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Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai
due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola
dell'infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 83/CU del 1° agosto 2013 Nell’odierna seduta del 1° agosto 2013; VISTO il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTA la legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni; VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; VISTA la legge 8
novembre 2000, n. 328; VISTA la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53; VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”
e la definizione di “livelli essenziali
delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano
un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi
socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”; VISTA la sentenza della
Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370; VISTI gli accordi
sanciti in questa Conferenza il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre
2009 e 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
rispettivamente per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e per
il triennio 2010-2013, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture
educative di scuole dell’infanzia o di asili nido; VISTE le intese sancite
in questa Conferenza il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio
2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere
il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
bambini tra i 24 e i 36 mesi di età; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente: “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di CONSIDERATA
l'opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma
diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle
richieste delle famiglie; CONSIDERATA
l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera
e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro
attuazione nei pregressi anni scolastici per una
maggiore qualificazione dell’offerta; CONSIDERATA inoltre l’opportunità di avviare
sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato; CONSIDERATA altresì l’opportunità che il
presente Accordo definisca criteri essenziali e linee di indirizzo
generale da valere come quadro di riferimento per l’attivazione del servizio; VISTA la proposta di
accordo quadro per la realizzazione di
un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni,
volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, trasmessa con nota del 19
luglio 2013 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pervenuta
in data 22 luglio 2013, e diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, ai fini
dell’esame del predetto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 31
luglio 2013 nel corso della quale è stato condiviso il testo dell’accordo con alcune modifiche
proposte dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e del Ministero
dell’economia; CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ha fatto pervenire, con nota del 31 luglio 2013, la nuova formulazione dell’accordo con le modifiche
concordate nella citata riunione tecnica, nonché la documentazione integrativa
riguardante il monitoraggio sezioni primavera funzionanti nell’anno scolastico
2010/2011; la tabella con esplicitazione del computo percentuale del riparto
regionale dei fondi statali e CONSIDERATO che, nella odierna
seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso
favorevole sul testo dell’accordo, consegnando un documento sulla situazione
della scuola dell’infanzia; CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l’UPI,
anche a nome dell’ANCI, ha espresso avviso favorevole
sul testo dell’accordo in parola; ACQUISITO, pertanto, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali; SANCISCE IL SEGUENTE
ACCORDO QUADRO tra Governo, Regioni e
Province Autonome di Trento e di Bolzano, Comuni e Province nei termini sottoindicati. Art. 1 (Natura e finalità del
servizio) 1. Ai sensi dell’articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero
territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo
integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia ed
eventualmente dei nidi d’infanzia. 2. Il servizio, denominato ‘sezione primavera’,
risponde ad uno specifico profilo educativo proprio
della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24
mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il
1° settembre e il 31 dicembre l’ammissione alla frequenza è fissata
al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita
dall’intesa di cui al successivo articolo 2. 3. L’offerta concorre a fornire una risposta
alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce
alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei
bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità
educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà
territoriali, anche nella prospettiva di portare a
sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio
educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti. 4. I progetti educativi delle sezioni primavera,
al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono
rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica
normativa regionale: a) presenza di locali e spazi idonei sotto il
profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse
esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della
persona, ecc.); b) allestimento degli spazi con arredi,
materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto
di vita, di relazione e di apprendimento; c) specificità del progetto di continuità
educativa come progettualità di raccordo/continuità e
connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture
educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento
del personale; d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un
modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere; e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel
rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10; f) una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di
età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base
al modello educativo ed organizzativo adottato. 5. Il possesso dei
criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l’autorizzazione
al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo
della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del
contributo pubblico. Art. 2 (Intese regionali) 1. Per il funzionamento delle sezioni primavera
gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano
apposite intese, sentite le ANCI regionali. 2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni
primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento
e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali
e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle
specifiche intese di cui al precedente comma. 3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto
istituzionale (Regione o USR) che provvederà alla gestione unitaria
amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee
operative: a) nei limiti
consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse
in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per
