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Integrazione ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 (atto n. 46 CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni comunicazioni e istanze per estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA).

 

 

Integrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’ Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento

Repertorio atti 77/CU  del 6 luglio 2017

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 luglio 2017:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU);

VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4 secondo cui “E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e

 

procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3 “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”;

VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli ufficio giudiziari”, secondo cui: “Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle due specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;

VISTO l’art. 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, che prevede la registrazione per gli operatori del settore alimentare, laddove non sia prescritto il riconoscimento ai sensi del paragrafo 3;

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017;

VISTO il modulo “Notifica ai fini della registrazione” adottato con l’Accordo del 4 maggio 2017;

CONSIDERATA la proposta delle Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute,  finalizzata all’estensione del modulo “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali;

VISTA la nota del 28 giugno 2017, con la quale gli Uffici  del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso l’Integrazione dell’ Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo “Notifica ai fini

 

 

della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), che è stata diramata, il 3 luglio 2017,  alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, per l’esame di detto accordo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 5 luglio 2017, nel corso della quale i rappresentanti degli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni e dell’ANCI hanno condiviso la proposta di inserire, nel titolo e nell’articolato, la precisazione che l’estensione del modulo: “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) avviene, laddove non sia prescritto il riconoscimento;

VISTA la nota del 5 luglio 2017,  con la quale gli Uffici  del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso la nuova formulazione dell’accordo che è stata diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in questione;

ACQUISITO, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

                                                SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO                

 

     tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

 

Art. 1

 (Integrazioni  al modulo “Notifica ai fini della registrazione”)

Al fine di estendere l’utilizzo del  modulo “Notifica ai fini della registrazione”, adottato con l’Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento, l’elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) è integrato e sostituito con l’elenco allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

 

 

ALLEGATO

 

 

(N.B.:  spuntare tutte le voci pertinenti) 

 

¨ Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

|__| Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata

|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca

|__| Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi

|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione

|__| Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione

|__| Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore

|__| Raccolta di funghi e tartufi

|__| Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)

|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano

|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

 

¨ Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)

|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)

|__| Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma)

|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)

|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie

|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi

|__| Olio

|__| Grassi vegetali

|__| Vini e mosti

|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)

|__| Sidro e altri vini a base di frutta

|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate

|__| Molitura del frumento ed altri cereali

|__| Lavorazione del riso

|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi

|__| Amidi e prodotti amidacei

|__| Zucchero

|__| Caffè

|__| Tè ed altri preparati per infusi

|__| Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

 

¨ Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili

|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi

|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi

|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)

|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.

|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

 

¨ Altri alimenti - produzione e trasformazione:

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia

|__| Ghiaccio

|__| Sale - estrazione

|__| Sale iodato

 

¨ Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini

|__| Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole

|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi

|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione

|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

 

¨ Ristorazione:

Ai fini della notifica sanitaria, per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:

|__| Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)

|__| Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

|__| Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)

|__| Bar e altri esercizi pubblici simili  [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda

|__| Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)

|__| Home restaurant

 

¨ Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all’ingrosso del settore alimentare:

|__| Cash & Carry

|__| Intermediari - senza deposito (broker)

|__| Commercio all’ingrosso con deposito

 

¨ Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:

|__| In Esercizio di vicinato

|__| In Media struttura di vendita

|__| In Grande struttura di vendita

|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

 

¨ Commercio ambulante:

|__| A posto fisso

|__| In forma itinerante

 

¨ Distributori:

|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande

|__| Distributori di latte crudo

|__| Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua

 

¨ Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

|__| Alimenti in regime di temperatura controllata

|__| Alimenti non in regime di temperatura controllata

 

¨ Piattaforma di distribuzione alimenti

 

¨ Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

|__| Alimenti in regime di temperatura

|__| Alimenti non in regime di temperatura

 

¨ Trasporto alimenti e bevande conto terzi:

|__| In cisterna a temperatura controllata

|__| In cisterna a temperatura non controllata

|__| In regime di temperatura controllata

|__| Non in regime di temperatura controllata

 

¨ Altro:_______________________________________________________________________________________

 

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