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Bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 18, comma 5, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Intesa sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 18, comma 5, lett

Intesa sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modifiche introdotte a seguito del parere n. 144 del 17 aprile 2012 del Garante per la protezione dei dati personali.

Intesa, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n.  58/CU                  del 10 maggio 2012

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 10 maggio 2012:

 

VISTO l’articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha disposto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e questa Conferenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi;

 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 il quale ha disciplinato il processo di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo ed il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali ovvero alle sanzioni civili, collegate al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento stesso;

 

VISTA l’intesa (Rep. atti. n. 28/CU) sancita da questa Conferenza, nella seduta del 2 febbraio 2012, sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all’accertamento fiscale da parte dei Comuni, trasmesso, con nota n. 2012/17141 del 1° febbraio 2012;

 

CONSIDERATO che, in data 26 aprile 2012, è pervenuta la nota n. 2012/63583 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso il provvedimento con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a cui l’intesa era stata successivamente sottoposta, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, documento che è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa sul testo inviato il 26 aprile 2012;

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa consegnando un documento (All.A);

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

          SANCISCE L’INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all’accertamento fiscale da parte dei Comuni, trasmesso, con nota n. 2012/63583 del 26 aprile 2012, dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

                                                                                         

    Il Segretario                                            Il Presidente

                Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi

 

 

 

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