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Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri e sulle modalità
applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone. Rep. Atti n. 95/CU del 25 luglio
2012 LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna
Seduta del 25 luglio 2012 VISTI gli artt. 7, comma 2 e 9,
comma 1 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla
Conferenza la facoltà di istituire gruppi di lavoro, con la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, con
funzioni di istruttoria, raccordo, collaborazione e concorso all’attività della
Conferenza stessa; VISTO l’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può promuovere la
stipula di intese in sede di Conferenza, dirette a favorire l’armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; CONSIDERATO che nell'ambito del
Tavolo tecnico congiunto, attivato su richiesta delle Regioni il 20 marzo 2012
presso la Conferenza Unificata, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le Regioni e gli Enti locali hanno convenuto sulla necessità di
definire dei criteri e delle modalità condivise delle loro rispettive azioni
amministrative, al fine di risolvere le criticità sorte in relazione
all’applicazione del Regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
disposta con DD prot. n. RD/291
del 25.11.2011 e con altri successivi atti del Ministero citato, oltre che con
l’articolo 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2012, n.35; CONSIDERATO che con il Regolamento (CE) n. 1071/2009,
relativo all'accesso alla professione di trasportatore su strada, si è creata
una nuova autorizzazione, che costituisce il presupposto per svolgere qualsiasi
tipo di servizio di trasporto, mentre fino al 4 dicembre 2011 la normativa
europea in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada non
prevedeva un preciso procedimento istruttorio, la cui conclusione fosse uno
specifico provvedimento autorizzativo, né prevedeva un Registro elettronico
delle imprese che svolgevano la predetta professione e l'interconnessione degli
altri Stati membri dell'Unione Europea tramite il registro stesso; CONSIDERATO che, fino alla data sopra indicata, le verifiche
dei requisiti per l’accesso alla professione si sono svolte in occasione delle
procedure per l’accesso al mercato, in particolare ove disciplinate
espressamente dalle Regioni che, con propria legge, hanno dato attuazione al
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 nonché alla legge 11 agosto 2003,
n. 218 recante " Disciplina
dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente"; PRESO ATTO che le imprese che possiedono i requisiti
previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, ossia i requisiti dello
stabilimento, dell'onorabilità, dell'idoneità finanziaria e dell’idoneità
professionale, possono essere autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone dall'Autorità competente; CONSIDERATO tuttavia che le imprese, in possesso soltanto di
tale autorizzazione, non possono svolgere i servizi di trasporto su strada di
persone, in quanto a tal fine le stesse devono “accedere ai mercati” di
settore, quali l’attività di noleggio con conducente, trasporto pubblico locale,
servizi di linea interregionali e servizi internazionali di linea ed
occasionali, a seguito del rilascio di un ulteriore titolo legale, quale
l’autorizzazione, il contratto di servizio e licenza comunitaria, rilasciato da ciascuno degli Enti competenti; CONSIDERATO che questi ultimi Enti possono essere, a seconda
delle diverse discipline in essere, sia lo Stato, che le Regioni, sia gli Enti
locali e che, al fine dell'accesso al
mercato dei servizi di trasporto di persone di propria competenza - conformemente
a quanto previsto agli artt. 3 e 6 del D.L. 138/2011, convertito dalla legge n.
148/2011 ed all'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012,
tali Enti possono richiedere alle imprese il rispetto delle condizioni previste
dalla specifica normativa di settore; PRESO ATTO che l’Autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone è il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che si avvale degli Uffici Motorizzazione
civile (UMC) -Uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici- per le imprese stabilite
nelle Regioni a Statuto ordinario e nella Regione Sardegna e, per le imprese stabilite
nelle altre Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano, si avvale degli organi da esse individuati; CONSIDERATO che, come disposto all’articolo 1 del Decreto
del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 10/1/2012, il Registro Elettronico Nazionale (REN) è tenuto
presso la Divisione competente a curare il Centro Elaborazioni Dati (CED)
della Direzione generale per la motorizzazione, facente parte del predetto
Dipartimento del MIT e che, in base alla
stessa disposizione, la Direzione Generale per il Trasporto stradale e per
l'intermodalità (DGTSI) è invece preposta a fornire al CED le relative
indicazioni amministrative; CONSIDERATO che il REN contiene i dati concernenti
l'autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su
strada delle imprese che esercitano predetta professione, nonché i dati dei
loro gestori dei trasporti e delle sanzioni relative ad entrambi tali soggetti.
