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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni e le Comunità montane, per il riparto del contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7, comma 5 quater, legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. (ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La Conferenza Unificata

Repertorio Atti n.  91/CU           del  23 settembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

     

       Nella seduta odierna del  23 settembre 2010:         

 

 

   VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

 

       VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l’articolo 8, comma l, il quale dispone che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

 

       VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l’articolo 9, comma 2, lett. b, che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce intese di tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane;

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il titolo IV, capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;

 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, in particolare larticolo 69, che dispone l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);

 

VISTO l’articolo 1, commi 631 e 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

 

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, ed in particolare l’articolo 13, comma 2;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109,della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

 

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, ed in particolare l’articolo 7, comma 5 quater;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 86 dell'11 aprile 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;

 

   VISTO l'accordo sancito da questa Conferenza il 25 novembre 2004 (repertorio atti n. 807/CU) relativo alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema;

 

      CONSIDERATO che l’articolo 7, comma  5-quater, della legge n. 25 del 2010 sopra citata,  ha  prorogato, fino al 31  dicembre 2010, la programmazione di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con la previsione di un ulteriore contributo nel limite di spesa di 10 milioni di euro a favore delle Regioni in  cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri suddetto; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere, pertanto, alla determinazione dei criteri per il riparto delle risorse di cui al citato articolo 7, comma 5-quater, della legge n. 25 del 2010 a favore delle Regioni interessate a comprendere, nell’esercizio delle loro competenze esclusive in materia, nei piani territoriali  di cui all’articolo 11 del  predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le fondazioni costituite ai sensi dell’articolo 7, comma 5-quater, prima citato;

                     

 VISTO lo schema di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane, per il riparto del contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7, comma 5 quater, legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”  pervenuto il 4 agosto 2010 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramato il 6 agosto 2010;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 15 settembre 2010, il Coordinamento tecnico delle  Regioni ha espresso avviso favorevole sul provvedimento in oggetto, con l’unica richiesta di differimento della data del 30 settembre 2010, di cui al punto 3. del testo, al 15 ottobre 2010;

 

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica del 15 settembre 2010, l’ANCI ha espresso avviso favorevole sul provvedimento;

 

CONSIDERATO altresì che in corso di seduta di riunione tecnica è stata data lettura della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, pervenuta il 15 settembre 2010, di inserire, nelle premesse del testo, l’articolo 2, comma 109 della legge  23 dicembre 2009, n. 191, relativo alle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accolto la richiesta delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTO lo schema di intesa in argomento, modificato a seguito delle richieste avanzate dalle Regioni e dal Ministero dell’economia e delle finanze, pervenuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 16 settembre 2010 e diramato in pari data;

                                                                                                                                                        

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;

 

 

SANCISCE la seguente intesa

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane nei termini sottoindicati:

 

1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all’art. 7, comma 5-quater, della legge n. 25/2010 concorrono, in base a quanto disposto dall’articolo medesimo, le Regioni che, in attuazione dell’accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 citato in premessa relativo alla programmazione 2004-2006, hanno costituito poli formativi IFTS di settore e/o realizzato il Piano Cipe IFTS/Ricerca nella prima e seconda fase di intervento, sempreché coerenti con le aree tecnologiche di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2. Il finanziamento è ripartito tra le Regioni sulla base della tabella di cui all’allegato A), parte integrante della presente Intesa, che costituisce un riferimento per l’individuazione delle quote di contributo spettanti a ciascuna delle Regioni interessate in relazione a quanto previsto al punto 1, ferma restando la possibilità per le Regioni di istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori (ITS) in base alle scelte compiute nell’ambito della  programmazione territoriale.

3. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui sopra, le Regioni interessate trasmettono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 15 ottobre 2010, l’elenco delle Fondazioni ITS costituite e inserite nei piani regionali di cui all’articolo 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

4. Alle Regioni che assicurano un’ulteriore quota di cofinanziamento a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, oltre a quello già deliberato nella fase transitoria di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo in relazione alla programmazione 2007-2009, sono assegnate, a titolo di premialità, quote aggiuntive del contributo nazionale secondo quanto indicato nella tabella allegato A).

