VISTO l’articolo 1, comma 947 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che, ai fini
del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, le
funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuite alle regioni a
decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali
che, alla predetta data, già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni
alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma
associata;
CONSIDERATO che, nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca è
iscritto, per l’esercizio finanziario 2017, il Fondo da assegnare alle
Regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali,
con lo stanziamento di 75 milioni di euro e che, a detto riparto si provvede
ai sensi dell’articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con
un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata;
CONSIDERATO che, al
fine di definire le modalità attuative per la ripartizione ed attribuzione
delle risorse di cui alla Tabella MIUR della legge di bilancio 2017, n.232,
relativamente al Fondo di cui in oggetto, è stata convocata, con nota del 31
agosto 2017, una riunione tecnica per il giorno 6 settembre 2017;
VISTA la nota DAR 13678
con la quale è stata diramata la relativa Tabella di riparto del Fondo in
parola;
CONSIDERATO che, nel
corso della citata riunione tecnica del 6 settembre 2017, sono state
segnalate le diverse posizioni delle Regioni e delle Autonomie locali, in
particolare sui criteri proposti, come per l’anno 2016, da adottare per il
riparto basato sul 60% del numeri degli alunni con disabilità e sul 40% della
spesa media 2012-2014, chiedendo, ai fini del riparto, una revisione dei
criteri per gli anni successivi;
VISTA la nota DAR 13751 del 6 settembre 2017, con
la quale, a seguito di quanto convenuto nella suindicata riunione, è stata
diramata una nuova Tabella di riparto con la proposta dei criteri 70% quota di alunni con
disabilità nelle scuole secondarie di II grado e 30% spesa media 2012-2014;
CONSIDERATO che, nella
odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, pur condividendo a
maggioranza, la Tabella di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la
mancata intesa senza l’applicazione della decorrenza dei termini,
RILEVATO che l’ANCI ha
espresso l’intesa, in relazione alla modalità di riparto del Fondo, che tiene
prioritariamente conto del numero degli alunni e non della spesa storica e favorevole ad eventuali modifiche dei criteri di
riparto che sono stati adottati nel 2016, che vanno nella direzione di un
ulteriore incremento della quota ripartita in base agli alunni e non in base
alla spesa storica;
RILEVATO che, l’UPI ha espresso la mancata intesa, pur considerando
prioritario procedere
all’assegnazione, nel più breve tempo possibile, delle risorse previste dal suddetto
Fondo;
RILEVATO che, il
Governo, preso atto della mancata intesa, ha confermato la richiesta di non
applicazione della decorrenza dei termini:
SANCISCE MANCATA INTESA
nei termini di cui in
premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sulla ripartizione del Fondo per interventi di assistenza
specialistica per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità
delle scuole secondarie di secondo grado, trasmesso con nota DAR 00 13751 del
6 settembre 2017.
|