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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore.

 

Rep. Atti n. 69/CU del 6 giugno 2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 6 giugno 2012:

 

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede, al comma 1, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possa concorrere a favorire l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in essere dalle Amministrazioni Centrali, Regionali e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la lettera in data 15 maggio 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in oggetto;

 

VISTA la nota in data 15 maggio 2012 con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 24 maggio 2012, i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

 

VISTA la nota del 24 maggio 2012, diramata in data 28 maggio 2012, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di Accordo in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro, nonché la proposta di emendamento formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 24 maggio 2012;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta lettera del 24 maggio 2012, con le raccomandazioni che nel settore Sanità tutte le problematiche legate all’età abbiano quale riferimento i 75 anni e con la verifica che i progetti relativi al provvedimento siano inseriti nelle priorità specifiche degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

 

 

SANCISCE  ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

 

Considerati:

 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 6, che prevede che i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dal medesimo decreto legislativo a Regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;

 

- l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 15 maggio 1997, n, 127, che stabilisce che i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone, e che tale trasmissione possa avvenire attraverso sistemi informatici e telematici;

 

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

 

- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, che, nell’area strategica “ambiente e salute”, ha individuato quale obiettivo di salute del Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione degli effetti sanitari da eventi climatici estremi, attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di sorveglianza epidemiologica e misure di prevenzione finalizzate a diffondere le conoscenze sulla situazione delle persone anziane fragili in condizioni di maggiore rischio;

- l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 23 marzo 2005, che approva il  Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 ed la successiva Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la  prevenzione per gli anni 2010 – 2012 che, in particolare nell’ambito degli interventi di prevenzione universale, prevede interventi destinati alla popolazione a rischio;

 

- il progetto “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, attivato dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, attraverso specifici accordi sottoscritti con il Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio il 10 agosto 2005 ed il 16 dicembre 2009 che, tra le linee di azione, prevede l’identificazione della popolazione suscettibile agli effetti del caldo su cui orientare in via prioritaria gli interventi di prevenzione e che ai fini dell’identificazione della popolazione stessa propone di fornire supporto tecnico a livello locale per la creazione degli elenchi nominativi delle persone suscettibili alle ondate di calore;

 

- che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, possono rendere necessario intervenire con tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

 

- che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l’efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull’identificazione dei soggetti, che per età, caratteristiche sanitarie e socio ambientali, sono maggiormente suscettibili degli effetti nocivi delle ondate di calore;

 

- la necessità di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e che pertanto, a tal fine, è necessario disporre con sufficiente anticipo dei dati utili all’organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio, anche attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica;

 

- che, per la predetta finalità di rilevante interesse pubblico, anche ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b) del richiamato codice in materia di protezione dei dati personali, i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie  locali possono avvalersi della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le  persone  di età pari o superiore ad anni sessantacinque senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18,  comma  4,  e  19,  comma  2,  del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

 

- che, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 recante ”Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, “Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente”;

 

- che il Ministero della salute ha adottato, a seguito dell’emergenza determinatasi per le ondate di calore nell’anno 2003,  le “Linee guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana”, predisposte da un gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004, con lo scopo di promuovere azioni coordinate tra il Ministero della salute, Regioni e Enti locali e la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti delle ondate anomale di calore, nonché la definizione delle attività di prevenzione in ambito sanitario e sociale;

 

- che la Conferenza Unificata, con proprio Atto Rep. n. 14, nella seduta del 10 febbraio 2011, ha approvato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo schema di convenzione tra il Ministero dell’interno e le Regioni per il  collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi;

 

- il parere favorevole, adottato in data 18 maggio 2012 - registro provvedimenti n. 66 - dell‘Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

 

 

SI CONVIENE

 

1. in considerazione della necessità di disporre con sufficiente anticipo dei dati necessari all’organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio, le amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,  trasmettono alle aziende unità sanitarie locali entro e non oltre  il 18 giugno  2012 gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile 2012 ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione;

2. le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei predetti dati e di altri in loro possesso, ritenuti idonei a individuare  le  persone interessate – anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana” citate in premessa – avviano, secondo gli indirizzi forniti dalle Regioni/Province autonome, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire  ed  a  monitorare  danni gravi ed irreversibili a causa delle  anomale  condizioni  climatiche legate alla  stagione  estiva,  specie  in  favore  di  persone  più suscettibili agli effetti delle ondate di  calore  per  condizioni  di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali;

  3. le  amministrazioni  comunali  provvedono,  analogamente,  ad avviare ogni opportuna iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio;

4. a partire dall’anno 2013 i dati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Amministrazioni comunali entro e non oltre il  31 maggio dell’anno di riferimento e fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al  1° aprile di ogni anno;

5. alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

                               IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 Dott. Piero Gnudi

 

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