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Accordo tra il Governo, le
Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale
sull’orientamento permanente. Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 152/CU del
20 dicembre 2012 Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012: VISTA
la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il
quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo regioni,
province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; VISTA la nota n. 29/0006436/L del 13 dicembre 2012 con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso, la proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti
locali concernente la definizione del sistema nazionale sull’orientamento
permanente, corredata
del concerto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
che, il 14 dicembre 2012, è stata diramata alle Regioni e agli Enti
locali; CONSIDERATO
che, al riguardo, è pervenuto l’avviso tecnico favorevole sulla citata proposta
di accordo da parte delle Regioni, con nota del 18 dicembre 2012, e da parte dell’ANCI;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di
questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso
favorevole al conseguimento dell’accordo in esame; CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario
all’economia ed alle finanze ha chiesto l’inserimento dopo l’articolo 4 del seguente art. 5: “Art.
5 Clausola di salvaguardia - 1. Dall’attuazione del presente accordo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - 2. Le
Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal
presente accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente”; ACQUISITO, nell’odierna
seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;
SANCISCE ACCORDO Tra il Governo e le
Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini: Considerati: -
il decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 recante "Conferimento alle Regioni e agli Enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; -
il decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45,
comma 1, lettera a)”; -
il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. -
il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21
recante “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto
1999 n. -
il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 22
recante “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. -
il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori”; -
l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del
20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; -
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”; -
il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30,
lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4
novembre 2010, n. -
l’Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un
sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 26 settembre 2012; -
la
legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in
particolare i commi da -
la Risoluzione
del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una
maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale e per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita, 2003/C 13/02
e -
la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; -
la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23
aprile 2008; -
la
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio “Integrare maggiormente l'orientamento permanente
nelle strategie di apprendimento permanente” del 21 novembre 2008 (2008/C
319/02); -
la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un
sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET) del 18 giugno 2009; -
la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e
della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009; -
la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla convalida
dell’apprendimento non formale e informale del ………; -
che il Presidente della Repubblica il 29 ottobre
-
l’Intesa
riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per
l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno
alla realizzazione di reti territoriali ai sensi dei commi 51 e 55 dell’art. 4 della legge 28
giugno 2012, n. 92; Preso
atto: -
del quadro
legislativo e normativo vigente, dei programmi e delle esperienze regionali,
nazionali e comunitari in atto; -
delle
indicazioni dell’Unione Europea sia sul tema specifico dell’Orientamento, sia
nel quadro complessivo delle politiche di lifelong
learning; Premesso
che: -
l’orientamento
lungo tutto il corso della vita è riconosciuto unanimemente come una dimensione
trasversale indispensabile ai fini dell’apprendimento permanente, capace di
incidere sulla progettualità e l’occupabilità della persona e sui fattori di
cambiamento economico e sociale. L’orientamento, infatti, migliora l’efficienza
e l’efficacia dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro attraverso la sua
azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, attraverso il
potenziamento dell’incontro tra domanda e offerta di competenze favorendo il
successo formativo e l’occupabilità; -
L’orientamento
costituisce parte integrante dei sistemi dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro e, come tale, rappresenta il veicolo fondamentale
della promozione della strategia del lifelong
learning; -
-
la Conferenza
avverte la necessità di pervenire ad un accordo tra le parti per lo sviluppo di
una strategia nazionale sull’orientamento al fine di superare la frammentazione
degli interventi e delle politiche attivate, nell’ambito delle proprie
competenze, dai diversi soggetti istituzionali, e di realizzare il raccordo tra
i sistemi che svolgono funzioni orientative e di definire standard di servizio
in considerazione del crescente numero di soggetti che offrono interventi di
orientamento nel territorio; Tenuto
conto: -
della necessità
