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Intesa, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sullo
schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Revoca schede
tecniche per la qualificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei
certificati bianchi”. Rep. Atti n. 99/CU LA
CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna Seduta del 20
ottobre 2015 VISTO
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante: “Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 936/CEE”; VISTO,
in particolare, l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 15 del 2008,
recante le disposizioni relative ai certificati bianchi che prevede che, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili
di competenza, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e
d’intesa con la Conferenza Unificata, siano stabilite le modalità con cui gli
obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano
agli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energetica; VISTO
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante: “Determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei
certificati bianchi”, con il quale sono state approvate le schede tecniche per
la quantificazione dei risparmi; VISTO
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le
funzioni della Conferenza Unificata; VISTO
lo schema di decreto recante: “Revoca schede tecniche per la quantificazione
dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”, trasmesso dal
Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla Relazione illustrativa e
alla relativa documentazione e diramato con nota del 3 settembre 2015, prot. CSR 3778 P-4.23.2.12; VISTO
il documento di osservazioni e richieste emendative al testo del provvedimento,
trasmesso dal Coordinamento interregionale in materia di energia e diramate con
nota del 28 settembre 2015, prot. CSR 4100
P-4.23.2.12; VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 29 settembre 2015, nel corso
della quale le Regioni e l’ANCI, nel condividere le finalità dello schema,
hanno evidenziato la necessità che il Ministero chiarisca maggiormente, sia nel
Preambolo che nella Relazione illustrativa, le ragioni che rendono necessaria
la revoca delle schede tecniche indicate nel provvedimento; VISTE
la nota integrativa del Ministero dello sviluppo economico contenente i
chiarimenti in risposta alle questioni sollevate dalle Regioni e la
Comunicazione del GSE del 9 aprile 2015 con la quale sono state segnalate le
criticità connesse all’applicazione di alcune schede tecniche, trasmesse
entrambe con nota del 5 ottobre 2015, prot. CSR 4233
P-4.23.2.12; VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 12 ottobre 2015, nel corso
della quale le Regioni e l’ANCI nell’apprezzare i chiarimenti resi dal
Ministero dello sviluppo economico con i documenti sopra indicati, hanno
espresso la necessità, condivisa anche dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di non revocare la scheda 22T e il Ministero
dello sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta; VISTO
il nuovo testo dello schema di decreto in esame, modificato dal Ministero dello
sviluppo economico per tener conto delle richieste emerse nel corso della
riunione sopra indicata, che revoca la scheda 22T nella parte incompatibile con
la disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, trasmesso con nota del 19
ottobre 2015, prot. CSR 4432 P-4.23.2.12; VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso
l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, chiedendo altresì di valutare
il possibile mantenimento della scheda 40E e l’inserimento di un periodo
transitorio per l’entrata in vigore del decreto, almeno fino al gennaio 2016; CONSIDERATO
che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa; CONSIDERATO
che le Regioni hanno chiarito che le richieste formulate non devono intendersi
come condizioni poste all’acquisizione dell’intesa, che è stata resa senza
condizioni, ma con l’auspicio che esse vengano soddisfatte; CONSIDERATO
altresì che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha chiesto che la nuova scheda 22T, che sostituisce la precedente, sia allegata
al provvedimento in esame e che il Ministero dello sviluppo economico ha
assicurato che questo è già previsto nello schema citato SANCISCE
INTESA nei
termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sullo schema di decreto del Ministro dello
sviluppo economico recante: “Revoca schede tecniche per la qualificazione dei
risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”.
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