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Accordo, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni comunicazioni e istanze.

Accordo, ai  sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

Repertorio atti     19/CU        del   22 febbraio 2018

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2018

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017;

VISTO l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”;

VISTO il decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che all’articolo 66, comma 8 prevede che: “Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute”;

VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4 secondo cui “E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3 “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”;

VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, secondo cui: “Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle  specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;

VISTO l’articolo 2 del citato Accordo del 4 maggio 2017 che prevede che, con successivi accordi, si proceda al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

VISTI gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilabili e di edilizia;

VISTO l’Accordo del 5 ottobre 2017 concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017;

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che al punto 5.1 prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;

VISTA la nota del 19 febbraio 2018, con la quale gli Uffici  del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione dell’allegato  tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze che è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, per l’esame di detto accordo, è stata convocata una riunione a livello tecnico il 21 febbraio 2018, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali  hanno espresso avviso tecnico favorevole sul testo dell’accordo e relativo allegato;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in questione;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1

 (Allegato tecnico ai moduli)

1.     Ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli concernenti:

a) per le attività in materia edilizia: la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, la comunicazione di fine lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’agibilità, il permesso di costruire;

b) per le attività commerciali ed assimilate: i panifici; le tintolavanderie; la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; le autorimesse; gli autoriparatori.

2.     L’allegato A recante gli schemi dati XML costituisce parte integrante del presente Accordo.

 

3.     Le Regioni possono, ove necessario, integrare gli schemi dati XML alle specificità della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2107.

 

 

             

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