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Intesa, ai sensi dell'art. 8, ocmma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Province, i Comuni e le Comunità montane, concerente l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento ei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia.

Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province

 

Repertorio Atti n. 48/CU del 19 aprile 2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 19 aprile 2012:

 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l’11 aprile 2012, sono state concordate tra i rappresentati delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del Dipartimento per le politiche della famiglia, alcune modifiche dello schema di intesa indicato in parola;

 

VISTA la nota del 13 aprile 2012, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

 

VISTA la lettera in data 16 aprile 2012 con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa in oggetto;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente dell’ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa in oggetto con l’auspicio che le risorse di cui trattasi siano effettivamente erogate ai Comuni;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

Considerati:

-      l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

-      l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, e in particolare la previsione secondo la quale il Fondo medesimo viene ripartito d’intesa con la Conferenza Unificata;

-      l’articolo 1, comma 19, lettera e) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

-      il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare l’articolo 1, comma 14, lettera b);

-      l’intesa sancita in Conferenza Unificata il 2 febbraio 2012 relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al finanziamento di azioni in favore della famiglia, con particolare riferimento a servizi socio educativi per la prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata;

-      che con decisione n. 940/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 14 settembre 2011, il 2012 è stato proclamato “Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni”, con la finalità di promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni;

-      che al Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato affidato il coordinamento nazionale dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, con il compito di assicurare un raccordo tra le amministrazioni interessate e tutti gli altri attori coinvolti per la programmazione delle attività nazionali;

-      lo schema di Piano Nazionale per la famiglia, approvato dell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia in data 23 giugno 2011;

-      che tra le priorità individuate dal predetto Piano, quali aree su cui intervenire con maggior urgenza, rientrano le famiglie con anziani non autosufficienti, nonché i servizi per l’infanzia;

-      che per migliorare la qualità della vita delle persone anziane occorre intervenire a sostegno delle famiglie e favorire una idonea permanenza della persona anziana fragile o non autosufficiente presso il proprio domicilio, potenziando il sistema domiciliare nel suo complesso e promuovendo azioni sul territorio rivolte alle esigenze dell’anziano e della famiglia;

-      il “Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011;

-      che tra gli obiettivi individuati nel predetto Piano biennale, vi è anche quello di intervenire sulla distribuzione dei servizi  nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del Paese, supportando le Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia;

-      il documento di aggiornamento del Piano di Azione e coesione, datato 3 febbraio 2012 e inviato alla Commissione Europea il 7 febbraio 2012, che prevede tra gli interventi per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi i servizi di cura rivolti a bambini (servizi socio-educativi prima infanzia) e agli anziani (assistenza ai non-autosufficienti);

-      di dover provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 45 milioni di euro da destinare alle azioni soprarichiamate, gravanti sul Centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-      l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

-      la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

-      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

 

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali

 

CONVENGONO

 

Articolo 1

(Oggetto)

 

1.    La presente intesa stabilisce, nei termini di cui alle premesse, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinare al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità.

 

Articolo 2

(Criteri di ripartizione)

 

1.    Le risorse di cui all’articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

 

 

Art. 3

(Modalità di attuazione)

 

1.    Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nell’allegata tabella A, previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 mesi nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.

2.    Le risorse ripartite sono destinate:

a)  sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 – e potranno essere utilizzate per:

-      l’attivazione di nuovi posti;

-      sostenere i costi di gestione dei posti esistenti;

-      migliorare l’offerta qualitativa;

b)  sia al perseguimento di una delle seguenti finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la componente sociale:

-      promozione e sostegno della persona anziana;

-      promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio;

-      partecipazione degli anziani alla società;

-      promozione di una vita indipendente e sana;

-      promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze;

-      promozione di progetti per il superamento del divario digitale.

3.    L’erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al 60% del totale spettante a ciascuna Regione, sarà effettuata a seguito dell’accordo di cui al comma 1. L’erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, sarà invece effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull’utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi 12 mesi di durata dell’accordo di cui al comma 1 secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 4.

4.    La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell’economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

Art. 4

(Monitoraggio)

 

1.    Al fine di raccordare e monitorare gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa e individuare tempi e modalità di monitoraggio, opererà il gruppo paritetico istituito dall’art. 4 dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata del 2 febbraio 2012 repertorio 24/CU,  integrato da un rappresentante del Ministero del Lavoro e politiche sociali, un rappresentante del Ministero della Salute e da un ulteriore rappresentante delle Regioni e Province Autonome.

2.    Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia.

 

 

                               Il Segretario                                                   Il Presidente

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               Dott. Piero Gnudi

 

 

 

 

 

TABELLA A  

 

allegata all’intesa tra il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione con delega alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito al riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi, socio educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia.

 

 

 

REGIONE

Criteri del FPS 2011

%

Importi

PROV AUT DI BOLZANO

0,82

369.000,00

PROV AUT DI TRENTO

0,84

378.000,00

ABRUZZO

2,45

1.102.500,00

BASILICATA

1,23

553.500,00

CALABRIA

4,11

1.849.500,00

CAMPANIA

9,98

4.491.000,00

EMILIA ROMAGNA

7,08

3.186.000,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,19

985.500,00

LAZIO

8,6

3.870.000,00

LIGURIA

3,02

1.359.000,00

LOMBARDIA

14,15

6.367.500,00

MARCHE

2,65

1.192.500,00

MOLISE

0,8

360.000,00

PIEMONTE

7,18

3.231.000,00

PUGLIA

6,98

3.141.000,00

SARDEGNA

2,96

1.332.000,00

SICILIA

9,19

4.135.500,00

TOSCANA

6,56

2.952.000,00

UMBRIA

1,64

738.000,00

VALLE D’AOSTA

0,29

130.500,00

VENETO

7,28

3.276.000,00

Totali

100%

45.000.000,00

 

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