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Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, concernente “Problematiche
interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili” Repertorio atti n. 184/CU del 21 dicembre 2017 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella
seduta odierna del 21 dicembre 2017: VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ed, in particolare, l’articolo 36 che, nel prevedere che le amministrazioni
pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, dispone che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del predetto
decreto legislativo n. 81 del 2015; VISTO, altresì, l’articolo 39-quater del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia
di “Monitoraggio sull'applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68”;. VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”; VISTO l'articolo 32, comma 1, del predetto decreto
legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che l'unione di comuni è l'ente locale costituito
da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato
di funzioni e servizi; VISTO l'articolo 32, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che all'unione di comuni
sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e che, fermi restando i
vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa
sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima
applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le
proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di
cui fanno parte; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, recante “Regolamento di esecuzione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; CONSIDERATE le problematiche interpretative rappresentate
da diverse pubbliche amministrazioni relativamente alla disciplina normativa
sul diritto al lavoro dei disabili; TENUTO
CONTO della
prioritaria necessità di tutela del diritto al lavoro dei disabili;
TENUTO
CONTO, altresì,
degli assetti organizzativi e del funzionamento delle pubbliche
amministrazioni; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, che all’articolo 2 definisce l’ ”unità produttiva” come “lo
stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico -funzionale”; VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sez.
IV, n. 45068 del 22/11/2004 la quale afferma che l’unità produttiva è una
emanazione della stessa impresa, ma che deve avere una fisionomia distinta,
presenti un proprio bilancio ed abbia, in condizioni di indipendenza, un
proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena autonomia
le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e
produttive dell’unità. VISTO l’esito dell’informativa resa nel corso della
seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017; VISTO l’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali”, ai sensi del quale la Conferenza unificata: “promuove e sancisce
accordi tra Governo, regioni, province, comuni, al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività
di interesse comune”; VISTA la nota prot. n. 6261/CU del 20 dicembre 2017, trasmessa dal
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente
il documento concernente “Problematiche interpretative in materia della legge
12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”; VISTA la nota prot. n. 20059 del
20 dicembre 2017 con la quale è stato diramato il documento concernente Problematiche
interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
alle Amministrazioni centrali interessate ed alle Autonomie locali, ai fini del
perfezionamento dell’accordo in sede di questa Conferenza; CONSIDERATO
che,
nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI
hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in esame; ACQUISITO, quindi, l'assenso
del Governo, delle Regioni e degli Enti locali; SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e gli Enti locali
Art. 1 Computo della quota
d’obbligo con riferimento al personale con contratto a tempo determinato
gravante su fondi esterni L’articolo 4, comma 1, della
legge n. 68 del 1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero
di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti
tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili, tra gli altri, i lavoratori occupati ai sensi
della stessa legge e i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di
durata fino a sei
mesi. Ai
fini dell’assunzione a tempo indeterminato delle categorie protette, i
lavoratori a tempo indeterminato e determinato che insistono sulla dotazione
organica di un ente devono essere computati per la determinazione della quota
d’obbligo, a meno che non si tratti di soggetti occupati ai sensi della stessa
legge n. 68 del 1999. Relativamente
ai lavoratori a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione
organica si rinvia alle previsioni dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101[1], convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Dalla
base di computo da prendere a riferimento ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato per la copertura della quota d’obbligo, sono esclusi i lavoratori
a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore ai 6 mesi che
eccedono rispetto alla dotazione organica dell’ente e i cui oneri sono a carico
di fondi esterni al bilancio. In
riferimento al numero di lavoratori a tempo determinato eccedenti la
consistenza della dotazione organica, nel senso anzidetto, il rispetto della
quota d’obbligo è garantito con assunzioni di soggetti appartenenti alle
categorie protette con contratto di lavoro a tempo determinato. Negli
enti con personale con contratto a tempo
determinato finanziati con fondi esterni, pertanto, il collocamento
obbligatorio delle persone appartenenti alle categorie dell’articolo 1 della
legge n. 68 del 1999 avviene secondo le seguenti modalità: · assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti della quota d’obbligo dell’articolo 3 della
legge n. 68 del 1999, con l’inserimento nella base di computo dei lavoratori
a tempo indeterminato e determinato con contratto di durata superiore a sei
mesi che insistono sulla dotazione organica (QUOTA D’OBBLIGO A TEMPO
INDETERMINATO); · assunzioni a tempo determinato nei limiti della quota d’obbligo dell’articolo 3 della
legge n. 68 del 1999 con l’inserimento nella base di computo dei soli lavoratori
a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore ai 6 mesi
eccedenti la consistenza della dotazione organica dell’ente e con oneri su
fondi esterni (QUOTA D’OBBLIGO A TEMPO DETERMINATO). Per quanto non
precisato, si rinvia alla disciplina di carattere generale sui “Criteri di
computo della quota di riserva” fissata
dal citato articolo 4 della legge n. 68 del 1999 e dall’articolo 3 del D.P.R.