Il REN è pertanto suddiviso in due sezioni: "imprese e gestori" e
"sanzioni"; CONSIDERATO che al REN si può accedere sia in modalità
esclusivamente consultiva che in modalità consultiva ed operativa, al fine del
caricamento dei dati e che, ai sensi del
citato Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici 10/01/2012, per quanto concerne la professione
di trasportatore su strada di persone: -
possono
operativamente caricare i dati, nella sezione "imprese e gestori" di
cui sopra le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore su
strada; -
gli
Enti competenti al rilascio del titolo legale necessario per l'accesso al
mercato di ciascuna tipologia di servizio di trasporto su strada di persone
accedono al REN in modalità consultiva, secondo specifiche tecniche e termini
in via di elaborazione; -
PRESO ATTO che le modalità di accesso al REN sono
attualmente in corso di implementazione e presentano una notevole complessità
tecnica; CONSIDERATO che, all’esito dei lavori del Tavolo tecnico
congiunto attivato presso la Conferenza Unificata per l’esame delle questioni
in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e
gli Enti locali hanno ritenuto opportuno definire modalità applicative delle
nuove regole comunitarie e nazionali per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone, tali da consentire la massima
semplificazione procedurale e amministrativa, anche mediante ogni possibile
utilizzo degli strumenti informatici in essere, sia per rendere chiare e
lineari le procedure di competenza di tutte le
Amministrazioni coinvolte, sia
per agevolare e facilitare le imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti
per l'esercizio della professione e l’accesso al mercato del trasporto su
strada; VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 11 luglio
2012, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune richieste di
modifica alla bozza di atto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti in merito alle questioni sopra indicate, ritenute tutte
accoglibili dall’amministrazione competente, trasmesse con nota CSR 3442
P-4.23.2.13 del 12 luglio 2012; CONSIDERATO che, per raggiungere le finalità sopra indicate,
a conclusione del Tavolo tecnico
istituito presso la Conferenza Unificata, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali hanno ritenuto
opportuno predisporre una apposita intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n.131, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni in essa
contenute, finalizzate a favorire il conseguimento degli obiettivi comuni
relativi ai criteri e alle modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per gli aspetti che attengono
all’autorizzazione all’esercizio di trasportatore su strada di persone; VISTO lo schema di intesa predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti all’esito della riunione conclusiva del tavolo
tecnico tenutasi in data 11 luglio 2012, trasmesso con nota prot. CSR 3489
p-4.23.2.13 del 18 luglio 2012; ACQUISITO, nel corso dell’odierna Seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e degli Enti locali sulla proposta di intesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sopra indicata che, allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1); SANCISCE INTESA nei termini riportati nel documento allegato (All.1), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri e sulle modalità applicative del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone. Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott. Piero Gnudi All. 1 Criteri e sulle modalità applicative del Regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore
su strada di persone. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali,
si impegnano al rispetto di quanto segue, al fine del conseguimento degli
obiettivi comuni relativi ai criteri e alle modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio di trasportatore su
strada di persone 1)
Registro
Elettronico Nazionale (art. 16, Reg. (CE) n. 1071/2009) - consultazione da
parte delle Regioni. Dal
1° agosto 2012 il MIT garantisce la possibilità di consultare, in modalità
pubblica, l’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio della professione.
In seguito, ed entro i tempi tecnici strettamente necessari, renderà
disponibile agli Enti competenti per l’accesso al mercato la consultazione
selettiva di un set più ampio di
informazioni, con un livello di specificità da definire sentiti gli Enti
competenti al rilascio del titolo legale necessario per l’accesso al mercato.
Con successive comunicazioni il MIT fornirà le indicazioni tecnico-operative
necessarie per l’accesso alle suddette informazioni. 2) Perdita di uno o più requisiti per
l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone:
sospensione e revoca dell'autorizzazione. Qualora
un'impresa perda uno o più requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009,
l'Autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone, secondo le modalità e termini previsti dal
medesimo Regolamento, sospende o revoca la predetta autorizzazione, con segnalazione all’Ente
competente al rilascio del titolo legale necessario per l’accesso al mercato. Lo status di sospensione o revoca
dell'autorizzazione in parola risulterà dal REN, nella sezione "imprese e
gestori", tra i dati consultabili direttamente da tutti gli Enti
competenti per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone. Tali Enti potranno dunque
verificare, in qualunque momento, anche
in modalità di consultazione pubblica, se l'autorizzazione sia attiva ovvero se
l'impresa sia in possesso dei quattro requisiti necessari per l'esercizio della
professione su strada di persone previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009. Al
riguardo si osserva che, in caso di nuova impresa, l’autorizzazione alla
professione può essere anche
provvisoria, dal momento che non avendo ancora immatricolato un autobus non ha
avuto la possibilità di completare il requisito di stabilimento. 3) Controlli: finalità e procedimenti Al
fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico delle imprese che
svolgono i servizi di trasporto su strada di persone, l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'esercizio della professione
viene effettuato al momento iniziale della domanda di autorizzazione
all'esercizio della professione da parte della stessa impresa e successivamente
verificato a seguito dei controlli dell'Autorità competente al rilascio di
predetta autorizzazione. Questi ultimi -ai sensi dell'art. 12 del Regolamento
(CE) 1071/2009- devono avvenire almeno ogni cinque anni, salvo quelli relativi
all'idoneità finanziaria che sono annuali. I
controlli che svolgono gli Enti deputati ad autorizzare e regolare l'accesso al
mercato dei servizi di trasporto su strada di persone, non concernendo i
requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore, non coincidono in
alcun modo con questi ultimi ma sono relativi alle condizioni previste nella
disciplina di settore. Il MIT si impegna a far sì,
compatibilmente con le procedure informatiche in corso di implementazione, che
sia segnalata tempestivamente all’Ente competente al rilascio del titolo legale
necessario per l’accesso al mercato ogni variazione relativa agli autobus
immatricolati in base a quest'ultimo titolo.
