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Repertorio atti n. 140/CU del 16 dicembre 2010 Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2010 VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle
disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive
modificazioni; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli
articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione
e di formazione e la valutazione degli apprendimenti; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice
in materia di protezione dei dati personali; VISTO l’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il “libretto
formativo del cittadino”; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al
sistema nazionale delle anagrafi degli studenti; VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167; VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria; VISTO il decreto del presidente della repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni
scolastiche; VISTO il decreto del presidente della repubblica 31 agosto
1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero; VISTO il decreto del presidente della repubblica 21 novembre
2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.
249/1998; VISTO il decreto del presidente della repubblica 20 marzo
2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione; VISTO il decreto del presidente della repubblica 22 giugno
2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia; VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo
2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali; VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo
2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici; VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo
2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei; VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri
23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap; VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305,
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione; VISTO il decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010; VISTO lo schema di accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane, per l’integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti corredato dell’allegato tecnico
che costituisce parte integrante dell’accordo suddetto, pervenuto il 7 dicembre 2010 dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramato il 9 dicembre 2010; VISTA la nota del 10 dicembre 2010 pervenuta dal Coordinamento della
commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni con la
quale ha comunicato l’avviso tecnico favorevole relativo all’accordo in
argomento; RILEVATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza le
Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’accordo; RILEVATO che, nella medesima seduta, l’ANCI ha consegnato un
documento con il quale ha comunicato che l’assenso all’accordo è subordinato all’accoglimento del seguente emendamento:
aggiungere all’articolo 1, un ulteriore comma “Dall’attuazione del
presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni”; RILEVATO che il rappresentante del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accolto il predetto
emendamento dell’ANCI e che il Governo ha dichiarato che dall’attuazione
dell’accordo non debbano derivare comunque oneri aggiuntivi; RILEVATO altresì che l’UNCEM associandosi alla posizione
dell'ANCI ha espresso avviso favorevole all’accordo in argomento; ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76; Articolo 1 (Obiettivi e finalità) Il
presente Accordo si pone l’obiettivo di definire finalità, campi di intervento,
criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe
dello studente come stabilito dal decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni. L’Anagrafe nazionale degli alunni,
costituita presso il Ministero, e le Anagrafi regionali degli studenti vengono
fra loro integrate al
fine di costituire il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, d’ora in
poi detta Anagrafe. In questo contesto, il Ministero è
responsabile del processo di acquisizione dei dati relativi agli studenti del
sistema nazionale di istruzione e della sua correttezza e completezza mentre le
Regioni sono responsabili del processo di acquisizione dei dati degli studenti
presenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e della sua
correttezza e completezza. L’Accordo definisce le modalità di
collegamento/interlavoro tra le Regioni, gli Enti Locali e il Ministero per
assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e
l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati forniti dalle istituzioni
scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione. L’Accordo individua le modalità di
realizzazione di un interscambio dati con i sistemi informativi regionali, al
fine di integrare il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti con
ulteriori dati relativi all’istruzione e formazione professionale e
all’apprendistato nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione,
per orientare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica-formativa. L’allegato tecnico, parte integrante
e sostanziale del presente accordo, definisce gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le
modalità d’interoperabilità. Con successivo atto sono definiti: i tracciati record, le
relative tabelle e classificazioni, l’accessibilità al dato nel rispetto della
normativa della privacy. Dall’attuazione del presente accordo non può derivare nessun
onere a carico dei Comuni e comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Articolo 2 (Modalità
d’interscambio dei dati) Per il conseguimento delle finalità
di cui all'art. 1 i dati sono resi disponibili, nell’ambito del
SPC e all’interno della rete Infranet, dal Ministero
e dalle Regioni, secondo le diverse modalità previste nell'allegato tecnico. L'accesso ai dati personali dell'Anagrafe avviene nel rispetto
delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non
eccedenza ed indispensabilità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali). Articolo 3 (Infrastruttura di interscambio dati) Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 viene
utilizzata l'infrastruttura di connessione, tramite porta di dominio “SPCOOP” , tra la porta di Dominio della Regione e Le Regioni e il MIUR garantiscono agli EELL attraverso
opportuni servizi l’accesso ai dati di propria competenza. Il MIUR, le Regioni e gli Enti Locali sono responsabili
della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nella
complessiva responsabilità della sicurezza e della manutenzione ordinaria delle
proprie componenti tecnologiche. Il collegamento e lo scambio dei dati avvengono nel rispetto
delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni secondo
le modalità previste nell’allegato
tecnico al presente atto. Articolo 4 (Acquisizione dati) Il MIUR, e le Regioni che
intendono raccogliere e mantenere i dati degli studenti, si avvalgono
dell’accesso ad un sistema unico denominato “Unified Register”. Il sistema costituisce la base informativa per
l’alimentazione dell’anagrafe nazionale e di quelle regionali. Il sistema “Unified
Register” verrà alimentato dalle scuole, su
indicazione del MIUR, con i dati relativi all’istruzione, e dalle Regioni con i
dati relativi all’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato
nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Articolo 5 (Validazione dei dati) Il MIUR e le Regioni dopo aver
acquisito i dati dalle Istituzioni scolastiche e degli Enti di Formazione,
rendono disponibili i servizi dell'Anagrafe e garantiscono la correttezza dei
dati anche mediante opportuni procedimenti di riscontro. Articolo 6 (Informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti) I percorsi scolastici e formativi
dei singoli alunni, debbono essere presenti
nell’Anagrafe e sono individuati
attraverso le seguenti tipologie di informazioni: - dati anagrafici; - istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici; - indirizzo di studi prescelto; - frequenza scolastica; - esiti intermedi e finali del profitto
e del comportamento; Articolo 7 (disposizioni transitorie) In attesa della piena attuazione
del presente accordo il MIUR e le Regioni continueranno a mantenere le
rispettive anagrafi secondo le attuali modalità o a costituirle in tempi
adeguati per la messa a regime del Sistema nazionale. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto
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