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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sul documento
"Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione
a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno . Rep. Atti n. 153/CU
del 20/12/2012 Nell’odierna seduta del 20 dicembre 2012: VISTA la delega a presiedere l’odierna
seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; VISTA la nota pervenuta in data 6 settembre 2012 con la
quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di intesa indicata in
oggetto; VISTA la lettera in data 17
settembre 2012, con la quale la proposta di intesa in parola è stata diramata
alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle
Amministrazioni centrali interessate; CONSIDERATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi in data 4 ottobre 2012, i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome e dell’ANCI hanno espresso assenso sulla
proposta di intesa di cui all’oggetto; VISTA la nota in data 29 ottobre
2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato una
serie di osservazioni sulla proposta di intesa in parola; VISTA la lettera in data in data 2
novembre 2012, con la quale è stata chiesta al Ministero della salute una nuova
versione della proposta di cui trattasi che tenga conto delle citate
osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze; VISTA la lettera in data 15 novembre
2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione
del provvedimento in oggetto che recepisce le predette osservazioni formulate
dal Ministero dell’economia e delle finanze; VISTA la lettera pervenuta in data
17 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha
espresso il proprio nulla osta sulla predetta nuova versione del provvedimento
in parola; VISTA la nota in data 18 dicembre
2012, con la quale la menzionata nuova versione della proposta di intesa è
stata diramata; VISTE le lettere in pari data con le
quali CONSIDERATO che nel corso
dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere
favorevole al perfezionamento dell’Intesa nella versione diramata con la
predetta nota del 18 dicembre 2012; RILEVATO che l’ANCI ha espresso
avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa con le raccomandazioni di cui
al documento consegnato in seduta, Allegato sub A, parte integrante del
presente atto; CONSIDERATO che l’UPI ha espresso
parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le
Autonomie locali nei termini di seguito riportati: CONSIDERATI: - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni recante:
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. - in particolare i seguenti articoli del
suindicato decreto: ·
l’articolo 5 che, al comma 1,
istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro; al comma 3, ne individua i compiti, tra cui,
alla lettera c), quello di definire la programmazione
annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività
e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni
provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione
individuati in sede comunitaria, alla lettera d), quello di programmare il
coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; ·
l’articolo 6, che istituisce ·
l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che, al fine di realizzare
una programmazione coordinata di interventi nonché l’uniformità degli stessi ed
il necessario raccordo con il Comitato di cui al richiamato articolo 5 e con ·
l’articolo
8, comma 1, con il quale è stato istituito il Sistema informativo nazionale per
la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai
lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate; ·
l’articolo
9, comma 6, lettera g), che stabilisce che il soppresso ISPESL (oggi INAIL)
fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano
sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere
nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento
dei livelli essenziali di assistenza in materia; ·
l’articolo
13, comma 1, che stabilisce, tra l’altro, che la vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; ·
l’articolo
71, comma 11, secondo periodo, che prevede che le attrezzature di lavoro sono
sottoposte a verifiche periodiche ai sensi del richiamato decreto legislativo,
con le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della
sviluppo economico 11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 2011, n. 98 Supplemento Ordinario; ·
l’articolo
99, comma 1, che prevede la notifica preliminare da parte del committente o del responsabile
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, da trasmettere all'azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti, per rendere preliminarmente noti agli organi di vigilanza i dati
relativi al cantiere; -
che,
in relazione alla programmazione ed alla vigilanza a livello nazionale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al predetto articolo 5, comma
1, lettera d), vi è la necessità di individuare condizioni e modalità uniformi
di coordinamento, atteso l’attuale quadro dell’andamento infortunistico del
Paese; - la necessità di dover assicurare il raccordo con i
Comitati Regionali di Coordinamento, al fine di garantire una più completa
attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni
nell’attuazione coordinata ed uniforme sul territorio nazionale degli
interventi programmati; - l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente il Piano
nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 che individua, come settori
prioritari di intervento nell’area della prevenzione nei luoghi di lavoro, il
comparto delle costruzioni edili e dell’agricoltura, nonché la prevenzione
delle malattie professionali, con priorità per le neoplasie; - la necessità di garantire l’ampliamento e la pronta
disponibilità di dati che possono essere forniti dal Sistema Informativo Nazionale per - altresì la necessità di attivare flussi informativi
specifici, che possano consentire al Comitato stesso di svolgere al meglio le
proprie funzioni, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati
delle attività poste in essere da parte dei Comitati Regionali di
Coordinamento, per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro; - il
verbale del predetto Comitato del 25 gennaio
2012, con il quale è stato approvato il documento “ Atto di indirizzo per
l’anno 2012 del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo
5 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. - il
verbale del predetto Comitato del 13 giugno 2012, con il quale sono state
approvate alcune modifiche al predetto documento, ora denominato “Indirizzi per
la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno SI CONVIENE sul documento recante "Indirizzi per la realizzazione degli
interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro per l’anno 2012", Allegato
sub A, parte integrante del presente atto, attraverso la realizzazione delle
seguenti azioni nell’ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di
attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione: - realizzazione di azioni di sistema
per la prevenzione; - realizzazione di azioni per la
semplificazione di procedure e l’adeguata disponibilità e tempestività della
conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata; - realizzazione di azioni per il
miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni. Gli obiettivi prioritari ed i
programmi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori che si intendono perseguire con a)
definizione
di linee comuni delle politiche
nazionali di prevenzione; b)
semplificazione
delle procedure poste in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti
nell’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012; c)
adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza
dei dati per una vigilanza maggiormente mirata; d)
migliore
programmazione e realizzazione del
coordinamento della vigilanza; e)
razionalizzazione
della programmazione degli interventi Le amministrazioni coinvolte sono
tenute all’attuazione di quanto previsto dalla presente Intesa nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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