di pervenire a un accordo che concerne le politiche dell’orientamento
realizzate dalle istituzioni ai diversi livelli territoriali e nei sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro; -
dell’esigenza di
soddisfare con maggior puntualità i bisogni di orientamento espressi dai
cittadini nei diversi contesti della scuola e dell’università, della formazione
e del lavoro, lungo tutto il corso della loro vita; -
della necessità
di garantire la razionalizzazione delle risorse e della spesa contestualmente
alla qualità dei servizi e degli interventi; -
della necessità
di promuovere e integrare le politiche dell’orientamento e di coordinare le
azioni per un migliore supporto alle persone nelle scelte formative e
professionali; -
della
valorizzazione degli interventi di orientamento nei confronti di soggetti
deboli e/o con particolari necessità; -
del valore
aggiunto che un processo di condivisione tra i diversi attori istituzionali
coinvolti fornisce ad una politica integrata di orientamento che tenga conto delle
esperienze svolte e dei contributi offerti dalle istituzioni coinvolte; Considerato
che: -
si rende
necessario favorire e consolidare una cultura e un linguaggio comune tra gli
operatori dell’orientamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare a quanto a disposto all’articolo 4,
comma 55, lettera c) in materia di apprendimento permanente; -
vanno
rafforzati, promossi e condivisi livelli di governance dell’orientamento nei e
tra i sistemi dell’istruzione, dell’università, della formazione e del lavoro; -
i sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro hanno il compito di aiutare le
persone a crescere e maturare attraverso il potenziamento delle competenze
chiave, affinché possano realizzare se stessi e inserirsi in modo attivo e
creativo nella società e nel lavoro e di potenziare e sostenere iniziative
specifiche di orientamento per adulti anche attraverso la valorizzazione del
ruolo del centro di istruzione per gli adulti (CPIA); -
l’orientamento
nelle istituzioni scolastiche e formative, è presente in tutte le discipline,
in tutte le attività di apprendimento e in ogni livello di scolarizzazione, è
collegato alla formazione globale della persona e allo sviluppo dell’identità e
costituisce parte integrante della formazione iniziale e continua di ogni
docente; -
l’orientamento
presuppone competenze specifiche che siano in grado di sostenere le scelte
della persona lungo tutto l’arco della vita, favorendo strategie di
apprendimento permanente e di carriera professionale; -
vanno promosse e
sostenute a livello territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei poli
tecnico professionali e delle reti integrate dei servizi, ivi compresi i
servizi al lavoro, adeguate sinergie e collaborazioni tra le componenti delle
istituzioni formative e scolastiche (dirigenti, insegnanti, studenti, famiglie)
e tra queste e quelle delle università, degli enti locali e del sistema
economico, sociale e culturale di riferimento; il Governo, le Regioni e
gli Enti locali SANCISCONO IL PRESENTE
ACCORDO Finalizzato
a: a)
promuovere e
condividere una strategia nazionale di Orientamento permanente nel campo
dell’educazione, della formazione professionale e dell’occupazione, fondata
sulla centralità della persona, dei suoi bisogni, interessi ed attitudini, che
va sostenuta nell’acquisizione di autonomia, consapevolezza e responsabilità
per un efficace inserimento nel lavoro e nella società; b)
elaborare linee
guida per la qualità e l’integrazione dei servizi di orientamento. Articolo 1 Definizione di orientamento permanente 1. Con riferimento alla risoluzione del
Consiglio Europeo del 21 novembre 2008 ed in considerazione dei più recenti
contributi scientifici per orientamento permanente si intende “il processo volto a facilitare la conoscenza
di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico
di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con
tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze
necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e
professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita
e sostenere le scelte relative”. Articolo 2 Sistema nazionale di orientamento permanente 1. Nel quadro dell’apprendimento
permanente di cui all’intesa ai sensi dei commi 51 e 58 e del comma 33
dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la realizzazione del sistema
nazionale di orientamento permanente persegue i seguenti obiettivi: a)
Lo sviluppo, a
livello nazionale e regionale, di efficaci meccanismi di raccordo/coordinamento
e di assicurazione della qualità dei servizi tra i principali soggetti
dell'orientamento permanente; b)
la centralità
della persona e dei suoi bisogni e la garanzia dell’accesso all’orientamento
permanente al fine di aumentare per i giovani e gli adulti i tassi di istruzione,
formazione ed occupazione in coerenza con gli interessi e le attitudini nonché con
le opportunità di apprendimento e con i fabbisogni professionali; c)
il sostegno di
una politica di partenariato e di messa in rete dei servizi di orientamento permanente
assicurandone la qualità e il miglioramento continuo in coerenza con i bisogni
della persona; d) lo sviluppo di una cultura ed un linguaggio
comune tra tutti i soggetti interessati. Articolo 3 Gruppo di lavoro
nazionale per l’orientamento permanente 1. Per
la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 è costituito a livello
nazionale, presso la sede della Conferenza Unificata, il Gruppo di lavoro
Interistituzionale sull’orientamento permanente composto dalle Istituzioni
firmatarie del presente accordo. Il Gruppo
di lavoro organizza periodici incontri con le Parti Sociali al fine di
garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione
dei documenti. Il Gruppo
di lavoro può avvalersi di organizzazioni e istituzioni pubbliche di ricerca
nel settore senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 2.
