Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente la “regionalizzazione"
del Patto di stabilità interno, predisposto ai sensi dell'articolo
1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Intesa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).
Repertorio atti n. 85/CU del
22 settembre 2011
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna
seduta del 22 settembre 2011:
VISTO l’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilità 2011);
VISTA la nota del 5 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto
pervenire lo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto che definisce i
criteri sulla base dei quali, a decorrere dall’anno 2011, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del
proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal
legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e
di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dei commi da 87 a
124 della legge n.220/2010 (Legge di stabilità 2011)
per gli enti locali della regione;
CONSIDERATO che il provvedimento in esame è stato trasmesso,
l’8 aprile 2011,
alle Regioni, all’ANCI e all’UPI e che è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il giorno 27
aprile 2011 durante la quale i rappresentanti delle Regioni,
dell’ANCI e dell’UPI, pur condividendo la finalità complessiva del
provvedimento volto alla regionalizzazione del patto
di stabilità, in senso orizzontale, in applicazione dell’art. 141 della legge
di stabilità 2011, hanno rilevato alcuni
profili di criticità che si sono
concretizzati, tra l’altro, nelle seguenti proposte emendative:
- modifica dell’art. 1, commi 2 e 3,
nel senso di prevedere un termine diverso dal 31 ottobre 2011 per la comunicazione
degli obiettivi finanziari;
- abrogazione dell’art. 2, comma 5;
- modifica dell’art. 5, comma 1,
sulla premialità concessa dalle Regioni agli Enti
locali e intesa come maggiore punteggio in bandi per la concessione di finanziamenti
specifici;
- abrogazione dell’art. 5, comma 2;
- stralcio delle disposizioni riguardanti le Regioni a
Statuto speciale;
CONSIDERATO che, in data 7 giugno 2011, Il Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, ha trasmesso un testo emendato che accoglie
alcune delle indicazioni emerse nell’incontro tecnico del 27 aprile 2011, il quale è
stato trasmesso, il 10 giugno 2011, alle Regioni
ed agli Enti locali.
In particolare, il nuovo testo ha recepito
la richiesta delle Regioni di adottare, ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, un
termine più ampio del 15 settembre che viene fissato nel 15 ottobre; ha accolto,
inoltre, le richieste formulate dall’ANCI in ordine al coinvolgimento delle
rappresentanze locali delle associazioni di categoria e quelle volte a
prevedere che le richieste/comunicazioni degli Enti locali, ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 1, siano relative non solo all’anno in corso ma anche al
biennio successivo; infine, al comma 5 dell’articolo 2, ha recepito la richiesta
dell’UPI di esplicitare che l’adesione al patto regionalizzato
orizzontale è facoltativa;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento,
è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 giugno 2011, nel corso
della quale sono state sollevate alcune criticità sul testo emendato; in
particolare l’UPI ha rimandato ogni valutazione sulla formulazione dell’art. 5 “rimodulazione degli
obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province” alla sede politica,
specialmente per quanto attiene alla funzione di coordinamento
provinciale, mentre l’ANCI ne ha chiesto
lo stralcio. ANCI e UPI hanno poi chiesto che il riferimento alle “associazioni
di categorie degli enti locali” contenuto nel testo del decreto venga sostituito dal riferimento a “ANCI e
UPI regionali”;
CONSIDERATO che, nella predetta riunione tecnica, i
rappresentanti delle Regioni a statuto speciale hanno prioritariamente chiesto
lo stralcio delle disposizioni del decreto riguardanti le autonomie speciali e
presentato un emendamento contenente una clausola di salvaguardia
rispetto alle disposizioni contenuti negli statuti,
CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha
trasmesso una nuova formulazione dello schema di decreto che è stata trasmessa,
il 4 luglio 2011, alle Regioni e agli Enti locali con la quale sono state
recepite in parte alcune ulteriori modifiche concordate nella sede tecnica. In
particolare:
- è stato inserito il riferimento ad “ANCI e UPI regionali” in luogo
di quello alle “associazioni di categorie degli enti locali” ed è stato espunto
l’articolo riguardante la rimodulazione degli obiettivi attraverso il
coinvolgimento delle province in qualità di enti coordinatori;
- è stata accolta, in parte, la proposta emendativa
formulata dalle Regioni a statuto speciale con la previsione che l’applicazione
delle norme del decreto in esame avvenga nel rispetto
dei relativi statuti speciali;
CONSIDERATO che l’argomento,
iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 7 luglio 2011, è
stato rinviato;
CONSIDERATO che l’argomento è stato
iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio
2011 nel corso della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso contrario al conseguimento
dell’intesa, mentre quelle a statuto ordinario hanno condizionato l’intesa
all’accoglimento dell’emendamento relativo all’aggiunta
nell’articolo 6 del seguente comma: “nel rispetto dell’autonomia regionale, le
Regioni possono adottare il presente modello, previo confronto in sede CAL e parere
dell’ANCI e UPI regionale”;
CONSIDERATO che l’UPI ha chiesto un
rinvio del punto, consegnando, in corso di seduta, un documento con la
richiesta di avviare un confronto tecnico;
CONSIDERATO, pertanto, che stata convocata
una riunione, a livello tecnico, il 21 settembre 2011 nel corso della quale i
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, hanno precisato che nessun ostacolo è stato
ravvisato per l’accoglimento del predetto emendamento all’articolo 6, proposto
dalle Regioni a statuto ordinario, mentre la richiesta delle Regioni a statuto
speciale della esclusione delle stesse dalle disposizioni
del decreto è stata ritenuta non accoglibile, anche
se risulta già specificato che il decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti speciali;
Inoltre, sempre i rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze, con riferimento alla possibile sovrapposizione del decreto in
esame con l’articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito
dalla legge n. 111/2011, evidenziata dall’UPI, hanno fatto notare che il citato
articolo si riferisce all’anno 2012 e pertanto non è
attuabile nel 2011;
CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione, il
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto una modifica del
testo del decreto nella parte che prevede la comunicazione alla Ragioneria
Generale dello Stato degli obiettivi rideterminati
per ciascun ente locale (articolo 4, comma 2), mentre i rappresentanti
dell’ANCI hanno chiesto una precisazione rispetto all’emendamento all’articolo
6 proposto dalle Regioni, nonché una riformulazione dell’articolo 2, come 3,
sulla rimodulazione degli obiettivi, limitatamente alla parte in cui vengono
escluse le spese correnti,
CONSIDERATO che il rappresentante dell’UPI, preso atto di
quanto evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale, ha sottolineato che le Province condividono l’esigenza di dare
corso al provvedimento in esame, precisando, però, che intendono rivendicare il
loro ruolo per il futuro a partire già dal provvedimento previsto dal citato
articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
CONSIDERATO i rappresentanti del Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno
ritenuto di potere accogliere le riformulazioni dell’articolo 2, comma 3, e
dell’articolo 6, mentre, pur sostenendo che le disposizioni previste
dall’articolo 1, comma 141, della legge n. 220/2010 non consentano di escludere
completamente dal provvedimento le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome, hanno ritenuto di potere accogliere una integrazione
all’articolo 4 proposta nel corso della riunione;
CONSIDERATO, quindi, che il citato Dicastero, con nota del
21 settembre 2011, ha
fatto pervenire la nuova formulazione del provvedimento che è stata inviata, in
pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al
conseguimento dell’intesa sul testo inviato il 21 settembre 2011;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome e degli Enti locali;
SANCISCE
INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 141,
della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, concernente la “regionalizzazione " del
Patto di stabilità interno, nella formulazione, trasmessa, con nota del 21
settembre 2011, dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Segretario Il
Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto