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Parere sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25
giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da
parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni". Parere ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n.183. Repertorio atti n.109/CU del 26 settembre 2012
LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna seduta del 26 settembre
2012: VISTA la legge 12 novembre 2011, n 183 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2012) e, in particolare, l’articolo 13, comma 2, il quale ha
stabilito che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
questa Conferenza, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle
disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,
forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del
SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”; VISTO l’articolo 13-bis del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante: “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94”, il quale ha provveduto ad integrare il citato il
decreto-legge n. 185/2008 con alcune modifiche in materia di certificazione dei
crediti verso la Pubblica Amministrazione tra cui la riduzione a trenta giorni
del termine per il rilascio obbligatorio della certificazione, l’equiparazione
per le certificazioni rilasciate ai sensi del piano di rientro da deficit
sanitari, nonché di quelle rilasciate ai sensi del codice degli appalti
pubblici; CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle
finanze, Ufficio legislativo, economia, con nota n. VARIE 2368/12448 del 3 settembre
2012, ha trasmesso lo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012
recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo
9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
e integrazioni" che è stato inviato, il 6 settembre 2012, alle Regioni
ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, ai fini del citato provvedimento, è stata
convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 settembre 2012, nel corso
della quale i rappresentanti delle Regioni hanno comunicato di non avere
osservazioni da formulare, mentre l’ANCI, nel dichiarare di condividere le
disposizioni contenute nel provvedimento, ha chiesto che siano fatte salve le
certificazioni rilasciate antecedentemente alle nuove regole procedurali e che
sia previsto un termine più ampio di quello previsto (3 giorni lavorativi)
dall’articolo 3, comma 8-bis, per la verifica della certificazione nel
procedimento di cessione del credito ad una banca o ad un intermediario
finanziario; CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze hanno condiviso la prima osservazione, assicurando che saranno
salvaguardate le certificazioni antecedenti alle modifiche introdotte dal
decreto attraverso un riferimento nelle successive circolari esplicative,
mentre, relativamente al secondo aspetto, hanno sostenuto l’opportunità non
modificare la norma per evitare una eccessiva dilatazione dei tempi della
procedura di cessione del credito alle banche o intermediari finanziari; CONSIDERATO che, con nota del 25
settembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio
legislativo, economia, ha fatto pervenire una nuova formulazione del citato
schema di decreto, integrato con l’inserimento dell’articolo 3, testo che è stato
inviato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza: - le Regioni hanno espresso parere favorevole con la
raccomandazione di accogliere la proposta emendativa, contenuta in un documento
che è stato consegnato (All.A), concernente il recepimento delle disposizioni
relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici; - l’ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta che,
nelle circolari esplicative del Ministero dell’economia e delle finanze, sia
precisato che sono fatte salve le certificazioni avvenute antecedentemente alle
nuove regole procedurali; - l’UPI ha espresso parere favorevole; CONSIDERATO che il Governo ha preso atto della proposta
delle Regioni, assicurando che sarà dato corso a quanto richiesto dall’ANCI; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto di
modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,
forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del
SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", trasmesso con nota
del 25 settembre 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze nei termini di cui in premessa e
dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto. Il Segretario Il Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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