4) Gestione del periodo transitorio Le istruttorie dei procedimenti
relativi al rilascio di nuovi titoli legali (autorizzazioni e contratti
di servizio pubblico) per l’accesso al mercato del trasporto di persone su
strada -se avviati entro il 3 dicembre 2011- seguono la disciplina prevista dal
D.lgs. 395/2000, essendo tale disposizione vigente al momento della
presentazione della domanda. Invece,
per quanto concerne la modifica di predetti titoli legali -rilasciati
sia entro (il) che successivamente al 03/12/2011- e la connessa movimentazione
del parco mezzi, dal 04/12/2011 l'Ente che ha rilasciato il titolo non deve
verificare nessuno dei requisiti necessari per l’accesso alla professione di
trasporto su strada di persone. Le imprese operanti nei mercati dei trasporti su
strada di persone prima del 4 dicembre 2011 che, pur essendo state inserite di
diritto nel REN, sono autorizzate all'esercizio della professione in via
provvisoria, non oltre il 3 dicembre 2012 –o, se antecedente, nel momento in
cui richiedano un nuovo titolo legale per l'accesso al mercato dei servizi di
trasporto o la modifica di uno di questi- devono regolarizzare la propria
posizione presso l'Autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione,
adeguando i requisiti di cui sono in possesso per l'esercizio della professione
alla nuova disciplina. In tal caso, la predetta autorizzazione è modificata da
provvisoria ad attiva. Si precisa che tali imprese, di diritto inserite nel REN
ma con autorizzazione provvisoria, per motivi tecnici non verranno visualizzate
a seguito della ricerca effettuata in modalità pubblica del REN. 5) Pubblicità dei termini per gli
adempimenti delle imprese Le
Regioni e lo Stato danno ampiamente, anche in modo congiunto, ogni forma di
pubblicità delle nuove disposizioni, al fine di informare le imprese che
svolgono attualmente i servizi di trasporto della necessità di adeguarsi alla
recente disciplina citata in epigrafe, in particolare relativamente al possesso
dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su
strada di persone, a pena della sospensione o revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della professione, che comporta di conseguenza la sospensione o
la revoca del titolo legale in base al quale è stato affidato
il servizio di trasporto (i.e.:
autorizzato l'accesso al mercato di un determinato tipo di servizio di
trasporto). 6) Azioni di
coordinamento Il MIT si impegna a coinvolgere le
Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome, che sono Autorità competenti
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 1071/2009/CE, nell’interlocuzione già
avviata con l’UPI in materia di trasporto merci. Il MIT si impegna a fornire agli
uffici della Motorizzazione civile, in relazione all’immatricolazione di
autobus dedicati all’attività di noleggio con conducente e ai fini di una
migliore armonizzazione delle procedure, direttive operative che garantiscono
il dovuto raccordo con le normative regionali vigenti in materia. 7)
Accesso al mercato del noleggio con conducente di autobus: modifica normativa. Le novità introdotte dal Regolamento (CE) n.
1071/2009 rendono necessario avviare un confronto con le Regioni in merito al
rapporto tra nuovo assetto regolatorio e
la legge n. 218/2003. Appare indispensabile rendere pienamente coerenti le
disposizioni contenute nella citata legge n. 218/2003 con il citato Regolamento
1071/2009 e con la conseguente autonoma configurazione dell’autorizzazione
all’esercizio della professione, che in esso ha fondamento. Per avviare il
processo di modifica parziale alla l. 218/2003, volto a conferire maggiore
efficacia ad alcune disposizioni in esso contenute, le parti ritengono utile un
confronto preliminare e una attività di coordinamento specifica, attraverso uno
specifico tavolo da avviare presso la Conferenza Unificata.
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