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Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Repertorio atti n

Repertorio atti n. 73/CU del 27 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2011:

 

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” il quale ha stabilito che: “Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale”;

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 85/2010 il quale ha disposto che: “I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento”;

 

VISTA la nota n. 3-4568 del 21 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’elenco dei beni immobili trasferibili agli enti territoriali, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, provvedimento che, in data 27 aprile 2011, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini dell’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 85/2010;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del predetto provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il 4 maggio 2011 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato i tempi ristretti per l’esame dell’elenco dei beni trasferibili chiedendo, quindi, di potere effettuare un approfondimento al fine di una analisi più mirata e dettagliata dei singoli beni; i rappresentanti dell’ANCI hanno chiesto chiarimenti sui vari passaggi della procedura di assegnazione dei beni immobili, rilevando in particolare che il provvedimento in argomento deve essere in linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 nella parte in cui recita “… i beni sono individuati ai fini dell’attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale…” nel senso che gli elenchi in questione debbano individuare anche l’ente destinatario dell’attribuzione del bene e non contenere soltanto la mera elencazione dei beni stessi, mentre i rappresentanti dell’UPI, inoltre, hanno richiamato l’attenzione sul tema del trasferimento dei beni del demanio idrico alle Province;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno preso atto di quanto emerso nell’incontro, riservandosi una valutazione per quanto concerne l’applicazione del richiamato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 85/2010;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 5 maggio 2011 nel corso della quale le Regioni e l’ANCI hanno chiesto l’integrazione dell’elenco dei beni immobili in oggetto con l’indicazione di alcuni dati previsti dal richiamato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 85/2010 (in particolare, l’Ente destinatario del trasferimento);

 

CONSIDERATO che, quindi, il punto è stato rinviato alla successiva seduta con inizio della decorrenza del termine previsto per il conseguimento dell’intesa;

 

CONSIDERATO che, il 6 maggio 2011, è stata inviata una nota alle Amministrazioni statali interessate con la richiesta di far pervenire una ulteriore versione dell’elenco dei beni immobili, integrata con i dati richiesti da Regioni e ANCI;

 

VISTA la nota n. 3-5607 del 17 maggio 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, finanze, in vista della seduta di questa Conferenza del 18 maggio 2011, ha trasmesso l’elenco aggiornato dei beni trasferibili, elenco che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 18 maggio 2011, è stato ulteriormente rinviato, senza conseguimento dell’intesa;

 

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 2214/CU del 18 maggio 2011, ha trasmesso, tra l’altro, la documentazione pervenuta dalle Regioni in merito all’argomento in esame; detta documentazione, in pari data, è stata inviata alle Amministrazioni statali interessate;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato ulteriormente iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 25 maggio 2011 nel corso della quale non è stata conseguita l’intesa sul provvedimento in esame;

 

CONSIDERATO che, nel corso di detta seduta, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per la semplificazione normativa ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Ai fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’ordine del giorno, il Governo si dichiara disponibile ad adottare le opportune iniziative per fare in modo che, per consentire una più esatta e completa attuazione delle disposizioni del decreto legislativo e dello spirito che ne anima i criteri, previsti dall’articolo 2, in prima attuazione, di ciascuno dei beni trasferibili, elencati in allegato al decreto all’esame dell’odierna Conferenza sia considerato prioritario destinatario il Comune sul cui territorio il bene si trova ubicato. Qualora non dovesse, poi, perfezionarsi il trasferimento al Comune, saranno individuati in via sussidiaria la Provincia e, ulteriormente, la Regione”;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 23 giugno 2011 che non ha avuto luogo;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 7 luglio 2011, non è stato esaminato;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno dichiarato di non esprimere avviso favorevole al conseguimento dell’intesa;

- l’ANCI ha dichiarato di esprimere avviso favorevole al conseguimento dell’intesa a condizione della conferma che i beni immobili in questione sono trasferiti ai Comuni, e poi, in via sussidiaria, alle Province ed alle Regioni, segnalando, peraltro, la necessità di adottare il provvedimento con una tempistica tale da consentire agli Enti interessati di utilizzare pienamente il termine stabilito dal decreto legislativo n. 85/2010 per richiedere il trasferimento dei beni immobili;    

- l’UPI ha espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa con le raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All.A);

 

CONSIDERATO che il Governo ha ribadito che, per ciascuno dei beni trasferibili, elencati in allegato al provvedimento in esame, sarà considerato destinatario prioritario il Comune sul cui territorio il bene si trova ubicato; qualora non dovesse perfezionarsi il trasferimento dal Comune, saranno individuati in via sussidiaria la Provincia e ulteriormente la Regione;

 

CONSIDERATO che, pertanto, che non sussistono le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell’intesa in argomento;

 

 

PRENDE ATTO DELLA MANCATA L’INTESA

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, trasmesso, con nota n. 3-5607 del 17 maggio 2011, dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Dott. Raffaele Fitto

 

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