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Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.  127/CU del 17 dicembre  2015

 

  LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015;

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e,  in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, l'individuazione  delle  modalità  e dei limiti di utilizzo delle  autovetture  di  servizio  al  fine  di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;

VISTO l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135;

VISTO l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre 2013, n. 125;

VISTO in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche  al  decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi  1,2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori  di  utilizzo delle autovetture di servizio;

VISTO l'art. 15  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO in particolare il comma 2, dell’art. 15 del decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66 il quale prevede che con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro   per   la semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso esclusivo, nonché per quello ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 recante determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

 

RITENUTA la necessità di individuare le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero ed i costi;

 

VISTA la nota n. 0005204 del 2 dicembre 2015, con la quale è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali il testo dell’accordo concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2015;

 

CONSIDERATO che sull’argomento si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 9 dicembre 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno presentato alcuni emendamenti puntuali al testo dell’accordo, fra i quali:

- la necessità di definire congiuntamente nell’accordo le modalità di rilevazione e la banca dati di riferimento per una corretta applicazione degli obiettivi di riduzione, con particolare riferimento alla distinzione fra auto adibite alla rappresentanza e quelle utilizzate per l’espletamento delle funzioni di servizio;

- la previsione nell’accordo di una apposita clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine al rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme attuative in fase di applicazione dell’accordo stesso;

- l’indicazione della percentuale del 20% per la riduzione delle autovetture di servizio, condivisa anche dall’ANCI e dall’UPI, sulla quale il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica si è riservato di valutarne l’ammissibilità;

VISTA la nota n. CSR 5411 dell’11 dicembre 2015 con la quale, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali la nuova formulazione dell’accordo predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si prevede la percentuale del 25% per la riduzione delle autovetture di servizio e si richiede talune integrazioni ai punti n. 1 e 3 del testo, proposte che sono state condivise dall’ANCI e dall’UPI;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ANCI e dell’UPI in merito al testo dell’accordo con le modifiche richieste dalle Regioni;

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini:

 

PREMESSO che:

 

Ø  l'art.  15  del citato  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66  prevede, a decorrere dal 1° maggio 2014, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;

 

Ø  il DPCM 25 settembre 2014, all’art. 4, prevede che, al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di  servizio,  le  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto economico consolidato   della   pubblica   amministrazione,   come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le Regioni e gli Enti locali,  comunicano,  ogni  anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi definite, il  numero  e  l'elenco  delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate;

Ø  le modalità di  utilizzo delle autovetture di servizio a uso non  esclusivo  a disposizione di ciascuna amministrazione, come disciplinate dall’articolo 3 del DPCM 25 settembre 2014, costituiscono, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3, principi cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti;

Ø  Il citato DPCM 25 settembre 2014 prevede, all’articolo 2, per le amministrazioni centrali dello Stato la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

 

CONSIDERATA la necessità di limitare l’utilizzo delle autovetture di servizio per ridurne il numero ed i costi, al fine di conseguire obiettivi  complessivi  di  risparmio  e  di efficientamento della spesa anche  attraverso modalità innovative di  gestione e razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare in ogni caso massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio;

SI CONVIENE che:

1.     Le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre 2016, riducano del 25%, rispetto alle autovetture disponibili alla data del presente accordo, il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche ad uso non esclusivo. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al presente accordo sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni, in ottemperanza all’articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014. In fase di applicazione del presente Accordo, con le medesime modalità, e comunque fatta salva la possibilità di verificare la percentuale di riduzione, in ragione di obiettivi di contenimento, coerentemente con le specificità delle Regioni e degli Enti locali;

2.     La riduzione effettuata dalle amministrazioni come risultante in base al presente accordo non comporti limiti numerici inferiori a quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, facendo comunque salve da detta riduzione le amministrazioni che dispongono di una sola autovettura di servizio;

3.     I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano alle autovetture adibite ai servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale,  ai  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per garantire i livelli essenziali di assistenza, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell’area tecnico-operativa ovvero per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali dell’Ente;

4.     Sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente accordo;

 

5.     Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a definire congiuntamente le modalità di rilevazione e la base di riferimento per l’applicazione degli obiettivi di riduzione;

6.     Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

7.     Le Regioni e gli Enti locali si impegnano, inoltre, a dare disposizioni agli enti dipendenti di ridurre contestualmente il proprio parco auto della stessa percentuale e si impegnano, altresì, a dare indicazione alle proprie società partecipate di contenere il numero delle autovetture di servizio.

 

 

                            

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