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Repertorio
atti n.34/CU del
6 maggio 2010 nella
odierna seduta del 6 maggio 2010 VISTO l’articolo 64,
comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in
attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l’emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita VISTO lo
schema di regolamento recante “norme generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
serali”, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 14 ottobre 2009 e
diramato il 16 ottobre 2009; RILEVATO che, l’argomento iscritto
all’ordine del giorno della Conferenza Unificata del
29 ottobre 2009, è stato rinviato per approfondimenti su richiesta delle
Regioni; RILEVATO che, nella riunione tecnica
del 9 novembre 2009, le Regioni hanno formulato alcune osservazioni e proposte
emendative contenute in un documento tecnico consegnato in seduta, riferite all’art. 2, comma 1; art. 2, comma 2; art. 4, comma 1, lett, b) e comma 3; art. 6, comma 3, lett. b) ; art. 9,
commi 1 e 3 e art. 11, commi 4 e 9, diramato nel medesimo giorno; RILEVATO che, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rispetto alle proposte
emendative delle Regioni, ha ritenuto accoglibili,
con riserva di verifica, gli emendamenti riferiti agli artt. 9,
commi 1 e 3 e all’art. 11, comma 4, esprimendo contrarietà sui rimanenti
emendamenti e, in particolare sull’articolo 11, comma 9, sul quale anche il
Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso la non accoglibilità,
sottolineando l’esigenza di non alterarne le finalità complessive
normativamente sancite di contenimento della spesa; RILEVATO che, nella medesima sede
tecnica del 9 novembre 2009, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno
dichiarato di condividere i principi di intervento del
provvedimento, manifestando tuttavia,
preoccupazione per la possibile ricaduta nei territori della carenza di offerta
formativa modulare rivolta alle fasce più deboli della popolazione,
evidenziando due questioni critiche di rilevanza diretta per le Province e i
Comuni che attengono ai tempi ristretti di attuazione (dal RILEVATO che, i rappresentanti
dell’ANCI e dell’UPI hanno, infine, chiesto un impegno a riprendere quanto
prima il confronto partendo dall’Accordo di marzo 2000 per ridefinire le
competenze e la ripartizione delle risorse destinate all’educazione permanente,
alla luce del nuovo quadro creatosi con l’istituzione dei CPIA; RILEVATO che, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca si è riservato di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alle richieste avanzate dalle Regioni e dalla
Autonomie locali e che il Ministero dell’economia e delle finanze ha condiviso
la posizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; VISTA la nota del 13 novembre 2009, con
la quale è pervenuto il documento congiunto di
osservazioni dell’ANCI e dell’UPI, diramato in pari data ; VISTA la nota pervenuta il 23 novembre 2009 e diramata in pari data, con la quale il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso le
controdeduzioni a tutti gli emendamenti formulati (All.1); RILEVATO che il provvedimento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta della
Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, è stato rinviato; CONSIDERATO che, nella riunione
tecnica del 10 dicembre CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha ritenuto accoglibili,
sempre con riserva di verifica, gli emendamenti relativi all’articolo 2, comma 1; e, in
merito alla aggiunta della lett. c) all’ articolo 4, comma 1,, ha proposto una
riformulazione nel modo seguente: “limitatamente all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell’organico assegnato,
corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli
adulti stranieri.”e che tale proposta è stata condivisa dal Ministero
dell’economia e delle finanze; CONSIDERATO, altresì, che in merito
all’emendamento proposto dalle Regioni relativo all’articolo
11, comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, concordemente con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha proposto la
seguente riformulazione: “Sono fatti salvi i centri già istituiti, nell’anno
scolastico 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione
dell’art. 1, comma 632 ,della legge 27 dicembre 2007, n. CONSIDERATO che con nota pervenuta il 14 dicembre 2009, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il
documento contenente le risposte alle proposte emendative formulate dalle
Regioni nella citata riunione tecnica del 10 dicembre 2009.,
che è stato diramato in pari data; (All.3) RILEVATO che l’argomento
è stato iscritto agli ordini del giorno delle sedute della Conferenza Unificata
del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010, che non hanno avuto luogo; RILEVATO che l’argomento iscritto
alla seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 è stato rinviato su
