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Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica , di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, possono da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizi Sanitario Nazionale , ai sensi dell'articolo 9,, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti loc

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Parere ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Repertorio atti n. 72/CU            del 6 giugno 2012

 

 

  LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del 6 giugno 2012:

VISTA la legge 12 novembre 2011, n 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’articolo 13, comma 2, il quale ha stabilito che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita questa Conferenza, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTA la nota CONFUNIF/7480 del 22 maggio 2012 con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia ha trasmesso lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, provvedimento che è stato inviato, il 22 maggio 2012, alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che per l’esame del provvedimento si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 29 maggio 2012 ed il 5 giugno 2012, nel corso delle quali i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno condiviso gli obiettivi che il decreto intende conseguire, evidenziando talune criticità meritevoli di attenta valutazione da parte governativa;

 

CONSIDERATO, in particolare, che i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato la necessità di non escludere le Regioni sottoposte al piano di rientro del disavanzo sanitario e l’esigenza che i provvedimenti in esame facciano salve le procedure di certificabilità del credito che le Regioni già pongono in essere;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno formulato talune proposte di modifica all’articolo 2 (modificare la procedura della certificazione con data in modo che sia compatibile con il rispetto da parte degli Enti locali dei vincoli del patto di stabilità interno relativamente alla spesa in conto capitale e la previsione della certificazione senza data quando non sia possibile prendere impegni certi in ragione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica), inserimento di un articolo 4-bis (disciplina le modalità di comunicazioni delle certificazioni emesse nelle more della costituzione della piattaforma elettronica per l’invio  telematico), inserimento all’articolo 5 del comma 1 (previsione di una deroga alla nomina del commissario ad acta per le compensazioni sulle quali non sia stata apposta la data per incompatibilità del pagamento con i vincoli del Patto di stabilità) e riformulazione dell’articolo 7 (accettazione preventiva del credito da parte dell’amministrazione debitrice);

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno preliminarmente precisato che è in corso di approvazione in Parlamento un emendamento al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (A.S. 3284) che opera nel senso richiesto dalle Regioni, includendo quindi quelle commissariate per deficit in ambito sanitario e che, pertanto, la richiesta formulata dalle Regioni sarà accolta nel momento in cui dovrà essere aggiornato il provvedimento in esame a seguito della definitiva approvazione del citato decreto-legge n. 52/2012;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno valutato positivamente le proposte emendative dell’ANCI e dell’UPI, ancorché con eventuale riformulazione, riservandosi, quindi, di trasmettere una nuova formulazione del provvedimento che, pervenuta con nota del 6 giugno 2012, è stata trasmessa, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso un parere favorevole, condizionato alla conferma degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito del Senato in sede di esame del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (A.S. 3284), in riferimento alle questioni delle Regioni in piano di rientro da deficit sanitario e della certificabilità dei crediti antecedenti;

- l’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento congiunto (allegato A) che contiene una valutazione del contesto in cui opera il provvedimento in esame e, allo stesso tempo, lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; al riguardo, prendono atto che il Ministero dell’economia e delle finanze ha inserito talune proposte nel testo del presente decreto, ma ritengono irrisolte le criticità che riguardano il tema della necessità della compensazione tra i diversi livelli di governo o, comunque, della certezza dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti locali e quello della decurtazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli Enti locali da considerare illegittima e non fondata su norme di rango primario;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali;

 

ESPRIME PARERE

 

 

nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, trasmesso con nota del 6 giugno 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Il Segretario                                                         Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                           Dott. Piero Gnudi

 

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