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Rep. Atti n. 25/CU del 3 marzo 2011 Nell’odierna
Seduta del 3 marzo 2011 VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99,
recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”; VISTO, in particolare l’art.25,
della legge n.99/2009 sopra citata, che delega il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti
di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi di
deposito dei rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative
da corrispondere a favore delle popolazioni interessate; VISTO il Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, recante “Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al
pubblico, a norma dell’art.25 della legge 23 luglio
2009, n.99”; VISTO l’art.25, comma 5 della
legge 23 luglio 2009, n.99 che prevede che possano
essere emanate disposizioni correttive e integrative dei
decreto legislativi previsti dal comma 1 dello stesso art.25, nel rispetto delle modalità, dei principi e dei
criteri direttivi ivi previsti, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore; VISTO lo schema di decreto legislativo recante
le disposizioni correttive e integrative del D.lgs.
n. 31/2010 sopra indicato, approvato dal Consiglio dei Ministri,
in esame preliminare, nella riunione del 18 febbraio 2011, con la deliberazione
di procedere in via d’urgenza, a norma dell’art.2,
comma 5, lett.b) del D.Lgs.
28 agosto 1997, n.281, attesa
l’imminente scadenza della delega, trasmesso dal DAGL con una nota pervenuta in
data 21 febbraio 2011 e diramato in pari data con nota prot. CSR 944 P-4.23.2.12; VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 28
febbraio 2011, nel corso della quale sono state esaminate e discusse con le
amministrazioni centrali competenti le richieste di modifica allo schema di decreto legislativo in esame
presentate dalle Regioni
e dall’ANCI, contenute in due documenti
consegnati nel corso dell’incontro, ritenute in parte accoglibili
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e in parte
da valutare dopo un esame politico con i Ministri interessati; VISTA la nota prot. CSR 1046 P- 4.23.2.12
del 1° marzo
2011, con la quale sono stati trasmessi i documenti consegnati dalle Regioni e
dall’ANCI nel corso dell’incontro tecnico tenutosi in data 28 febbraio 2011, contenenti
le proposte di modifica al testo; VISTA la nota dell’ANCI, contenente le osservazioni e le proposte
conclusive di emendamento allo schema di decreto
legislativo in esame, numerate in ordine progressivo, elaborate alla luce di
quanto emerso in sede di riunione tecnica, trasmesse con nota prot. CSR 1094 P-4.23.2.12
del 2 marzo 2011, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze
di pronunciarsi sull’emendamento n.8, relativo
alla modifica dell’art.22 del testo; VISTO il documento inviato in data 3 marzo 2011 dal
Ministero dello sviluppo economico, contenente le valutazioni finali in merito
alle proposte di emendamento presentate dalle Regioni
e dall’ANCI, con un testo a raffronto che evidenzia l’accoglimento o meno delle
richieste di modifica allo schema di decreto legislativo citato, trasmesso con
nota prot. CSR 1114 P-4.23.2.12
del 3 marzo 2011; VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze,
trasmessa in data 3 marzo 2011, prot. CSR 1125 P-4.23.2.12, relativa alle richieste dell’ANCI, con la quale
si esprime parere contrario alla proposta di emendamento
n. 8 relativa alla modifica dell’art.22 del testo e
si formulano alcune osservazioni sull’emendamento n.14; VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il
Presidente della Conferenza delle Regioni ha
comunicato la seguente posizione delle Regioni: a) le Regioni Emilia-Romagna,
Marche, Basilicata, Toscana, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Calabria,
Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta hanno espresso parere negativo; b) le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte
e Campania hanno espresso parere favorevole con l’accoglimento degli emendamenti,
già presentati in sede tecnica, contenuti in un documento consegnato in Seduta
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1); CONSIDERATO che l’ANCI ha espresso
parere complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo in esame,
in ragione del mancato accoglimento delle proposte correttive già presentate in
sede tecnica, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 2); CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole allo
schema in esame ESPRIME PARERE nei termini di cui in Premessa, ai
sensi dell’art.25 della legge 23 luglio 2009, n.99, sullo schema di Decreto legislativo recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n.31, recante disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al
pubblico”. Il Segretario Il Presidente
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