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Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
gli Enti locali concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed
edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017
concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Repertorio atti 19/CU
del 22
febbraio 2018 LA
CONFERENZA UNIFICATA Nella
odierna seduta del 22 febbraio 2018 VISTO
l'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed
autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce
accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune; VISTO
l’Accordo tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017; VISTO
l’articolo 50, comma
1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice
dell'amministrazione digitale, secondo cui “I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati”; VISTO
il decreto
legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179,
concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che all’articolo
66, comma 8 prevede che: “Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio
di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui
all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche
tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute”; VISTA
la legge 7 agosto
2015 n.124 recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”; VISTO
l'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega
in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le
amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che
definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle
comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli
prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale
domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni
regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività
produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di
leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello
stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.
131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4 secondo
cui “E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica
amministrazione”; VISTO
il decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la “Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3
“Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”; VISTO
l'articolo 24, comma
3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”,
secondo cui: “Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata,
accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il
territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni
regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con
riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche
amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini
e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per
l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero”; VISTO
l’articolo 2 del
citato Accordo del 4 maggio 2017 che prevede che, con successivi accordi, si
proceda al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati
per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 222; VISTI
gli Accordi del 4
maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze
in materia di attività commerciali e assimilabili e di edilizia; VISTO
l’Accordo del 5
ottobre 2017 concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per
le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio
2017; CONSIDERATA
l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri
il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014,
che al punto 5.1 prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e
semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive; CONSIDERATE
le attività degli
appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza
unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella
seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda
per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di
lavoro tecnico coordinato da Agid; VISTA
la nota del 19
febbraio 2018, con la quale gli Uffici
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno
trasmesso l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente
l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività
commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio
e del 6 luglio 2017 concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze che è
stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del
perfezionamento in sede di questa Conferenza; CONSIDERATO
che, per l’esame di
detto accordo, è stata convocata una riunione a livello tecnico il 21 febbraio
2018, nel corso della quale i
rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole sul
testo dell’accordo e relativo allegato; CONSIDERATO
che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in questione; ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali; SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto
indicati: Art. 1 (Allegato tecnico ai moduli) 1.
Ad
integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di
consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni,
sono approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli
concernenti: a) per
le attività in materia edilizia: la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, la
comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee, la comunicazione di fine lavori, la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’agibilità, il permesso di
costruire; b) per
le attività commerciali ed assimilate: i panifici; le tintolavanderie; la somministrazione di alimenti e
bevande al domicilio del consumatore;
la somministrazione di alimenti e
bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; la somministrazione di alimenti e
bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti
militari o nei mezzi di trasporto pubblico; le autorimesse; gli autoriparatori. 2. L’allegato A recante gli schemi dati
XML costituisce parte integrante del presente Accordo. 3. Le Regioni possono, ove necessario,
integrare gli schemi dati XML alle specificità della modulistica adottata a
livello regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 degli Accordi del 4 maggio
e del 6 luglio 2107.
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