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Intesa sullo schema di decreto legislativo ex art. 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.” (DIFESA) Codice sito: 4.1/2013/12 (Servizio I) Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

APPUNTO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.”

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Repertorio atti n. 87/CU del 19 settembre   2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 19 settembre 2013:

VISTO l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante: “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, il quale ha stabilito che, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a)  dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari; b)  delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità; c)  delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

VISTO il successivo comma 3 del citato articolo 1  il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) ed m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) ed m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni;

VISTA la nota n. 27474 del 19 luglio 2013 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha trasmesso, ai fini di un preliminare esame, lo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che  è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali in data 22 luglio 2013;

 

 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, si è tenuta una preliminare riunione, a livello tecnico, il 25 luglio 2013, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero della difesa hanno illustrato i contenuti del provvedimento ritenuti di particolare interesse per le Regioni e gli Enti locali; al riguardo, i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno segnalato alcune criticità concernenti il transito del personale del Ministero della difesa nei propri organici e le relative risorse e la definizione del programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

 

VISTA la nota n. DAGL 0005326 del 19 agosto 2013 con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il testo del provvedimento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 agosto 2013, che è stato diramato, il 27 agosto 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;   

 

CONSIDERATO che per l’esame del provvedimento è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, in data 11 settembre 2013, nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte di modifica formulate congiuntamente dalle Regioni e dall’ANCI, che sono state condivise con le Amministrazioni statali interessate, riguardanti in particolare gli articoli 4: “Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare”,  11: “Revisione delle misure di agevolazione per l’inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare”, e 12: “Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa”;

 

CONSIDERATO che, con nota del 17 settembre 2013, l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha trasmesso la nuova formulazione del provvedimento, che, a seguito di quanto convenuto in sede tecnica, è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, per le vie brevi, le Regioni e l’ANCI hanno comunicato la necessità di integrare il testo del provvedimento con la previsione dell’assenso delle Amministrazioni riceventi al transito del personale e la previsione della contestualità del trasferimento delle risorse al transito medesimo;

 

CONSIDERATO, inoltre, che la Regione Valle d’Aosta ha inviato una nota datata 18 settembre 2013 nella quale chiede di inserire una clausola di salvaguardia a tutela delle proprie prerogative statutarie;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento con la richiesta di ulteriori perfezionamenti contenuti in un documento congiunto che è stato consegnato (All.A);

 

 

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere dette ulteriori richieste;

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

 

                                                      SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, trasmesso, con nota n. DAGL 0005326 del 19 agosto 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con le modifiche concordate contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

 

Il Segretario                                                               Il Presidente

                Roberto G. Marino                                                       Graziano Delrio

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