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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province , i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale” (GIOVENTU’- ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n

Repertorio Atti n.  101/CU del          7 ottobre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 7 ottobre 2010:

 

VISTO l'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO l'articolo 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

 

VISTO il DPCM 29 ottobre 2009 recante "Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, che ha tra l'altro istituito tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù;

 

VISTO l'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla "Tabella C della medesima legge la "quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria", cosi determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2010, della disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 81.087.000,00;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2010", che ha assegnato, al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per le Politiche Giovanili", nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato "Gioventù", una dotazione finanziaria di euro 81.087.000,00;

 

VISTO l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla predetta legge;

 

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, di destinare una quota del Fondo per le Politiche Giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS) ;

 

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8063/P del 22 settembre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 2010 - 2012 che è stata diramata in data 23 settembre 2010;

 

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 28 settembre 2010, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune
modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

 

VISTA la nota pervenuta il 29 settembre 2010 con le quali le Regioni, a seguito della suddetta riunione tecnica,  hanno trasmesso un documento di proposte emendative;

 

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8561IP del 5 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in parte ha accolto le proposte emendative delle Regioni, che è stata diramata in pari data;

 

VISTA la nota pervenuta il 6 ottobre 2010 dell’UNCEM con la quale ha trasmesso una proposta emendativa all’articolo 4, comma 3, che è stata diramata in pari data;

 

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù pervenuta in data 6 ottobre 2010 con la quale ha trasmesso la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, a seguito della nuova versione della citata bozza di intesa inviata in data 5 ottobre 2010, che è stata diramata in pari data;

 

CONSIDERATE le norme di attuazione del Federalismo fiscale e amministrativo (Legge 42/2009), in ordine alla semplificazione amministrativa e nel rispetto della leale collaborazione tra livelli di Governo;

 

RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa consegnando, tuttavia, un documento con allegata la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si allega (All. 1);

 

RILEVATO che, nella medesima seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

Articolo 1

 

1.  La presente intesa determina, per il triennio 2010 - 2012, la quota del Fondo nazionale per le
politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata a cofinanziare le attività delle Regioni e
delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali. La presente intesa, in particolare,
individua le linee di intervento prioritarie e stabilisce:

a)     la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;

b)     la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle autonomie locali;

c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali.

2.  Il Dipartimento della Gioventu’, in relazione a quanto premesso, stipula con ciascuna Regione Accordi di Programma Quadro nelle forme che consentono il massimo della semplificazione amministrativa e di utilizzare al meglio e in tempi rapidi le risorse statali.

 

Articolo 2

 

1.       La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in misura pari al 46,15% dello stanziamento del Fondo che per l’anno 2010 è stabilito in 81.087.000,00 e per gli anni 2011 e 2012, è stabilito dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica.

2.       Le risorse finanziarie per l’anno 2010, come determinate ai sensi del comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato all’allegato 1.

 

Articolo 3

 

1. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro (APQ).

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 30% del valore complessivo delle APQ inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica". Nell'ambito di tale quota, non meno del 50% deve essere costituito da risorse finanziarie proprie, per tali intendendosi quelle:

a)     del bilancio regionale o provinciale;

b)     di provenienza comunitaria;

c) provenienti da altre fonti di finanziamento statale,

ed il restante 50% può essere imputato a controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe comunque a disposizione dalle Regioni o dalle Province autonome per l'attuazione degli APQ.

3.       Qualora in sede di attuazione  degli APQ per motivi tecnici e/o amministrativi non siano disponibili le risorse di cui al comma 2 lettere b) e c), le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad assicurare con risorse del proprio bilancio, di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, la copertura finanziaria integrale degli interventi finanziati con le risorse di cui alle citate lettere b) e c).

4.       In sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province Autonome, assicurano la consultazione dell’ANCI e dell’UPI regionali e si impegnano a destinare una quota pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell’APQ, inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica", per la realizzazione di iniziative nelle seguenti aree di intervento prioritarie:

a)      realizzazione  di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere;

b)      offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;

c)  valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni alle professioni legate alle arti visive alla musica e  alla multimedialità;

d)  valorizzazione  di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale;

e)  promozione della cultura della legalità fra i giovani.

5.   Entro il 31 luglio 2011, il Dipartimento della Gioventù, il Ministero dello Sviluppo le Regioni e le Province Autonome, provvedono alla sottoscrizione APQ.

6.       Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome è subordinato alla sottoscrizione degli APQ ed è condizionato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006. La quota parte del Fondo relativa al 2010 è trasferita entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle Regioni e delle Province autonome di avvio della fase attuativa relativa alla prima annualità.

7.   Le risorse relative agli APQ sottoscritti alla data di cui alla presente intesa, cofinanziati con le risorse del Fondo relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, che si rendano eventualmente disponibili anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti nella "sezione programmatica", possono essere riprogrammate per finanziare la realizzazione di interventi in una delle are di interventi prioritarie di cui al comma 4.

                                                                             

Articolo  4

 

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 9,23% dello stanziamento del Fondo per gli anni 2010, 2011, 2012, cosi come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali riallocazioni disposte da successive manovre di finanza pubblica.

2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province è stabilita in 3 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative a favore dei Comuni e delle Province, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono oggetto di specifici distinti accordi annuali da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione Province d’Italia.

 

 

           Il Segretario                                                                     Il Presidente

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                             On. Dott. Raffaele Fitto

 

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