il
Gruppo di lavoro ha funzioni di: ·
elaborazione
di Linee di indirizzo generale e di proposte per la individuazione di Standard
Minimi dei servizi di orientamento, ·
definizione
di strumenti di monitoraggio relativi all’ attuazione delle politiche e degli
interventi di orientamento, 3.
il
Gruppo di lavoro assicura il coordinamento tra i diversi livelli nazionali per
le funzioni di cui all’art. 4 ed il collegamento con le reti europee deputate
all’orientamento e, in particolare, con l’European Lifelong Guidance Policy
Network (ELGPN); 4. per la
realizzazione, a livello territoriale, degli obiettivi di cui al precedente art.
2 comma 1, le Regioni attuano nel rispetto delle Linee di indirizzo generale,
di cui al presente art. 3, comma 2, le politiche di orientamento permanente,
secondo forme di integrazione degli interventi e modalità organizzative individuate
dalle stesse, che tengono conto delle proprie specificità ed assicurano il
coinvolgimento attivo dei soggetti Istituzionali firmatari, degli enti locali di
quelli sociali ed economici del territorio. Articolo 4 Compiti del Gruppo di lavoro Interistituzionale
sull’orientamento permanente 1.
Entro il 30 giugno 2013 il Gruppo di lavoro Interistituzionale sull’Orientamento ha il compito di elaborare: a)
una proposta di
Linee guida nazionali dell’orientamento, sulla base dei seguenti obiettivi: -
mettere a
sistema, superandone l’attuale frammentarietà, azioni, pratiche e servizi di
orientamento; -
favorire a tutti
pari opportunità di orientamento, sia in relazione all’accesso alle
informazioni e alla conoscenza, sia in relazione alle opportunità di inserimento
nel mondo produttivo; -
sostenere i
processi di orientamento in una prospettiva di auto-orientamento in tutte le
fasce di età; -
supportare le
transizioni con azioni di accompagnamento dell’individuo nel suo percorso
formativo-lavorativo durante l’intero arco della vita; -
realizzare nei
percorsi formali di istruzione e formazione professionale interventi di
didattica orientativa; -
promuovere
interventi personalizzati con particolare attenzione ai soggetti più
svantaggiati e/o a rischio; -
definire criteri di valutazione e di monitoraggio finalizzati
allo sviluppo di un sistema nazionale di orientamento. b) una proposta per la individuazione di standard minimi
dei servizi e delle competenze professionali degli operatori, anche con
riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere
nei diversi contesti territoriali e sistemi dell’Istruzione, della Formazione e
del Lavoro. 2. A conclusione dei compiti individuati al comma 1, il
Gruppo di lavoro presenterà le proposte di linee guida nazionali
dell’orientamento e di individuazione di standard minimi dei servizi e delle
competenze degli operatori anche al Tavolo interistituzionale
sull’apprendimento permanente. Art. 5 Clausola di salvaguardia 1. Dall’attuazione del presente accordo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono
agli adempimenti previsti dal presente accordo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Segretario Il Presidente
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