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Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni”, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti n. 83/CU) e rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU). rep. atti n. 78/CU e con Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU”. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA).

 

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni”, sancito in  Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti 83/CU), e rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU) e con Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata  il 27 luglio 2017, (rep. atti n. 86/CU)”.

 

Repertorio atti n.    101/CU        del 18 ottobre 2018

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell'odierna seduta del 18 ottobre 2018

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera c);

 

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente a oggetto “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riguardante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 1, commi 630 e 1259;

 

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

 

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e il 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010/2013, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;

 

VISTE le intese sancite dalla Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep. atti n. 22/CU), con cui lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, riguardante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, lettera b);

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera a);

 

VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, “Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni”, confermato dall’Accordo di conferma biennale sancito dalla Conferenza Unificata il 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU e dall’Accordo di conferma annuale sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU;

 

CONSIDERATO l’articolo 4 del citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, secondo il quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca, tra gli altri, mette annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo;

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tabella n. 7, nel quale è iscritto il capitolo 1466, “Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia” con una dotazione in termini di competenza di € 9.907.187 per l’anno 2019;

 

CONSIDERATA la possibilità di confermare il citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, già confermato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 dall’Accordo del 30 luglio 2015, rep. atti  n. 78/CU, e per l’anno 2017/2018 dall’Accordo del 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, nei termini previsti dall’articolo 8 dello stesso Accordo e nei limiti delle risorse finanziarie su indicate;

 

VISTA la proposta di Accordo di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, già confermato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 con l’Accordo del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU e per l’anno 2017/2018 dall’Accordo del 27 luglio 2017,  rep. atti n. 86/CU, trasmessa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota  n. 0024176 del 31 agosto 2018 e diramata, con nota DAR 11924 del 4 settembre 2018, alle Regioni e agli Enti locali con richiesta di assenso tecnico;

 

RILEVATO che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, è stato acquisito l’avviso favorevole delle Regioni, con la richiesta di prevedere la possibilità di una proroga biennale anziché annuale;

 

RILEVATO altresì che, nella medesima seduta è stato acquisito l’avviso favorevole delle Autonomie con la richiesta avanzata dall’ANCI a che, dal prossimo anno, queste risorse possano confluire in un Fondo unico, quello del sistema integrato fino a sei anni che ricomprende i 24 e i 36 mesi e  le sezioni primavera;

 

CONSIDERATO che il Vice Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accolto la richiesta dell’ANCI;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali nella odierna seduta di questa Conferenza;

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei termini sottoindicati:

L’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni”, sancito in  Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti 83/CU), e rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU) e con Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata  il 27 luglio 2017, (rep. atti n. 86/CU)” è confermato per un ulteriore periodo di un anno a far data dalla scadenza dello stesso.

 

Dal prossimo anno le risorse confluiranno in un Fondo unico, quello del sistema integrato fino a sei anni che ricomprende i 24 e i 36 mesi e le sezioni primavera.

 

 

Dall’attuazione della presente proroga di Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 

 

 

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