le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione; b) le intese regionali
sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le
procedure di ammissione dei progetti; c) possono essere
ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie,
nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell’infanzia, che rispondano
ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente
integrati, se necessario, dalle intese regionali; d) in base alle risorse disponibili, le intese
regionali definiscono l’entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni
primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e
della durata del servizio; e) sono ammesse al
finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un
minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che
funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto;
il numero minimo di bambini è derogabile per i territori montani e delle
piccole isole, secondo parametri fissati dalle Intese regionali, nonché per previsione espressa in
sede di intesa regionale in relazione a specifiche situazioni territoriali; f) sono riconosciute come sezioni primavera,
ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole
dell’infanzia organizzate secondo i requisiti previsti dal precedente articolo
1; Art. 3 (Gestione del servizio) 1. I gestori di scuole dell’infanzia statali a)
i progetti educativi per il servizio devono tener
conto dei criteri generali di cui all’articolo 1, comma 4, assicurando, in
particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le
istituzioni dell’infanzia (scuole d’infanzia e nidi d’infanzia) a cui
sono aggregate; b)
per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a
scuole dell’infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse
finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto
educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite
specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle
intese regionali; c) le richieste di ammissione o di
conferma vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale
di cui ai successivi articoli; d) i progetti di prosecuzione
dell’esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere
vincolante del Comune in ordine all’agibilità dei locali, alla loro
funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei
bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come
ambiente educativo. Art. 4 (Risorse pubbliche) 1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al
funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini: a) il Ministero della
istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche
per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono
annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui
entità complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario e
comunque entro il mese di marzo. Il Dipartimento delle politiche per la
famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano di
valutare la possibilità di mettere a disposizione una quota di risorse
finanziarie, determinate in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei
rispettivi fondi di competenza; b) i contributi statali
complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti come segue: - nella misura del 50%
in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale; - e nel restante 50% in
base al numero di sezioni autorizzate. Limitatamente all’anno scolastico
2013-14 i contributi statali sono ripartiti secondo l’allegata tabella che è
parte integrante del presente Accordo nella quale, per quanto attiene al numero
delle sezioni, si fa riferimento a quelle rilevate dal monitoraggio del Miur 2010-2011; c) ciascuna Regione
concorre, nell’ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni
primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di
definizione dell’intesa regionale di cui al precedente articolo 2; d) in caso di mancata
sottoscrizione dell’intesa regionale, la programmazione e la gestione del
servizio è rimessa alla competenza dell’Ufficio scolastico regionale; e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera
con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente
definito; f) i contributi finanziari sono
erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente
disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di
bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali, di cui
all’articolo 1, comma 1. Art. 5 (Contributo
delle famiglie) 2. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. Art. 6 (Personale
educativo) 1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale
educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di
valorizzare il processo di continuità della sperimentazione. 2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei
vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è
opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente
con consolidata esperienza nei servizi per l’infanzia e/o con specifico titolo
di studio (laurea in scienze dell’educazione o in scienze della formazione
primaria). 3. Considerata la diversa natura dei
soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di
settore, il personale viene assunto con riferimento,
per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione
primavera. 4. La determinazione della
forma/tipologia del rapporto di lavoro per l’assunzione del
personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la
conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico. 5. Per il personale impegnato nel
servizio educativo delle sezioni primavera vengono
predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di
aggiornamento. Art. 7
(Valutazione) 1. Al fine di sostenere la qualificazione del
servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua
espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di
supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007: a) in sede nazionale, il
Gruppo paritetico nazionale, quale cabina di regia del progetto, con
funzioni di monitoraggio, raccordo e b) in sede regionale, il
Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con
finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative
di supporto all’esperienza; c) in sede locale il
Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa,
nel quadro della programmazione e normazione
regionale. Il Comune procede alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base
della sussistenza dei requisiti essenziali.
L’eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità
autorizzative previste dal punto 6 dell’accordo
14.6.2007. 2. L’Ufficio scolastico
regionale provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento
delle sezioni primavera. Art. 8 (Disposizioni
transitorie) 1. Nelle more di un intervento legislativo di
stabilizzazione del servizio, il presente Accordo ha
la durata di anni due ed è tacitamente confermato per un ulteriore uguale
periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziate a bilancio. 2. Dall’attuazione del presente Accordo non
devono risultare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente accordo nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il Segretario Il
Presidente Roberto G. Marino Graziano Delrio
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