Repubblica Italiana

Conferenze Stato Regioni ed Unificata

Aiuti alla navigazione e ricerca nel sito

Ti trovi in: CONFERENZA UNIFICATA - Home - Dettaglio Documento
testo completo da stampare
Visualizza documento pdf

Bozza di modifica di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province , i Comuni e le Comunità Montane, sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Repertorio atti n

Repertorio atti n. 61/CU del 7 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 7 luglio 2011:

 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA l’intesa relativa alla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", sancita da questa Conferenza  con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010;

 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della Gioventù,  pervenuta il 6 giugno 2011 e diramata il successivo 7 giugno, con la quale ha trasmesso una bozza di modifica all’intesa del 7 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili al fine di semplificare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative delle Regioni e delle Province Autonome cofinanziate con la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2010;

 

CONSIDERATO che, in data 17 giugno 2011, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno trasmesso  l’avviso favorevole sulla suddetta bozza di modifica all’intesa, diramato il 20 giugno 2011;

 

VISTA la nota del Capo Dipartimento del Ministro della Gioventù, pervenuta il 17 giugno 2011, e diramata il 20 giugno, con la quale ha comunicato che per mero errore materiale, all’articolo 1, comma 3, punto 10, dopo le parole ”….degli Accordi annuali, di cui al comma 7, il “comma 7”, erroneamente riportato nella redazione del testo diramato il 7 giugno deve intendersi sostituito dal “comma 8”;

 

RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province e dei Comuni;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

Articolo 1

 

1.      L’Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, è modificata come specificato nei commi seguenti.

 

2.      All’articolo 3, comma 5, le parole “Entro il 31 luglio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2011”.

 

3.      All’articolo 3, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

 

8. In alternativa allo strumento dell’APQ, nei soli casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l’utilizzo di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali possono essere disciplinate con Accordi annuali tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sottoscritti bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù e dalla singola Regione.

 

9.      Gli Accordi di cui al comma 8 si informano ai principi di cui: (a) ai commi 2 e 3, in materia di valore percentuale minimo e modalità di computo del co-finanziamento regionale; (b) al comma 4, in tema di valore percentuale minimo delle risorse da destinare alle “aree di intervento prioritarie”; (c) al comma 7, in materia di finalizzazione delle eventuali economie finanziarie degli APQ relativi al triennio 2007 – 2009. In particolare, con riferimento alle lettere (b) e (c), previa intesa delle parti finalizzata a salvaguardare la coerenza complessiva del programma di intervento, gli Accordi possono consentire che le risorse soggette a finalizzazione vincolata, ai sensi dei commi 4 e 7, non coinvolgano contestualmente la totalità delle “aree di intervento prioritario”, ma soltanto alcune di esse, in ogni caso in numero non inferiore a tre.

 

10.    Entro il 30 settembre 2011 il Dipartimento della Gioventù e le Regioni e Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi annuali, di cui al comma 8, afferenti gli interventi da realizzarsi con le risorse stanziate nell’Esercizio Finanziario 2010. Gli Accordi, previa rimodulazione degli APQ afferenti il triennio 2007 – 2009 concordata dal “Tavolo dei sottoscrittori”, con conseguente riduzione dei relativi importi,  disciplinano altresì l’eventuale nuova finalizzazione delle risorse di cui al comma 7.”

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On. Dott. Raffaele Fitto

 

Documenti correlati
Tipo Argomento
ODG

Convocazione e o.d.g.

[Dettaglio]
ODG

Integrazione conferenza unificata del 7 luglio 2011.

[Dettaglio]
Atto

Parere sulla schema di decreto interministeriale concernente i criteri e le madalità per la ripartizione delle disponibilitàdel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Articolo 13 comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Repertorio Atti n.: 62/CU del 07/07/2011

[Dettaglio]
Atto

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2113.
Repertorio Atti n.: 63/CU del 07/07/2011

[Dettaglio]
Atto

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione, per l'anno 2010, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Repertorio Atti n.: 64/CU del 07/07/2011

[Dettaglio]
Verbale

Verbale n. 13/11

[Dettaglio]
Report

Report

[Dettaglio]