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Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.12/2010/41 (Servizio IV)
Parere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Rep

 

Rep. Atti n. 12/CU del 25/01/2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 25 gennaio 2011

 

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

 

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”, che delega il Governo a recepire con decreto legislativo la direttiva 2009/28/CE, secondo i criteri di delega contenuti nell’art.17;

 

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l’art.9, comma 2;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 30 novembre 2010, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri  con nota pervenuta in data 6 dicembre 2010 e diramato in pari data con nota prot. CSR n. 5890 P-2.17.4.12;

 

VISTA la nota dell’UNCEM, diramata in data 14 dicembre 2010, prot. CSR 6024 P-2.17.4.12, contenente alcune richieste di emendamento al testo;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno 13 dicembre 2010, nel corso della quale l’UPI ha consegnato un documento contenente alcune osservazioni, in particolare chiede di apportare un’integrazione al comma 3 dell’art.22 dell’articolato e di inserire dopo il punto 1 dell’Allegato 2 un ulteriore punto relativo agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;

 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 16 dicembre 2010, è stato rinviato su richiesta di Regioni e che l’ANCI ha consegnato nel corso della stessa Seduta una nota di osservazioni e richieste emendative, diramata in data 17 dicembre 2010, prot. CSR 6106 P-2.17.4.12;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 gennaio 2011, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento tecnico contenente gli emendamenti all’articolato e un documento di osservazioni formulate dalla Commissione politica Ambiente ed Energia, discussi nel corso dell’incontro con il Ministero dello sviluppo economico e diramati nella medesima data con nota prot. CSR 188 P-2.17.4.12;

 

VISTO il nuovo documento di emendamenti trasmesso dalle Regioni, che apporta  al precedente testo alcune correzioni formali, concordate nel corso della riunione del 13 gennaio 2011, diramato con nota del 14 gennaio 2011, prot. CSR 216 P-2.17.4.12;

 

VISTO il nuovo documento dell’ANCI con il quale si esprime parere favorevole allo schema in esame, condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative, discusse nel corso della riunione tecnica del 13 gennaio 2011, trasmesso con nota prot. CSR 303 P-4.23.2.12 del 19 gennaio 2011;

 

VISTI gli esiti della Seduta del 20 gennaio 2011, nel corso della quale il punto è stato rinviato, per consentire il necessario coordinamento delle richieste formulate dalle amministrazioni interessate e le Regioni hanno consegnato un documento nel quale si esprime parere favorevole al testo, condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamento al testo contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

 

CONSIDERATO che nel corso della stessa Seduta l’UPI e l’UNCEM hanno consegnato un documento, contenente le osservazioni e le richieste di emendamento al testo in esame che, allegato al presente atto, ne costituiscono parte integrante (All.2 e 3);

 

VISTO il documento inviato dall’ANCI, trasmesso con nota prot. CSR 390 P-4.23.2.12 del 25 gennaio 2011, contenente le osservazioni e le proposte finali di emendamento al testo di decreto legislativo in esame, nel quale si evidenzia, all’art.6, comma 2 una duplice versione delle richieste emendative alla disposizione citata, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare la soluzione ritenuta più congrua e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.4);

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto  accoglibili tutti gli emendamenti formulati dalle Regioni, alcuni dei quali da riformulare secondo quanto specificato successivamente, ad eccezione delle seguenti richieste emendative, ritenute non accoglibili:

modifica dell’art. 2, co.1, lett.m); modifica dell’art.4, co.4; modifica dell’art.5, comma 3; modifica all’art.11, comma 1, lett.c) e lett.d); modifica all’art. 12, comma 2; modifica all’art. 13, comma 1bis; modifica all’art.18, comma 3 (con impegno di stralcio e rinvio ad un successivo provvedimento); modifica all’art.22, comma 1, lett. a), b) e c), comma 4, lett.c) e comma 9; art.29, comma 4, art.29bis; tutte le modifiche volte ad escludere la Provincia Autonoma di Trento dall’ambito di applicazione del decreto legislativo in esame;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha altresì ritenuto accoglibili le seguenti richieste di modifica presentate dalle Regioni, riservandosi tuttavia di riformularle in modo più congruo, secondo le seguenti indicazioni: art.4. comma 3, precisando che, dopo le parole “valutare in termini cumulativi” sia specificato in che ambito (VIA e/o autorizzazione unica); art.5, comma 2, eliminando dalla richiesta emendativa le parole “nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale”; art. 7, relativo all’energia geotermica, specificando che i permessi di ricerca e coltivazione sono rilasciati con l’intesa della Regione interessata; art.14, relativo all’estensione dell’autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche agli enti locali delegati dalla Regione, chiarendo quali sono le opere per le quali gli enti locali sono delegati; art.22, comma 2, lett.g, inserendo, dopo le parole “diretto a promuovere”, la seguente  “prioritariamente”; all’art.22, comma 5, sostituendo alle parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”, le parole “sentita la Conferenza Unificata”; all’art.33, comma 6, stralciando il comma e rinviando ad un successivo decreto, da discutere con le Regioni, la disciplina relativa al mancato conseguimento degli obiettivi da parte delle Regioni;

 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto accoglibili i seguenti emendamenti presentati dall’ANCI e dall’UNCEM: art.6, comma 1; art.6, comma 2, nella prima formulazione proposta; art. 6, comma 3, art.10, comma 1, art. 24, comma 2, lettera b), mentre ha ritenuto gli emendamenti relativi agli artt. 22 e 23 non accoglibili;

 

CONSIDERATO che le Regioni, preso atto della posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico nel corso della Seduta in merito all’accoglimento degli emendamenti presentati e, in particolare delle richieste relative alla riduzione del termine da un anno a sei mesi previsto dall’art.8, comma 5, allo stralcio della norma relativa ai commissari straordinari, alla delega agli enti locali delle autorizzazioni, hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, fermo restando la posizione assunta dalla Provincia Autonoma di Trento in merito al mancato accoglimento delle richieste di esclusione formulate;

 

CONSIDERATO che l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, in considerazione di quanto discusso nel corso della Seduta e degli emendamenti ritenuti accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

 

 

 

               Il Segretario                                                                                           Il Presidente

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                 On.le   Raffaele Fitto

 

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