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Rep. Atti n. 69/CU del 6 giugno 2012 LA CONFERENZA
UNIFICATA Nella odierna seduta del 6 giugno 2012: VISTO l’articolo 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede, al
comma 1, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano possa concorrere a favorire
l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in essere dalle Amministrazioni
Centrali, Regionali e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; VISTO l’articolo 9, comma 2, del
richiamato decreto
legislativo n. 281 del 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa
Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e
Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTA la lettera in data 15 maggio 2012 con
la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in
oggetto; VISTA la nota in data 15 maggio 2012 con la
quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro
tecnico svoltosi in data 24 maggio 2012, i rappresentanti delle Regioni,
dell’ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del
documento in parola; VISTA la nota del 24 maggio 2012, diramata in
data 28 maggio 2012, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione
definitiva della proposta di Accordo in oggetto, che recepisce le modifiche
concordate nel corso del predetto incontro, nonché la proposta di emendamento
formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 24 maggio
2012; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero
della salute con la predetta lettera del 24 maggio 2012, con le raccomandazioni
che nel settore Sanità tutte le problematiche legate all’età abbiano quale
riferimento i 75 anni e con la verifica che i progetti relativi al
provvedimento siano inseriti nelle priorità specifiche degli obiettivi di Piano
Sanitario Nazionale; ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane; SANCISCE
ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nei seguenti termini; Considerati: - il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare
l’articolo 6, che prevede che i compiti conoscitivi ed informativi concernenti
le funzioni conferite dal medesimo decreto legislativo a Regioni ed enti locali
o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite
sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale; - l’articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 15 maggio 1997, n, 127, che stabilisce che i Comuni favoriscono,
per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone, e che tale trasmissione possa avvenire attraverso
sistemi informatici e telematici; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni e integrazioni; - il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, che, nell’area
strategica “ambiente e salute”, ha individuato quale obiettivo di salute del
Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione degli effetti sanitari da eventi
climatici estremi, attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di sorveglianza
epidemiologica e misure di prevenzione finalizzate a diffondere le conoscenze
sulla situazione delle persone anziane fragili in condizioni di maggiore
rischio; - l’Intesa sancita dalla
Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 23 marzo 2005, che approva il Piano Nazionale della Prevenzione
2005-2007 ed la successiva Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni
nella seduta del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010 – 2012 che, in
particolare nell’ambito degli interventi di prevenzione universale, prevede
interventi destinati alla popolazione a rischio; - il
progetto “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo
sulla salute”, attivato dal Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della
salute, attraverso specifici accordi sottoscritti con il Dipartimento di
Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio il 10 agosto 2005 ed
il 16 dicembre 2009 che, tra le linee di azione, prevede
l’identificazione della popolazione suscettibile agli effetti del caldo su cui
orientare in via prioritaria gli interventi di prevenzione e che ai fini dell’identificazione della
popolazione stessa propone di fornire supporto tecnico a livello locale per la
creazione degli elenchi nominativi delle persone suscettibili alle ondate di
calore; - che condizioni
meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle
temperature e dei tassi di umidità, possono rendere necessario intervenire con
tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale al fine di attivare
adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi
danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone
anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in
solitudine; - che le conoscenze scientifiche oggi
disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che
determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l’efficacia degli
interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si
fonda soprattutto sull’identificazione dei soggetti, che per età,
caratteristiche sanitarie e socio ambientali, sono maggiormente suscettibili
degli effetti nocivi delle ondate di calore; - la necessità di monitorare continuamente
gli effetti sulla salute delle ondate di calore e che pertanto, a tal fine, è
necessario disporre con sufficiente anticipo dei dati utili all’organizzazione
delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a
rischio, anche attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza
epidemiologica; - che, per la predetta finalità di rilevante
interesse pubblico, anche ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b) del
richiamato codice in materia di protezione dei dati personali, i servizi
sanitari regionali e le aziende sanitarie
locali possono avvalersi della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi
comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone
di età pari o superiore ad anni sessantacinque senza acquisire il loro
consenso ai sensi degli articoli 18,
comma 4, e
19, comma 2, del
sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali; - che, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 recante ”Approvazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, “Alle
amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso
di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente,
elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente”; - che il Ministero della salute ha adottato,
a seguito dell’emergenza determinatasi per le ondate di calore nell’anno
2003, le “Linee guida per la prevenzione
degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana”,
predisposte da un gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della
salute del 26 maggio 2004, con lo scopo di promuovere azioni coordinate tra il
Ministero della salute, Regioni e Enti locali e la messa a punto di piani
locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti delle ondate anomale di
calore, nonché la definizione delle attività di prevenzione in ambito sanitario
e sociale; - che la Conferenza Unificata,
con proprio Atto Rep. n. 14, nella seduta del 10 febbraio 2011, ha approvato,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e 9, comma 2, lett. e), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo schema di convenzione tra il Ministero
dell’interno e le Regioni per il collegamento
all’Indice Nazionale delle Anagrafi; - il parere favorevole, adottato in data 18
maggio 2012 - registro provvedimenti n. 66 - dell‘Autorità Garante per la
protezione dei dati personali; SI CONVIENE 1. in considerazione della
necessità di disporre con sufficiente anticipo dei dati necessari
all’organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore
sulle popolazioni a rischio, le amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 34
del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, trasmettono alle aziende unità sanitarie
locali entro e non oltre il 18
giugno 2012 gli appositi elenchi della
popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti
nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile
2012 ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna
regione; 2. le aziende unità sanitarie locali,
avvalendosi dei predetti dati e di altri in loro possesso, ritenuti idonei a
individuare le persone interessate – anche tenendo conto
delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana” citate in
premessa – avviano, secondo gli indirizzi forniti dalle Regioni/Province
autonome, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire ed
a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale
condizioni climatiche legate
alla stagione estiva,
specie in favore
di persone più suscettibili agli effetti delle ondate
di calore per
condizioni di età, salute,
solitudine e fattori socio ambientali; 3.
le amministrazioni comunali
provvedono, analogamente, ad avviare ogni opportuna iniziativa,
nell’ambito delle proprie competenze tese a prevenire gli effetti di calore
sulle popolazioni a rischio; 4. a partire dall’anno 2013 i
dati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Amministrazioni comunali entro e
non oltre il 31 maggio dell’anno di
riferimento e fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al 1° aprile di ogni anno; 5. alle attività previste dal
presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi
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