Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento |
Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri concernente regolamento recante definizione dei meccanismi per la
determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati vittime di
tratta, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24. Repertorio atti n. 54/CU del 14 aprile 2016 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna
seduta del 14 aprile 2016; VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza
esprime pareri; VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, in quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono definiti i
meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla
minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti
identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si proceda
alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta
anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età,
condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano
conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del
minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il
coinvolgimento delle autorità diplomatiche; VISTA la nota pervenuta il 28 dicembre 2015,
con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del prescritto parere in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto concernente
regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età
dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, che è stato diramato,
il 12 gennaio 2016, alle Regioni ed agli Enti locali; VISTA la nota del 22
febbraio 2016, con la quale le Regioni, hanno trasmesso un documento, che è
stato diramato in pari data, recante proposte emendative elaborato in sede di
Coordinamento interregionale congiunto Salute ed Immigrazione il 2 febbraio e
condiviso in sede di Commissione Immigrazione il 10 febbraio 2016; RILEVATO che, ai fini dell’esame di detto
schema di decreto, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23
febbraio 2016, nel corso della quale sono state esaminate le osservazioni e le
richieste di modifica delle Regioni ed Enti locali; VISTA la nota del 3
marzo 2016, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso il nuovo testo dello
schema di decreto in argomento, come modificato in accoglimento di alcune delle
osservazioni formulate nella suddetta riunione, che è stato diramato il 4 marzo
2016, alle Regioni e agli Enti locali con richiesta di assenso tecnico; VISTA altresì la nota del 30 marzo 2016 dell’Ufficio di segreteria di questa Conferenza, con cui è stata sollecitata la richiesta di assenso
tecnico alle Regioni e agli Enti locali; CONSIDERATO che,
nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI
hanno espresso avviso favorevole con la raccomandazione di concludere l’iter
del provvedimento che estende a tutti i minori
stranieri non accompagnati la definizione dei meccanismi per la
determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta,
con le relative risorse necessarie; ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età
dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, in attuazione
dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, nella versione trasmessa, con nota del 3 marzo 2016, dal
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
|