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Repertorio atti n. 61/CU del 7 luglio 2011 Nella seduta odierna del 7 luglio 2011: VISTO l'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di
Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a
favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi
comuni; VISTA l’intesa relativa alla
ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota
parte a livello regionale e locale", sancita da questa Conferenza con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010; VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della Gioventù, pervenuta il 6 giugno 2011 e diramata
il successivo 7 giugno, con la quale ha trasmesso una bozza di modifica
all’intesa del 7 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
sulla ripartizione del
Fondo nazionale per le politiche giovanili al fine di semplificare le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative delle
Regioni e delle Province Autonome cofinanziate con la quota del Fondo nazionale
per le politiche giovanili per l’anno 2010; CONSIDERATO che,
in data 17 giugno 2011, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno trasmesso l’avviso favorevole
sulla suddetta bozza di modifica all’intesa, diramato il 20 giugno 2011; VISTA la nota del Capo Dipartimento del Ministro della Gioventù,
pervenuta il 17 giugno 2011, e
diramata il 20 giugno, con la quale ha comunicato che per mero errore
materiale, all’articolo 1, comma 3, punto 10, dopo le
parole ”….degli Accordi annuali, di cui al comma RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le
Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa; ACQUISITO
nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, delle Province e dei Comuni; SANCISCE Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti
locali, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131: Articolo 1 1. L’Intesa sulla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota
parte a livello regionale e locale, sancita in sede di Conferenza Unificata in
data 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, è modificata
come specificato nei commi seguenti. 2. All’articolo 3,
comma 5, le parole “Entro il 31 luglio 3. All’articolo 3,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi: “ 9. Gli Accordi di cui al comma 8 si informano ai principi di cui: (a) ai commi 2 e 10. Entro il 30 settembre 2011 il Dipartimento
della Gioventù e le Regioni e Province Autonome provvedono alla sottoscrizione
degli Accordi annuali, di cui al comma 8, afferenti
gli interventi da realizzarsi con le risorse stanziate nell’Esercizio
Finanziario 2010. Gli Accordi, previa rimodulazione degli APQ afferenti il triennio 2007 – 2009 concordata dal “Tavolo dei
sottoscrittori”, con conseguente riduzione dei relativi importi, disciplinano altresì l’eventuale nuova
finalizzazione delle risorse di cui al comma Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto
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