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Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Revoca schede tecniche per la qualificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”. (SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Revoca schede tecniche per la qualificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”.

 

 

Rep. Atti n. 99/CU

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 20 ottobre 2015

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante: “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 936/CEE”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 15 del 2008, recante le disposizioni relative ai certificati bianchi che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d’intesa con la Conferenza Unificata, siano stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energetica;

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante: “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, con il quale sono state approvate le schede tecniche per la quantificazione dei risparmi;

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

 

VISTO lo schema di decreto recante: “Revoca schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla Relazione illustrativa e alla relativa documentazione e diramato con nota del 3 settembre 2015, prot. CSR 3778 P-4.23.2.12;

 

VISTO il documento di osservazioni e richieste emendative al testo del provvedimento, trasmesso dal Coordinamento interregionale in materia di energia e diramate con nota del 28 settembre 2015, prot. CSR 4100 P-4.23.2.12;

 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 29 settembre 2015, nel corso della quale le Regioni e l’ANCI, nel condividere le finalità dello schema, hanno evidenziato la necessità che il Ministero chiarisca maggiormente, sia nel Preambolo che nella Relazione illustrativa, le ragioni che rendono necessaria la revoca delle schede tecniche indicate nel provvedimento;

 

VISTE la nota integrativa del Ministero dello sviluppo economico contenente i chiarimenti in risposta alle questioni sollevate dalle Regioni e la Comunicazione del GSE del 9 aprile 2015 con la quale sono state segnalate le criticità connesse all’applicazione di alcune schede tecniche, trasmesse entrambe con nota del 5 ottobre 2015, prot. CSR 4233 P-4.23.2.12;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 12 ottobre 2015, nel corso della quale le Regioni e l’ANCI nell’apprezzare i chiarimenti resi dal Ministero dello sviluppo economico con i documenti sopra indicati, hanno espresso la necessità, condivisa anche dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di non revocare la scheda 22T e il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in esame, modificato dal Ministero dello sviluppo economico per tener conto delle richieste emerse nel corso della riunione sopra indicata, che revoca la scheda 22T nella parte incompatibile con la disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, trasmesso con nota del 19 ottobre 2015, prot. CSR 4432 P-4.23.2.12;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, chiedendo altresì di valutare il possibile mantenimento della scheda 40E e l’inserimento di un periodo transitorio per l’entrata in vigore del decreto, almeno fino al gennaio 2016;

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;

 

CONSIDERATO che le Regioni hanno chiarito che le richieste formulate non devono intendersi come condizioni poste all’acquisizione dell’intesa, che è stata resa senza condizioni, ma con l’auspicio che esse vengano soddisfatte;

 

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto che la nuova scheda 22T, che sostituisce la precedente, sia allegata al provvedimento in esame e che il Ministero dello sviluppo economico ha assicurato che questo è già previsto nello schema citato

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Revoca schede tecniche per la qualificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”.

 

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