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Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2018 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2018 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

 

Repertorio Atti n.     6/CU         del 24 gennaio 2018

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

 

VISTA la nota del 18 gennaio 2018, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018;

 

VISTA la lettera del 19 gennaio 2018, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’ANCI ha espresso parere  favorevole, unitamente alle Regioni che hanno consegnato un documento contenente le raccomandazioni contenute nell’allegato sub A), parte integrante del presente atto, mentre  l’UPI ha sottolineato il mancato coinvolgimento del medesimo UPI in sede di determinazione del riparto, attesa la perdurante competenza delle Province in materia di politiche giovanili; Di contro, il Sottosegretario Bobba ritiene il riparto operato e l’assetto sottostante in linea con le disposizioni vigenti ;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

 

 

CONSIDERATI:

-        il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

-        il d.P.R. 3 marzo 2017 con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 2017, al n. 579;

-        il d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e il decreto ministeriale in data 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2017, recante modifiche ed integrazioni all’organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

-        la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

-        il d.P.C.M. 15 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;

-        l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

-        l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

-        l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

-        la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

-        la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

-        le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

-        la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;

-        l’Intesa rep. 53/CU del 25 maggio 2017 e, in particolare, l’allegato A;

-        la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2018, secondo criteri e modalità condivisi;

-        che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione;

-        che ANCI e UPI, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno siglato, in data 18 luglio 2014, un Protocollo d’Intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria e che, dunque, l’ANCI rappresenterà complessivamente il sistema delle Autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018;

 

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

 

 

1.          La presente Intesa indica, per l’anno 2018, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito denominato “Fondo”. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica.

2.          La presente Intesa, in particolare, stabilisce:

a)     la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 54% dello stesso;

b)     la percentuale del Fondo destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 46%.

 

 

 

 

3.          La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della indicata percentuale complessiva del 54% del Fondo:

a.      la quota, determinata nella misura del 30%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;

b.      la quota, determinata nella misura del 24%, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI;

c.       le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.

 

 

 

 

Articolo 2

 

1.          La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 30%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento e placement e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.

2.          La quota del Fondo indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3.          La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2017, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4.          Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.

5.          Le Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2018. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2018.

6.          Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5.

7.          Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

8.          Le Regioni, che decidono di cofinanziare il progetto con risorse finanziarie, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali relative agli interventi che si intendono realizzare, approvate con delibera di Giunta Regionale, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, in via ordinaria entro il 1° ottobre 2018.

9.          Ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la delibera di Giunta Regionale e la scheda di progetto.

10.       Il Dipartimento e le Regioni (di seguito “Parti”) provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, qualora siano formalmente rappresentate motivate ragioni oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell’Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.

11.       Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale il Dipartimento li trasmette entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione.

12.       Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività.

13.       Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.

 

Articolo 3

 

1.          La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI, stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo, dovrà essere destinata anche alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.

2.          Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo per l’anno 2018, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2018”.

3.          Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione dell’Accordo, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

 

 

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