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Parere,
ai sensi dell’articolo 43, comma 8,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto
di rivalsa dello Stato nei confronti dei seguenti Enti: -
Comune di Lizzanello (LE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
su ricorso n. 66394/01 - causa Lombardi c. Italia; - Comune di
Terracina (LT) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso
n. 35174/03 - causa Matthias e altri c. Italia; - Comune di Santa
Marinella (RM) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso
n. 38754/07 causa Odescalchi e Lante della Rovere c.
Italia; - Comune di Cerro
Maggiore (MI) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso
n. 35638/03 - causa Immobiliare Cerro sas c. Italia. Repertorio atti
n. 51/CU del 10 maggio 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella
odierna seduta del 10 maggio 2018: VISTO
l’articolo
43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con
le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali,
sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione
alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni; VISTO l’articolo 43, comma 6,
il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito
dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato; VISTO il successivo comma
7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità
di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei
confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di
condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione
dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei
termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito,
entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo; VISTO il successivo comma 8 il quale ha
stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel medesimo comma; VISTA la
nota n. 0008153
del 23 marzo 2018 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso i provvedimenti
esecutivi recanti esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti
dallo Stato nei confronti dei seguenti 4 Comuni: Lizzanello (LE), Terracina
(LT), Santa Marinella (RM) e Cerro Maggiore (MI), ai fini dell’espressione del
parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012,
n.234; VISTA la nota n. 0004925
del 6 aprile 2018 con la quale detti provvedimenti sono stati trasmessi alle
Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, al fine
dell’esame dei citati provvedimenti, è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il 18 aprile 2018 nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI
hanno formulato la richiesta di rinvio dell’esame dei vari punti per i
necessari approfondimenti ed evidenziando una serie di criticità tra le quali:
le particolari difficili situazioni finanziarie in cui si trovano i Comuni interessati:
Lizzanello (Ente in predissesto),
Terracina (Ente da poco uscito dal dissesto avviato il 19 settembre 2011),
Santa Marinella (Ente commissariato dal 12 dicembre 2017) e Cerro Maggiore
(Ente commissariato), la necessità dell’accertamento della effettiva
responsabilità dei singoli Comuni per condotte ad essi imputabili, la
possibilità dell’accesso alla rateizzazione dei recuperi anche in presenza di
termini scaduti, le difficoltà derivanti dalle regole di contabilità pubblica
per i Comuni in quanto l’erogazione delle somme richieste dovrebbero essere
escluse dal saldo di competenza; inoltre, è stata ribadita la necessità della
revisione dell’istituto della rivalsa procedendo alla modifica dell’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, hanno evidenziato come i citati provvedimenti esecutivi sono stati
predisposti a seguito di un’attenta valutazione delle specifiche singole
situazioni; inoltre, da un punto di vista tecnico, non hanno ravvisato elementi
sufficienti per aderire alla richiesta di rinvio dell’esame del punto,
rimettendosi comunque alle determinazioni della sede politica; CONSIDERATO che l’argomento è
stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 19 aprile 2018 e rinviato
su richiesta dell’ANCI che ha consegnato un documento al riguardo; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta
di questa Conferenza: - l’ANCI ha consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere negativo con la richiesta
di avviare il confronto con le Amministrazioni interessate sui principali punti
di attenzione ivi indicati, volti a definire un quadro di maggiore sostegno
agli Enti coinvolti nelle azioni di rivalsa; - le Regioni hanno preso atto del parere
espresso dall’ANCI; ESPRIME
PARERE NEGATIVO nei termini di cui all’allegato documento che
costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui
provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato, trasmessi,
con nota n. 0008153 del 23 marzo 2018, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei seguenti Comuni: -
Lizzanello (LE); -
Terracina (LT); -
Santa Marinella (RM); -
Cerro Maggiore (MI).
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