10 ottobre 2000, n. 333.
Art. 2 Computo
nella quota di riserva dei lavoratori, già disabili prima della costituzione
del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio e di coloro che divengono disabili nello svolgimento delle proprie
mansioni Al
fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento all’articolo
4 della legge n. 68 del 1999 si evidenzia che anche le pubbliche
amministrazioni applicano quanto previsto dai seguenti commi del predetto
articolo 4: comma
3-bis, secondo cui “I lavoratori, già disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il
collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa
pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.”; comma
4, secondo cui “I lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di
cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per
i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma
1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.”.
Art. 3 Il computo della quota d’obbligo presso le unioni di
comuni Al fine
di rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili e garantire
l’effettivo e corretto rispetto delle quote d’obbligo, le previsioni di cui
l'articolo 5, comma 8-ter, della
legge n. 68 del 1999 si applicano alle
unioni di comuni, con riferimento esclusivo a quelle ricadenti nello stesso
ambito regionale, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1.
nell’ipotesi in cui l’unione di
comuni, sulla base del personale in servizio da computare ai sensi
dell’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, non è obbligata alla copertura
della quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 68 del
1999, in particolare nel caso in cui abbia in servizio meno di 15 unità,
ciascun comune partecipante, ai fini del calcolo della base di computo per la
determinazione della propria quota d’obbligo, somma al personale in servizio
presso il Comune le risorse umane conferite all’unione; 2.
nell’ipotesi in cui l’unione di
comuni, sulla base del personale in servizio2 da computare ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 68 del 1999, non è obbligata alla copertura della quota d’obbligo ai
sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999, in particolare nel
caso in cui abbia in servizio meno di 15 unità, ciascun comune partecipante, ai
fini del calcolo della base di computo per la determinazione della propria
quota d’obbligo, somma al personale in servizio presso il Comune le risorse
umane conferite all’unione; 3.
i comuni che assumono o che hanno in
servizio un numero
di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n.
68 del 1999 corrispondente alla quota d’obbligo calcolata sulla somma del
personale in servizio presso il comune e di quello conferito all’unione a cui
partecipano, portano le eccedenze di assunzioni di categorie protette rispetto
al numero del loro personale in servizio a compensazione del minor numero di
lavoratori assunti presso l’unione di comuni a cui partecipano.
Nelle
convenzioni per la costituzione delle unioni ai sensi del predetto articolo 32
del decreto legislativo n. 267 del 2000
sono richiamate le modalità di computo della quota d’obbligo. Le
Unioni di comuni che si avvalgono dell’istituto della compensazione trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti territorialmente in materia il prospetto di cui all'articolo
9, comma 6, legge 68/1999, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a
livello di Unione sulla base dei dati riferiti sia al comune partecipante
sia all’unione medesima. I
principi sopra rappresentati si applicano anche con riferimento alle assunzioni
del personale di cui all’articolo 18, comma 2, della stessa legge n. 68 del
1999.
[1] Secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche procedono a
rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette
sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito
della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di
lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo
stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove
assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui
l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7,
comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi
4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.” 2 Tra cui le risorse umane conferite dal comune
partecipante ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
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