni nel corso del citato incontro tecnico del
3 ottobre 2016 e diramati nella medesima data con nota prot.
CSR 4339 P-4.23.2.13, nei quali si chiede, tra l’altro, di introdurre la
clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome, come richiesto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano; VISTO
il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
diramato con nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR 4538
P-4.23.2.13, nel quale si mantiene sia l’opzione dell’Accordo che quella dell’Intesa,
lasciando alle Regioni e agli Enti locali la decisione finale sull’atto da
adottare; VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso
l’avviso favorevole allo schema di regolamento edilizio-tipo, con una
raccomandazione volta a sostituire il punto 15 del Quadro delle definizioni
uniformi e la richiesta di sancire sul testo l’Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge n. 131 del 2003, secondo quanto indicato nel documento,
consegnato in Seduta e che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante
(All. 2); CONSIDERATO
che l’ANCI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema, alla luce
delle modifiche che sono state introdotte nell’ultimo testo trasmesso con la
sopra citata nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR 4538
P-4.23.2.1, con particolare riferimento alla possibilità, per i Comuni, di far
partire i termini per l’adozione del regolamento successivamente al recepimento
da parte delle Regioni; CONSIDERATO
che l’UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema di regolamento
edilizio-tipo; SANCISCE
INTESA nei
termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato: Art. 1 (Adozione del regolamento edilizio tipo) 1.
Ai
sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è approvato
lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati
recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte integrante
della presente Intesa. 2.
Ai
sensi del medesimo articolo 4, comma 1-sexies,
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema
di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e
sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 3. In conformità all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della
presente Intesa, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione. Art.
2 (Modalità e termini di attuazione) 1.
Entro il termine di centottanta giorni
dall’adozione della presente Intesa, le Regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di
regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione
e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta
delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di
recepimento, le Regioni, nel rispetto della struttura
generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono
specificare e/o semplificare l’indice. Le Regioni, altresì, individuano, alla
luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle
previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove
necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta
interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.
L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non
superiori a centottanta giorni,
da seguire per l’adeguamento comunale, ivi
comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti
dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia,
sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). 2.
Il Governo, le Regioni ordinarie e gli Enti locali si impegnano ad
utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e
regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della
presente Intesa, fermo restando quanto previsto dal comma 3. 3.
Entro il termine stabilito dalla Regioni nell’atto di recepimento
regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i Comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello
regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i
Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le
definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia
trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse
incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i Comuni possono comunque provvedere all’adozione
dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi
allegati. 4.
Il
recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle
previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad
essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di
sottoscrizione della presente Intesa. 5.
Laddove
al momento della sottoscrizione dell’Intesa siano vigenti norme regionali che
prevedono termini perentori entro i quali i Comuni sono tenuti ad adeguare i
propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti
delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento
edilizio tipo e relativi allegati, avviene
entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase
transitoria definite dalle Regioni stesse. Art. 3 (Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori
semplificazioni) 1.
Il Governo, le Regioni
ordinarie e i Comuni si impegnano a realizzare
attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con
cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un
apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le Regioni e l’ANCI. 2.
Sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, si procede,
ove necessario all’aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma
1 in Conferenza Unificata, dello Schema di regolamento edilizio tipo e delle
definizioni uniformi. 3.
Il Governo, le Regioni
ordinarie e i Comuni si impegnano altresì
all’aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia
edilizia. L’aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna Amministrazione
centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione ordinaria
per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della Regione e sul sito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 4.
Il Governo, le Regioni
ordinarie e i Comuni, si impegnano altresì a
proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle
norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi
stabiliti nell’Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche
attraverso accordi o linee guida, uniformità all’interpretazione e
all’attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
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