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Repertorio Atti n. 101/CU del 7 ottobre 2010 Nella seduta odierna del 7 ottobre 2010: VISTO l'articolo 8
comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può
promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; VISTO l'articolo 9
comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO l'articolo
19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita
sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione
del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi; VISTO il DPCM 29 ottobre 2009 recante "Modifiche al DPCM 23 luglio 2002,
recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
di Ministri» e rideterminazione delle
dotazioni organiche dirigenziali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009,
che ha tra l'altro istituito tra le strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù; VISTO l'articolo 2, comma
245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla "Tabella C della medesima legge
la "quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010- VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante "Approvazione
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’anno finanziario
2010", che ha assegnato, al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per le Politiche
Giovanili", nell'ambito del C.D.R.
n. 16 denominato
"Gioventù", una dotazione finanziaria di euro 81.087.000,00; VISTO l'articolo 2
comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che a decorrere
dall'anno CONSIDERATA l'opportunità, al fine di
assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, di destinare una quota del Fondo per le Politiche Giovanili
al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo
obiettivi, criteri e modalità condivisi; VISTO il Quadro
Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di
seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di
Strategia Specifica (DUSS) ; VISTA la nota prot. n.
MGIOV/8063/P del 22 settembre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro
della Gioventù ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli
Enti locali sulla ripartizione
del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 2010 - 2012 che è
stata diramata in data 23 settembre 2010; CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è
stata convocata, in data 28
settembre 2010, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono
state concordate talune VISTA la nota pervenuta
il 29 settembre 2010 con le quali le Regioni, a seguito della suddetta riunione
tecnica, hanno trasmesso un documento di proposte
emendative; VISTA la nota prot. n.
MGIOV/8561IP del 5 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro
della Gioventù ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in
parte ha accolto le proposte emendative delle Regioni, che è stata diramata in pari
data; VISTA la nota pervenuta il 6 ottobre 2010
dell’UNCEM con la quale ha trasmesso una proposta emendativa all’articolo 4,
comma 3, che è stata diramata in pari data; VISTA la nota dell'Ufficio
legislativo del Ministro della Gioventù pervenuta in data 6 ottobre 2010
con la quale ha trasmesso la Tabella di riparto delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche giovanili, a seguito della nuova versione della
citata bozza di intesa inviata in data 5 ottobre 2010, che è stata diramata in pari
data; CONSIDERATE le norme di attuazione del Federalismo
fiscale e amministrativo (Legge 42/2009), in ordine alla semplificazione
amministrativa e nel rispetto della leale collaborazione tra livelli di
Governo; RILEVATO
che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere
favorevole al perfezionamento dell’intesa consegnando, tuttavia, un documento
con allegata la Tabella di
riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili approvata
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si allega (All.
1); RILEVATO
che, nella medesima seduta, l’ANCI e l’UPI
hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa; ACQUISITO nell'odierna
seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; SANCISCE Tra il Governo, le
Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8 comma
6 della legge 5 giugno 2003 n.
131: Articolo 1 1. La presente intesa determina, per il triennio
2010 - 2012, la quota del Fondo nazionale per le a)
la quota
destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome
ed i criteri di riparto di tale quota tra
le Regioni e le Province Autonome stesse; b)
la quota destinata a cofinanziare le attività
proposte dal sistema delle autonomie locali; c) le modalità e gli strumenti di programmazione,
attuazione e monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie
locali. 2. Il Dipartimento della Gioventu’,
in relazione a quanto premesso, stipula con ciascuna
Regione Accordi di Programma Quadro nelle forme che consentono il massimo della
semplificazione amministrativa e di utilizzare al meglio e in tempi rapidi le
risorse statali. Articolo 2 1.
La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli
interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in misura pari al 46,15% dello stanziamento
del Fondo che per l’anno 2010 è stabilito
in 81.087.000,00 e per gli anni 2011 e 2012, è stabilito dalla
legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza
pubblica. 2.
Le risorse finanziarie per l’anno 2010, come
determinate ai sensi del comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome applicando i criteri
utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato all’allegato 1. Articolo 3 1. Le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative
regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del
Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ). 2. Le Regioni e le Province
Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 30% del valore complessivo delle APQ inteso quale costo complessivo degli interventi della
"sezione attuativa" e della "sezione programmatica". Nell'ambito di tale quota, non
meno del 50%
deve essere costituito da risorse
finanziarie proprie, per tali intendendosi quelle: a)
del bilancio regionale o provinciale; b)
di provenienza comunitaria; c) provenienti da altre fonti di finanziamento statale, ed il restante 50% può
essere imputato a controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe
comunque a disposizione dalle Regioni o dalle Province autonome per l'attuazione degli APQ. 3.
Qualora in sede di attuazione degli
APQ per motivi tecnici e/o amministrativi non siano disponibili le
risorse di cui al comma 2 lettere b) e c), le Regioni e le Province Autonome si
impegnano ad assicurare con risorse del proprio bilancio, di cui alla lettera
a) del medesimo comma 2, la copertura finanziaria integrale degli interventi finanziati
con le risorse di cui alle citate lettere b) e c). 4.
In sede di definizione degli APQ, le Regioni e le
Province Autonome, assicurano
la consultazione dell’ANCI e dell’UPI regionali e si impegnano a destinare una quota pari ad
almeno il 50% del valore complessivo
dell’APQ, inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione
attuativa" e della "sezione programmatica", per la realizzazione
di iniziative nelle seguenti
aree di intervento prioritarie: a)
realizzazione di un sistema
informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già
realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in
essere; b)
offerte di aggiornamento e formazione che
favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale; c) valorizzazione della creatività e dei talenti
dei giovani in relazioni alle professioni legate alle arti visive alla musica
e alla multimedialità; d) valorizzazione
di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare
riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di
incontro e di diffusione di iniziative culturale; e) promozione della cultura della legalità fra
i giovani. 5. Entro il 31 luglio 2011, il Dipartimento della Gioventù, il Ministero dello
Sviluppo le Regioni e le Province Autonome, provvedono alla sottoscrizione APQ. 6.
Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome è subordinato alla sottoscrizione
degli APQ ed è condizionato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio
degli APQ secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006.
La quota
parte del Fondo relativa al 2010 è trasferita entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle Regioni e delle Province
autonome di avvio della fase attuativa relativa alla prima annualità. 7. Le risorse relative agli APQ sottoscritti alla data di cui alla
presente intesa, cofinanziati con le risorse del Fondo relativi agli anni 2007,
2008 e 2009, che si rendano eventualmente disponibili anche a causa della
mancata realizzazione degli interventi previsti nella "sezione
programmatica", possono essere riprogrammate per finanziare la
realizzazione di interventi in una delle are di interventi prioritarie di cui
al comma 4. Articolo 4 1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare
gli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 9,23% dello
stanziamento del Fondo per gli anni 2010, 2011, 2012, cosi come risultante
dalla legislazione vigente e da eventuali riallocazioni disposte da successive
manovre di finanza pubblica. 2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare
gli interventi a favore delle Province è stabilita in 3 milioni di euro per gli
anni 2010, 2011 e 2012. 3. Le modalità di programmazione, realizzazione e
monitoraggio delle iniziative a favore dei Comuni e delle Province, da attuare
con il cofinanziamento del Fondo, sono oggetto di specifici distinti accordi
annuali da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione Province d’Italia. Il Segretario
Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto
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