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Repertorio n. 79/CU del 27 luglio 2011 nell’odierna
seduta del 27 luglio 2011 VISTA la direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento - rifusione); VISTO l’articolo
13 della direttiva 2010/75/UE, relativo ai Documenti di riferimento sulle Best Available Techniques (BAT) e scambio di informazioni, e,
in particolare, il paragrafo 5; VISTO il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, così come da ultimo
modificato ed integrato dal decreto legislativo 29
giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12
della legge 18 giugno 2009, n. PREMESSO CHE - i documenti di riferimento sulle Best Available Techniques
(BAT), cosiddetti BRef Documents,
nascono come strumento di diffusione e confronto di conoscenze ed esperienze in ordine all’impiego di tecniche industriali e per
supportare le autorità competenti nella valutazione delle migliori tecniche
disponibili sotto il profilo della prestazione ambientale; - il principio dello scambio di informazioni
è stato interamente ripreso nella nuova direttiva 2010/75/UE (IED) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e rinforzato
nella sua portata, attribuendo al nuovo documento denominato “conclusioni sulle
BAT” una valenza applicativa diversa e più stringente rispetto al passato; - il nuovo testo legislativo in materia (Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006), come già l’articolo 14 del d.lgs. 59/2005, stabilisce che il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con questa
Conferenza Unificata, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia al
processo di formazione dei documenti attraverso modalità che garantiscano, da
un lato, il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi
ascendenti e, dall’altro, lo scambio di informazioni tra le stesse; - a tal fine, le modalità operative
già adottate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare prevedono l’attivazione ad hoc delle specifiche sezioni del sito
web istituzionale (SILOS) attraverso cui possono essere scaricati i documenti
di interesse e visualizzati i diversi contributi trasmessi nella fase di
raccolta delle informazioni o in quella di definizione della posizione
nazionale e la convocazione di riunioni di coordinamento per l’approvazione dei
documenti da rappresentare presso i gruppi di lavoro tecnici (TWG) di Siviglia; - tuttavia, tenuto presente che le autorità competenti sono
assai numerose e non omogenee per livello territoriale, un’azione di raccolta di informazioni efficace richiede la garanzia di flussi di
informazione che assicurino la produzione di un quadro di sintesi dello stato
dell’arte relativo a ciascun comparto esaminato, tramite il coinvolgimento
effettivo e attivamente coordinato delle autorità competenti in modo che alle
riunioni indette dal Ministero siano realmente rappresentate le istanze e le
posizioni emerse sul territorio; - occorre, quindi, realizzare un sistema ascendente che,
prima e indipendentemente dalla formale convocazione delle citate riunioni di
coordinamento, garantisca che le autorità competenti maggiormente coinvolte sul
tema in discussione, preventivamente individuate, concordino e predispongano
una sintesi coordinata delle condizioni autorizzative
effettivamente impartite per il comparto; CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con nota dell’8 aprile 2011, con riguardo
all’’articolo 29-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 20 maggio 2011 è
stata ritenuta idonea la proposta operativa formulata dalle Regioni, che
prevede il diretto coinvolgimento delle autorità competenti maggiormente
sollecitate sulla categoria di impianto di volta in
volta considerata; VISTA la nota prot. GAB-2011-0020178 del 1° luglio 2011 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata dalla
Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n.
3474 dell’8 luglio 2011, con la quale è stata recepita la richiamata proposta
delle Regioni ed è stato trasmesso uno schema d’intesa ai sensi dell’articolo
29-terdecies, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; CONSIDERATI gli esiti della odierna
seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso il loro
assenso all’intesa; SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 29-terdecies, comma 3 del d.lgs n. 152/2006, sulle
modalità operative volte ad assicurare il coinvolgimento delle autorità
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili, così come dettagliate nell’allegato alla presente intesa, di cui
costituisce parte integrante. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. dott. Raffaele Fitto
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