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Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni ed ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro.” (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) (Codice sito 4.2/2013/8: Servizio I) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro.”

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 136/CU del 13 novembre 2014

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 13 novembre 2014;

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane;

 

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente, sancito da questa Conferenza nella seduta del 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU);

 

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente la definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente, sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 dicembre 2013 (rep. Atti n. 136/CU);

 

CONSIDERATO che, ai sensi del primo comma, terzo capoverso, dell'art. 3 dell'Accordo 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU) il Gruppo di lavoro ha deciso di avvalersi del contributo scientifico di ISFOL e Università degli Studi di Genova senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

 

VISTA la nota n. AOOGRT/87740/S del 1° aprile 2014 della IX Commissione della Conferenza delle Regioni con la quale si richiede il supporto scientifico di ISFOL e Università degli Studi di Genova;

 

VISTO l'art. 3 del citato Accordo del 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU) il quale prevede la costituzione a livello nazionale, presso la sede di questa Conferenza, di un Gruppo di lavoro interistituzionale sull'orientamento permanente, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

 

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di lavoro interistituzionale si è riunito l'11 settembre 2014 per esaminare una proposta di documento recante standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori elaborato dalle Regioni, con il contributo scientifico di ISFOL e Università di Genova, sul quale si è convenuto di acquisire eventuali proposte di modifica e osservazioni da parte delle altre Istituzioni rappresentate nel Gruppo e di convocare il Gruppo di lavoro per il successivo 22 ottobre 2014;

 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 22 ottobre 2014, sono state recepite le osservazioni presentate dalle varie componenti del Gruppo e convenute ulteriori integrazioni al documento, approvando, da ultimo, i contenuti del documento medesimo da sottoporre a questa Conferenza, ai fini del perfezionamento di un Accordo;

 

CONSIDERATO che, nella predetta riunione del 22 ottobre 2014, ai sensi del primo comma secondo capoverso, dell'art. 3 dell'Accordo 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU) il Gruppo di lavoro ha incontrato le Parti Sociali al fine di garantire l'informazione e la partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti;

 

CONSIDERATO che, ai sensi del secondo comma, secondo capoverso, dell'art. 3 dell'Accordo 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU) il Gruppo di lavoro ha le funzioni di definire gli strumenti di monitoraggio relativi all'attuazione delle politiche e degli interventi di orientamento;

 

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

 

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 recante: ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92”;

 

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l’articolo 14;

 

VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 25 febbraio 2014, n. 288/2014  recante modalità di applicazione del Regolamento n. 1303/2013;

 

VISTO il Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.12.2013 che istituisce “Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

 

 

VISTA la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio “Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente” del 21 novembre 2008 (2008/C 319/02);

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, n. 2012/C 398/01, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale;

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;

 

VISTI il Programma operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e i Programmi di attuazione regionali;

 

VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020 dell’Italia e in particolare l'Obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente”;

 

CONSIDERATO che il citato Obiettivo tematico 10 prevede che il sostegno all’Obiettivo stesso sarà prevalentemente assicurato dall’apporto del Fondo sociale europeo-FSE e per gli interventi di miglioramento delle competenze della forza lavoro anche dal Fondo europeo per affari marittimi e pesca-FEAMP e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale- FEASR. Il Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR interverrà per supportare interventi infrastrutturali dedicati al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

 

CONSIDERATO, altresì, che i Piani operativi nazionali-PON indirizzeranno i loro interventi verso azioni volte a sostenere l’adeguamento dei sistemi per migliorarne qualità ed efficienza e per colmare i divari territoriali e per l’implementazione di un sistema nazionale di valutazione delle politiche e degli interventi e che i Piani operativi regionali - POR interverranno relativamente alle competenze regionali in tutti i risultati attesi con azioni dirette agli individui e ai sistemi;

 

CONSIDERATO che il testo finale del documento in argomento, approvato dal Gruppo di lavoro interistituzionale è stato diramato il …….     novembre 2014 ai Ministeri interessati, alle Regioni e agli Enti Locali;

 

CONSIDERATO che, per le finalità e le azioni di cui agli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, sono messe a disposizione le risorse previste nell’ambito di programmi e finanziamenti nazionali, regionali, europei e internazionali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'Accordo sul richiamato documento;

 

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali;

 

 

 

 

 

 

                                      SANCISCE ACCORDO

 

 

ai sensi del comma 2 lettera c) dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul documento recante: “Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori, con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della formazione e del lavoro”, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali si impegnano:

- a dare attuazione al presente Accordo con il quale sono approvati gli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento;

- a demandare al Gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso la Conferenza Unificata azioni di verifica e monitoraggio delle politiche di orientamento permanente, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di ISFOL e Università di Genova, i cui risultati saranno presentati in Rapporti annuali di monitoraggio.

- a svolgere quanto previsto dal presente Accordo senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.        

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