richiesta delle Regioni per approfondimenti, con la consegna di un documento di
proposte emendative (All. 4); CONSIDERATO che, nella medesima seduta, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno
espresso parere favorevole con una raccomandazione contenuta in un documento;
(All. 5) VISTA la nota del 3 maggio 2010 con
la quale è stata diramata
la proposta emendativa della Regione Valle d’Aosta, relativa alla clausola di
salvaguardia delle competenze regionali previste dallo Statuto speciale della
Regione; CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 5 maggio 2010, è stato esaminato il citato documento di
proposte emendative delle Regioni, sul quale il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha ribadito quanto già
espresso nella nota di controdeduzioni alle proposte emendative delle Regioni,
diramata il 14 dicembre 2009 e, rispetto alla quale, ha dato la disponibilità di inserire all’articolo 2, comma 5 un
emendamento aggiuntivo, che ha il fine di soddisfare le richieste riferite
all’articolo 2, comma 2 e all’art. 4,
comma 1, lett. b) e comma 3. Tale
emendamento, da aggiungersi alla fine del comma 5 è
del seguente tenore: “nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa,
nei limiti delle dotazioni organiche assegnate dall’articolo 64 della legge n.
133 del 2008, attraverso accordi di rete tra i Licei e i Centri, di cui all’articolo
7 del D.p,r. n. 275 del 1999, può essere prevista altresì
la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di
istruzione liceale oltre a quello di Licei artistici di cui all’art. 4, comma
6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento
dell’obbligo di istruzione della durata di dieci anni”. CONSIDERATO che, il
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, preso atto della
proposta emendativa del Ministero dell’Istruzione, che ha accolto la richiesta
dello stesso Ministero dell’economia di inserire dopo le parole “nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa” la clausola di salvaguardia
di contenimento della spesa pubblica relativa ai limiti delle dotazioni
organiche assegnate dall’articolo 64 della legge n. 133 del 2008, si è riservato
comunque un approfondimento in merito; CONSIDERATO
che, nella medesima sede tecnica, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno confermato
l’avviso favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione di cui al citato
documento consegnato il 29 aprile 2010, che è stata accolta dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; VISTA la
nota del 5 maggio 2010 con la quale è stato diramato
il documento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle
proposte emendative presentate dalle Regioni; (All.6) VISTA la nota del Ministero
dell’economia e delle finanze pervenuta il 6 maggio 2010, contenente le
controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni ,
nonché l’assenso sull’emendamento proposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca mediante l’inserimento del periodo relativo ai
limiti delle dotazioni organiche; (All. 7) RILEVATO che, nella seduta odierna
di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato
all’accoglimento degli emendamenti presentati nel corso della seduta di questa
Conferenza del 29 aprile e nella citata riunione tecnica del 5
maggio 2010; RIILEVATO che, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ha accolto le proposte emendative nella formulazione concordata
nella suindicata riunione tecnica del 5 maggio RILEVATO altresì che, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non ha accolto la
proposta emendativa che prevede la possibilità che i Centri svolgano in regime
di sussidiarietà i percorsi di istruzione e
formazione, perché deve essere ancora definita una disciplina per l'attuazione
del Capo III; mentre ha espresso avviso favorevole all'estensione della
possibilità di realizzazione di corsi di alfabetizzazione ai fini della
certificazione delle competenze linguistiche e per la riduzione dei limiti
previsti per l'istituzione dei Centri, ovviamente salvaguardando i limiti
finanziari imposti dall'attuazione dell’articolo 64, del citato decreto n. 112
del 2008;,nonchè sulla norma di salvaguardia per RILEVATO che, nella medesima seduta, il Ministero
dell’economia e economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla suindicata
formulazione dell’articolo 2, comma 5 dello schema di regolamento ; RILEVATO che l’ANCI e
l’UPI hanno espresso parere favorevole
con la raccomandazione contenuta nel documento di cui all’Allegato 5 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa, sullo schema
di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel testo
pervenuto dal Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
diramato il 16 ottobre 2009 IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Cons.
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