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Rep. atti n. 3/CU del 20 gennaio 2011 Nella odierna seduta
del 20 gennaio 2011: VISTO l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, nella sede della Conferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il
raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; VISTO l’articolo 4 dell’intesa sancita da
questa Conferenza con atto n. 936 del 1° marzo 2006 il quale dispone: - al comma 1, che al fine di partecipare al riparto delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, le Regioni che hanno
adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all’articolo 3 ed hanno
intrapreso il processo concertativo ai sensi dell’articolo 5 ne danno
documentata comunicazione a questa Conferenza entro il 31 gennaio di ogni anno;
- al comma 2, che questa Conferenza, acquisite le
comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, individua entro il 31
marzo di ogni anno le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme
all’articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l’anno di
riferimento; - al comma 3, che lo Stato
trasferisce le risorse finanziarie alle Regioni di cui al comma 2 entro il 30
aprile di ciascun anno; CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa
Conferenza del 16 dicembre 2010, le Regioni hanno consegnato un documento in
cui chiedono di prorogare, per l’anno 2011, il termine di presentazione della
documentazione da parte delle Regioni, così come previsto dall’articolo 4,
comma 1, dell’intesa sancita con atto n. 936/2006 (dal 31 gennaio al 30 aprile) e, di conseguenza, lo slittamento anche dei
successivi termini previsti sempre dall’articolo 4 medesimo; CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, il 22
dicembre 2010, al Ministero dell’interno ed agli Enti locali per conoscere le
proprie valutazioni; VISTA la nota n. 0000291 del 14 gennaio 2011 con la quale il
Ministero dell’interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha manifestato
le proprie perplessità in quanto la proroga dei tempi procedurali per la
distribuzione dei fondi statali agli enti associativi beneficiari non agevola
gli enti stessi nell’azione di allocazione in bilancio degli importi ricevuti,
mettendo in evidenza che, ove il nuovo termine per l’erogazione delle risorse
diventasse il 30 giugno dell’anno in corso, in relazione ai tempi tecnici
necessari per la loro effettiva attribuzione, l’entità delle stesse sarebbe
nota in un periodo dell’esercizio finanziario di riferimento molto avanzato,
comportando difficoltà nell’attività di programmazione delle risorse medesime
da parte degli Enti interessati: CONSIDERATO che lo stesso Dicastero ha segnalato che, per la
revisione dell’intesa in argomento, dovranno essere considerati gli effetti
delle disposizioni contenute nell’articolo 14, commi 26, 27, 28, 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (obbligatorietà
dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni); VISTA la nota n. 5/VSG/VN/UC/mf.11 del 19
gennaio 2011 con la quale l’ANCI ha fatto pervenire un documento contenente la
posizione congiunta con l’UNCEM nel quale, pur condividendo con il Ministero
dell’interno le perplessità per la proroga del termine che ricadrebbe
negativamente sulle esigenze di bilancio e di programmazione delle risorse da
parte degli Enti beneficiari, si dichiara la disponibilità alla proroga del
termine del 31 gennaio al 15 marzo con conseguente determinazione degli altri
termini nel modo seguente: 15 aprile (deliberazione della Conferenza
Unificata); 15 maggio (attribuzione delle risorse da parte del Ministero
dell’interno); CONSIDERATO che detta nota è stata inviata, in data 20
gennaio 2011, al Ministero dell’interno ed alle Regioni; CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, è stata condivisa la proposta formulata dall’ANCI
e dall’UNCEM, prevedendo, per l’anno 2011, i seguenti termini: - 15 marzo 2011: termine di presentazione della
documentazione da parte delle Regioni; - 15 aprile 2011: termine per la deliberazione della Conferenza
Unificata; - 15 maggio 2011: termine per l’attribuzione delle risorse da
parte del Ministero dell’interno; ACQUISITO, quindi,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni,
delle Province e delle Comunità montane; SANCISCE ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003
n. 131: per l’anno 2011, i termini previsti dall’articolo
4 dell’intesa sancita con atto rep. n. 936/CU del 1° marzo 2006 sono così
modificati: - il termine di cui al comma 1 è prorogato dal 31 gennaio
2011 al 15 marzo 2011; - il termine di cui al comma 2 è prorogato dal 31 marzo 2011
al 15 aprile 2011; - il termine di cui al comma 3 è prorogato dal 30 aprile
2011 al 15 maggio 2011. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto
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