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Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento
recante “Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione
della programmazione per l’anno 2014” del Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Rep. Atti n. 23/CU
del 20 febbraio 2014 Nella odierna seduta
del 20 febbraio 2014: Visto l’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula
di intese in sede di Conferenza Stato – Regioni e di Conferenza Unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTA la lettera in
data 24 dicembre 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai
fini del perfezionamento di apposita intesa ai sensi del menzionato articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il documento indicato in oggetto; VISTA la nota del 14 febbraio 2014, con la
quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso il parere tecnico favorevole; ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali; SANCISCE
INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini: Considerati: -
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e in particolare: ·
l’articolo 5 che, al comma 1, istituisce
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora
Ministero della Salute, il “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”,al comma 3 ne individua i compiti,
tra cui alla lettera a) quello di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, alla lettera b) quello di
individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, alla lettera c) quello di definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di
intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi
a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati
regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede
comunitaria, alla lettera f) quello di individuare
le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori; ·
l’art. 6 che istituisce la Commissione
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, presso il
ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui è attribuito,
tra gli altri, il compito di esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
predetto Comitato; ·
l’art. 7, comma1, il quale prevede che, al
fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché
l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui al
richiamato articolo 5 e con la commissione di cui al citato articolo 6, presso
ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre
2007; ·
l’art. 9, comma 6, lettera g), che stabilisce che il soppresso
ISPESL (oggi INAIL) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e alle regioni e province autonome, per l’elaborazione
del Piano sanitario nazionale, dei Piani sanitari nazionali e regionali della prevenzione,
per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia; ·
l’articolo 13, comma 1, che stabilisce tra
l’altro, che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio; ·
l’art. 71, comma 11, secondo periodo, che
prevede che le attrezzature di lavoro sono sottoposte a verifiche periodiche ai
sensi del richiamato decreto legislativo, con le modalità stabilite dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2011, n. 98 Supplemento ordinario; ·
l’articolo 99, comma 1, che prevede la
notifica preliminare da parte del committente o del responsabile dei lavori,
prima dell’inizio dei lavori, da trasmettere all’azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, per
rendere preliminarmente noti agli organi di vigilanza i dati relativi al
cantiere; -
l’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per
il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il 29 aprile 2010 ( Rep. Atti n. 63/CSR), concernente il Piano Nazionale per la
prevenzione per gli anni 2010-2012 che individua, come settori prioritari di
intervento nell’area della Prevenzione nei luoghi di lavoro, il comparto delle
costruzioni edili e dell’agricoltura, nonché la prevenzione delle malattie
professionali, con priorità per le neoplasie; - la necessità di dover assicurare il raccordo con i Comitati regionali
di coordinamento, al fine di garantire una più completa attuazione del
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni nell’attuazione
coordinata ed uniforme sul territorio nazionale degli interventi programmati in
attuazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione 2010-2012; - l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni il 7 febbraio 2013
(Rep. atti n. 53/CSR), con cui è stata estesa al 31 dicembre 2013 la vigenza
del Piano nazionale prevenzione 2010-2012; - l’Intesa della Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (Rep. atti n.
153/CU) concernente il documento “Indirizzi per la realizzazione degli
interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”, che in particolare prevede la
realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività
di vigilanza tra le istituzioni; - l’Intesa della Conferenza Unificata del 13 marzo 2013 (Rep. atti n.
41/CU) concernente il documento “Indicazioni ai
Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per
l’anno 2013” del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; - necessario attivare flussi informativi specifici, che possano
consentire al Comitato stesso di svolgere al meglio le proprie funzioni,
attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività poste
in essere da parte dei comitati Regionali di Coordinamento, per il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro; SI CONVIENE sul documento “Indirizzi 2013 del comitato ex
articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per la realizzazione
nell’anno 2014 di linee comuni delle politiche nazionali e il coordinamento
della vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” (Allegato 1), parte integrate del presente atto, attraverso la
realizzazione delle seguenti azioni nell’ambito degli interventi previsti dai
Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione: a) realizzazione della notifica on
line dei cantieri edili; b) realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio
delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; c) realizzazione della banca dati delle prescrizioni; d) consolidamento del sistema informativo per la rilevazione delle
attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione; e) realizzazione di sistema informativo dei CRC; f) realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione, tese in
particolare a garantire a livello centrale: l’ottimizzazione del sistema
informativo di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e l’implementazione del registro
degli esposti a cancerogeni e del registro nazionale dei casi di neoplasia di
sospetta origine professionale. Le
amministrazioni coinvolte sono tenute all’attuazione di quanto previsto dalla
presente Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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