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Problematiche
concernenti la procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili
delle sanzioni inflitte all’Italia dalla Corte di Giustizia europea con
sentenza del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13), per violazioni della normativa
in materia di rifiuti (discariche abusive), ai sensi dell’art. 43, comma 9bis, della legge n. 234 del 2012. Repertorio n.
77/CU del
26 maggio 2016 LA
CONFERENZA UNIFICATA nell’odierna seduta
del 26 maggio 2016 CONSIDERATO che, a seguito della procedura di infrazione avviata
dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per violazioni della
normativa in materia di rifiuti, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con
sentenza del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13) sulle “discariche abusive”, ha
condannato la Repubblica italiana al pagamento di specifiche sanzioni,
ovverossia l’importo forfettario di c.ca 40 milioni di euro, più una penalità
semestrale, fino alla completa esecuzione degli obblighi relativi alla gestione
dei rifiuti stabiliti dalle specifiche direttive; VISTA la legge 24 dicembre
2012, n. 234, concernente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea”, e, in particolare, gli articoli 41 e 43, riguardanti i poteri
sostitutivi dello Stato e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di
Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto
dell’Unione europea; CONSIDERATO
che
il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di adempiere alla pronuncia
della Corte di
giustizia, ai sensi del richiamato art. 43, comma 9bis, della legge n. 234 del 2012, ha provveduto ad anticipare il
pagamento, della sanzione iniziale di 40 milioni di euro, oltre agli interessi
di mora, nonché della sanzione semestrale, a carico del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie; CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota
n. 20508/2016 dell’11 marzo 2016, diramata il 18 marzo 2016 con nota della
Segreteria di questa Conferenza, ha chiesto di dare apposita informativa in
Conferenza Unificata dell’attivazione della prevista procedura di rivalsa, ai sensi del richiamato art. 43, comma 9bis, della legge n. 234 del 2012, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinatole sentenze di condanna; CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza Unificata del 24
marzo 2016, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, al
fine del reintegro delle somme anticipate nel corso del 2015, ha informato di
voler inviare, a ciascuna Regione e Comune interessato, una nota con la quale
si invita a concordare le modalità di restituzione degli importi dovuti da
ciascun ente, con decorrenza 90 giorni, trascorsi senza esito i quali, si può
anche procedere a compensazione dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle
amministrazioni interessate; CONSIDERATO che, già nella stessa seduta di questa Conferenza del 24
marzo 2016, hanno replicato alla richiamata informativa il sindaco di Lecce
Paolo Perrone e il Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, evidenziando la criticità dell’operazione; CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere favorevole
dell’Avvocatura generale dello Stato, ha avviato la procedura per addivenire
all’intesa, prevista dall’art. 43 della richiamata legge n. 234 del 2012, con
le Regioni e i singoli Comuni interessati, circa le modalità di reintegro delle
somme anticipate per il pagamento delle suddette sanzioni; VISTA la nota del 2 maggio 2016 del Presidente dell’ANCI, con
la quale si chiede la costituzione di un tavolo tecnico, in sede di Conferenza
Unificata, finalizzato alla risoluzione delle problematiche legate alla
richiamata procedura di rivalsa; VISTA la nota del 12 maggio 2016 del Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, con la quale si chiede la costituzione
di un tavolo tecnico presso questa Conferenza per affrontare la questione
dell’esercizio del diritto di rivalsa; CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 18
maggio 2016, alla quale hanno partecipato il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e
l’ANCI, sono emerse varie criticità in ordine alla richiamata procedura di
rivalsa, nonché la richiesta di sospendere tale procedura, e di approfondire
singolarmente le varie istruttorie, oltre alla istanza di costituzione di un tavolo tecnico presso questa Conferenza; VISTA la nota del 19
maggio 2016 del Presidente dell’ANCI, con la quale si evidenzia la necessità
urgente e improrogabile di trovare una soluzione alla procedura di rivalsa
avviata dal Ministero dell’economia e finanze, che non gravi esclusivamente
sulle amministrazioni comunali, e si ribadisce la richiesta di sospendere il
procedimento di diffida avviato dal predetto Ministero, al fine di una
valutazione attenta di ogni singola fattispecie e delle responsabilità
oggettive degli enti coinvolti, anche al fine di scongiurare possibili
contenziosi; CONSIDERATI
gli
esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: - le Regioni e le Province autonome hanno
consegnato un documento (allegato 1), chiedendo, fra l’altro, la sospensione
dei termini del procedimento di rivalsa, e, in coerenza con il principio di
leale collaborazione, l’apertura di un tavolo di confronto al fine di
individuare possibili soluzioni condivise; - l’ANCI ha condiviso la richiesta delle
Regioni; - il Presidente di questa Conferenza
Unificata, sulla scorta della nota n. 47484 del 26 maggio 2016 del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato (allegato 2), condiviso dal Gabinetto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ha considerato accoglibile la richiesta di
costituzione di un tavolo tecnico da definirsi nella prima seduta utile della
Conferenza Unificata e, conseguentemente, la sospensiva della decorrenza del
termine di 90 giorni fissato nella nota di avvio della procedura di rivalsa da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze; PRENDE
ATTO in relazione a quanto
riportato nelle premesse, della volontà del Governo di accogliere la
richiesta delle Autonomie regionali e locali di sospendere la decorrenza del
termine di 90 giorni fissato nella nota di avvio della procedura di rivalsa da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla nota n. 47484
del 26 maggio 2016.
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