5. Le quote del contributo nazionale possono essere conferite alle Fondazioni ITS, a norma dell’articolo 56, articolo 1, lettera  b, del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, dagli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle Fondazioni medesime sempreché ad esse sia riconosciuta la personalità giuridica nazionale a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

6. Le Regioni assicurano la rispondenza dei piani di intervento degli Istituti Tecnici Superiori costituiti nel proprio territorio alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 sopra citato nonché alle disposizioni contenute nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99, richiamato all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo per quanto riguarda l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e dei relativi standard delle competenze.

7. Le relazioni tra gli istituti tecnici e professionali, enti di riferimento, e le Fondazioni-ITS si sviluppano in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente, con riferimento all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007 nonché all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 2, comma 5, dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 riguardanti rispettivamente gli istituti professionali e gli istituti tecnici.

 

IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                             On.le  Dott. Raffaele Fitto

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A)

 

 

 

                    Tabella riparto fondi art. 7, comma 5 – quater, legge 25/2010

 

A

B

C

D

E

F

Regioni

% popolazione adulta 20-34 anni

N° ITS costituibili

Contributo MIUR per ITS ( allegato C, par 3, lett.a dPCM 25/01/08)

Ripartizione resto sulla base % popolazione adulta 20-34

Totale

Abruzzo

2,69%

1

  300.000,00

   91.460,00

 391.460,00

Calabria

4,43%

1

  300.000,00

€ 150.620,00

  450.620,00

Campania

12,92%

2

   600.000,00

€ 439.280,00

€ 1.039.280,00

Friuli Venezia Giulia

2,14%

1

  300.000,00

   72.760,00

  372.760,00

Lazio

10,98%

2

   600.000,00

  373.320,00

  973.320,00

Liguria

2,51%

1

  300.000,00

   85.340,00

  385.340,00

Lombardia

18,48%

4

€ 1.200.000,00

 628.320,00

€ 1.828.320,00

Marche

3,01%

1

   300.000,00

  102.340,00

  402.340,00

Molise

0,65%

1

   300.000,00

    22.100,00

  322.100,00

Piemonte

7,98%

1

   300.000,00

  271.320,00

  571.320,00

Puglia

8,81%

1

   300.000,00

  299.540,00

  599.540,00

Sardegna

3,52%

1

   300.000,00

  119.680,00

  419.680,00

Sicilia

10,81%

2

   600.000,00

  367.540,00

  967.540,00

Umbria

1,71%

1

   300.000,00

   58.140,00

  358.140,00

Veneto

9,36%

2

   600.000,00

  318.240,00

  918.240,00

TOTALE

100,00%

22

  6.600.000,00

€ 3.400.000,00

€ 10.000.000,00

 

Note:

 

  • le indicazioni contenute nella colonna C rappresentano un riferimento per l'attribuzione delle risorse di cui alla colonna D ma non costituiscono un vincolo per la programmazione regionale;

 

  • la colonna D indica il contributo del MIUR  per la costituzione dell'ITS ai sensi dell'allegato C, par. 3, lettera a, dPCM 25.01.08;

 

  • la colonna E rappresenta un contributo aggiuntivo rispetto alle risorse di cui alla colonna D. Le risorse di cui alla colonna E hanno carattere di premialità e sono assegnate alle Regioni che assicurano il cofinanziamento di cui all'art. 12, comma 2,  dPCM 25.01.08;

 

  • nel caso in cui la Regione non assicuri il cofinanziamento, l’importo indicato alla colonna E) è ripartito, secondo il criterio di cui alla colonna B, tra le Regioni che hanno previsto il cofinanziamento stesso;

 

  • nel caso in cui la Regione non proceda alla costituzione dell'ITS il relativo contributo (colonna D) viene ripartito tra le Regioni che hanno attivato e cofinanziato ITS.

 

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