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Parere sullo
schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Parere, ai sensi
dell’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 Repertorio atti n. 41/CU del 20
aprile 2017 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 20 aprile 2017: VISTO l’articolo 8, comma 1, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:
“Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale ha
previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non
economici nazionali; VISTA, in particolare, la lettera d) del comma 1,
dell’articolo 8 della citata legge n. 125 del 2015 la quale, ha stabilito i
seguenti princìpi e criteri direttivi, con riferimento alle amministrazioni
competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione
dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla
circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per
l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità
organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico
registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso
l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; VISTO, altresì, il comma 5 dell’articolo 8 della
citata legge n. 124 del 2015 il
quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza Unificata;
VISTA la nota DAGL n. 0002713
del 28 febbraio 2017 con
la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei
processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare nella riunione
del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017; VISTA la nota del 20 marzo 2017 con la quale il predetto
provvedimento è stato
diramato alle Regioni ed agli Enti locali per l’espressione del parere da parte di
questa Conferenza; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto
all’ordine del giorno della seduta del 6 aprile 2017 di questa Conferenza, è
stato rinviato su richiesta delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI per consentire
ulteriori approfondimenti; CONSIDERATO che, per l’esame di
detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19
aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno
illustrato alcune proposte emendative riguardanti, in particolare, gli articoli
1, recante “Documento unico contenente i
dati di circolazione e di proprietà”,
2 recante “Procedure di rilascio”,
3 recante “Ulteriori disposizioni”, e
5 “Disposizioni di coordinamento e
abrogazioni”; CONSIDERATO che i rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno fornito chiarimenti in
merito alle citate proposte, precisando che alcune di esse possono trovare
accoglimento nella seguente formulazione: -
all’art. 1, il comma 3 è così sostituito: “3. Nella carta di
circolazione sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di
privilegi, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, che incidono sulla
proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati dal PRA, nonché di
provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste
con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero della giustizia” da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; -
all’art. 2, comma 6,
dopo la parola “disciplina” sono aggiunte le seguenti: “contenuta agli articoli 2683 e segg.
del codice civile,” nonché, dopo “n. 510”, sono
inserite le seguenti parole: “e
nelle altre disposizioni speciali che regolano l’Istituto”; -
all’art. 2, il comma 7, è così sostituito: “7.
Le
istanze volte alla annotazione nel PRA di ipoteche sono presentate anche per il
tramite degli UMC e degli STA che le inoltrano telematicamente agli uffici del
PRA i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per
via telematica al CED secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di
revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento
telematico con il CED che telematicamente li comunica al sistema informativo
PRA”; CONSIDERATO
che,
nell’odierna seduta di questa Conferenza: - le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato
all’accoglimento degli emendamenti già accolti in sede tecnica di cui al documento che hanno consegnato (All.A); - l’ANCI ha consegnato un documento (All.B), esprimendo parere favorevole subordinato all’assicurazione
che dall’adozione del provvedimento non deriveranno nuovi oneri per i Comuni unitamente
alla richiesta che non sia a titolo oneroso l’accesso alla banca dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte degli operatori del
corpo delle polizie municipali; - l’UPI ha espresso parere favorevole sul
provvedimento condizionato all’accoglimento delle osservazioni contenute in un
documento che ha consegnato (All.C), concernenti la
garanzia del mantenimento in essere non solo dell’imposta provinciale di
trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma
anche delle relative fattispecie impositive previste dal regolamento di
attuazione di cui al D.M. 27 novembre 1998, n. 435; CONSIDERATO
che
il Governo ha confermato l’accoglimento delle modifiche emendative delle Regioni
nei termini concordati in sede tecnica e ha assicurato che terrà conto delle
richieste formulate dall’ANCI e dall’UPI;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge
7 agosto 2015, n. 124 sullo schema di decreto legislativo recante la
razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di
proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un
documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124, trasmesso, con nota DAGL n. 0002713 del 28 febbraio 2017, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati
documenti che costituiscono parte integrante del presente atto. Il
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