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Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizi Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio San

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità   con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.73/CU             del 6 giugno 2012

 

 

  LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del 6 giugno 2012:

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e, in particolare, l’articolo 31, comma 1-bis, in materia di “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, il quale ha disposto che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

 

VISTA la nota CONFUNIF/7480 del 22 maggio 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia ha trasmesso lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, provvedimento che è stato inviato, il 22 maggio 2012 alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 29 maggio 2012 ed il 5 giugno 2012, nel corso delle quali i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno condiviso gli obiettivi che il decreto intende conseguire, evidenziando talune criticità meritevoli di attenta valutazione da parte governativa;

 

CONSIDERATO, in particolare, che i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato la necessità di non escludere le Regioni sottoposte al piano di rientro del disavanzo sanitario e l’esigenza che siano fatte salve le procedure di certificabilità del credito che le Regioni già pongono in essere;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI, segnalando la dubbia legittimità della disposizione che prevede la riduzione delle somme dovute dallo Stato all’Ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio e perequativi, hanno formulato talune proposte di modifica: all’articolo 1, comma 1 (al primo capoverso, dopo “30 aprile 2012” eliminare le parole “per tributi erariali” e dopo le parole “tributi regionali e locali” eliminare da “; nonché per contributi” a “di cui all’articolo 2); all’articolo 4 (inserimento del seguente comma 8:” La compensazione, in ogni caso, non opera se il ritardo dei pagamenti si riferisce a somme rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno” e inserimento dell’articolo 4-bis del seguente tenore: “1. Nel caso in cui l’amministrazione debitrice abbia a sua volta un credito nei confronti di altre amministrazioni, l’amministrazione debitrice potrà a sua volta compensare l’importo della somma iscritta a ruolo. 2. I residui perenti concorrono a far parte della somma che l’amministrazione debitrice può chiedere a sua volta di compensare al fine dell’estinzione del debito certificato”); all’articolo 5, comma 2, (eliminare le parole da “e l’importo” a “tributi erariali);

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno preliminarmente precisato che è in corso di approvazione in Parlamento un emendamento al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (A.S. 3284) che opera nel senso richiesto dalle Regioni, includendo quindi quelle commissariate per deficit in ambito sanitario e che, pertanto, la richiesta formulata dalle Regioni sarà accolta nel momento in cui dovrà essere aggiornato il provvedimento in esame a seguito della definitiva approvazione del citato decreto-legge n. 52/2012;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, in merito alle proposte emendative dell’ANCI e dell’UPI, si sono riservati una valutazione, pur rilevando che una modifica del testo contrasterebbe con la normativa primaria da cui origina il provvedimento attuativo;

 

CONSIDERATO che, con nota del 5 giugno 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia ha trasmesso la nuova formulazione del provvedimento in cui non risultano  accolte le proposte di modifica presentate da ANCI e UPI che, il 6 giugno 2012, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso un parere favorevole, condizionato alla conferma degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito del Senato in sede di esame del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (A.S. 3284), in riferimento alle questioni delle Regioni in piano di rientro da deficit sanitario e della certificabilità dei crediti antecedenti;

- l’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento congiunto (allegato A) in cui sono riassunte le criticità sollevate in sede tecnica e viene espresso un parere condizionato all’accoglimento degli emendamenti al provvedimento in esame, sollevando, in particolare, il tema della necessità della compensazione tra i diversi livelli di governo o, comunque, della certezza dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti locali e sottolineando come la decurtazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli Enti locali sia da considerare illegittima e non fondata su norme di rango primario;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, ribadendo, da parte del Ministero dell’economia e finanze, la contrarietà rispetto agli emendamenti contenuti nel documento congiunto ANCI e UPI;

 

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità  con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trasmesso, con nota del 6 giugno 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Segretario                                           Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                           Dott. Piero Gnudi

 

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