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Accordo, ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A,
concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in
applicazione dell’art. 3ter, comma 2,
del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio
2014, n. 81. Rep. n. 17/CU
del 26 febbraio 2015 Nell’odierna
seduta del 26 febbraio 2015: VISTO
il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230,
recante “Riordino della
medicina penitenziaria, a
norma dell’art. 5 della legge
30 novembre 1998, n. 419”; VISTO
il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008,
recante “Modalità
e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244; VISTO,
in particolare l’articolo
5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008 che prevede la costituzione del Comitato
paritetico interistituzionale,
nonché la delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio
2008; VISTO l’Accordo
Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011 recante “Integrazione
agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (d’ora in avanti: OPG) e
nelle Case di Cura e Custodia (d’ora in avanti:
CCC) di cui
all’Allegato C al DPCM 1° aprile 2008”; VISTO
il decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, e successive
modificazioni, recante “Interventi
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri”; VISTO il decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30
maggio 2014, n. 81 recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari” che dispone modifiche all’articolo
3-ter del sopra citato decreto legge, prevedendo, tra l’altro, che il termine
del 1° aprile 2014 di cui al comma 4 del menzionato articolo 3-ter sia prorogato
al 31 marzo 2015; CONSIDERATO
che detto articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato, fissa il termine per il completamento del processo di
superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari, prevedendo che a far data
dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari le misure di
sicurezza del ricovero in OPG e l’assegnazione a CCC sono eseguite
esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-ter denominate
“Residenze per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza” (d’ora in avanti: REMS), fermo restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di salute mentale; VISTO
il decreto del Ministro
della salute, di concerto col Ministro della
giustizia, 1° ottobre 2012
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle
strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia,
adottato a norma della sopra citata disposizione”; VISTO,
in particolare,
l’Allegato A del citato decreto ministeriale che
prevede che la gestione interna delle strutture residenziali è di
esclusiva competenza sanitaria; che la
responsabilità della gestione all'interno di dette strutture è assunta da un
medico dirigente psichiatra e che nelle REMS trovano applicazione tutte le norme del
codice penale e del codice di procedura penale riferite agli internati; RILEVATO
che permane in capo alla Magistratura di Sorveglianza il compito di vigilare
sulle strutture, con conseguente applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 677, comma 2 e 679 del Codice di Procedura Penale, e degli articoli 69 della legge
26 luglio 1975, n. 354 e 5 del decreto della Presidente della
Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e che le persone sottoposte alla misura di sicurezza
detentiva mantengono lo status di internato, con
conseguente applicazione delle disposizioni della
legge e del regolamento da ultimi citati; CONSIDERATO
che è necessario procedere, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012 alla
stipula di Accordi tra il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
al fine di regolamentare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche e al
decreto della Presidenza della Repubblica del 30
giugno 2000, n. 230 anche con riferimento agli
aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti
con la Magistratura; VISTA la nota del 16
dicembre 2014, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del
trattamento ha trasmesso il documento indicato in oggetto, al fine del
perfezionamento di un apposito accordo in sede di Conferenza Unificata; VISTA la nota di
questo Ufficio di Segreteria del 18 dicembre 2014 di diramazione del documento
in parola; CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Comitato
paritetico interistituzionale, tenutasi in data 2
febbraio 2015, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
interessate e delle Regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella
versione diramata con nota di questa Segreteria in data 9 febbraio 2015; VISTA la nota di
questo Ufficio di Segreteria del 24 febbraio 2015 di diramazione del testo
definitivo dell’Accordo indicato in oggetto contenente modifiche concordate tra le Regioni e le Amministrazioni centrali
interessate; ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali; SANCISCE
ACCORDO tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti
termini: PREMESSO CHE ·
le REMS sono strutture
residenziali socio-sanitarie che ospitano persone in misura
di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti
dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 e dal decreto del Ministro della salute del
1° ottobre 2012; ·
i diritti delle persone internate negli
OPG – ivi inclusi i diritti aventi ad oggetto specificamente la salute di cui al decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e al decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 - sono disciplinati
dalla normativa penitenziaria di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e del
decreto della Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e,
segnatamente, dai
Capo I, Titolo I ““Principi direttivi” e Capo II, Titolo I “Condizioni generali” delle citata legge;
·
con il passaggio ad una organizzazione
esclusivamente sanitaria alle persone internate nelle REMS sono garantiti tutti
i diritti di cui al precedente alinea, in base ai principi del Servizio
Sanitario Nazionale, secondo proprie procedure ed
organizzazione; e che, in tal senso, detti diritti sono pienamente garantiti,
in prospettiva ampliativa, anche in considerazione della esclusiva gestione
sanitaria. I medesimi principi sono applicati
con riguardo ai rapporti dell’internato con la famiglia
e con la comunità esterna, fermo restando che l’ammissione ai momenti di
mantenimento dei rapporti con la famiglia e/o con la comunità esterna è
subordinato, ove previsto, al nulla osta da parte della Autorità Giudiziaria
competente e deve comunque essere coerente al
percorso terapeutico-riabilitativo del singolo paziente; ·
le persone detenute e internate hanno
diritto alla erogazione di prestazioni sanitarie al pari dei cittadini in stato
di libertà; laddove per la concreta soddisfazione di tale diritto sia necessario il ricovero esterno in luogo di cura, trovano applicazione
l'art.11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e l’art. 17 del decreto della
Presidenza della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230
con specifico riferimento all’adozione del provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. In
casi di urgenza l'Autorità deputata ad emettere il provvedimento è il Dirigente responsabile della REMS; ·
per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso
terapeutico-riabilitativo individualizzato,
periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella
cartella personale; tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto secondo i principi della recovery: ü
valutazione multiprofessionale,
secondo precise procedure e
strumenti definiti per ciascun ambito; ü
definizione del percorso
terapeutico-riabilitativo che comprenda gli obiettivi generali e specifici, la
prevenzione dei comportamenti a rischio - che sia comunque finalizzato alla
reintegrazione sociale - nonché aspetti specifici di
trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle
persone nella vita della struttura, attività, teatro, gruppi di problem
solving,
abilità automutuo-aiuto,
formazione, studio, attività sportive, partecipazione
del volontariato e ministri di culto) anche attraverso il mantenimento (o la
ricostruzione) dei rapporti con la famiglia,
con la comunità esterna, con il mondo del lavoro; ·
le
Regioni e le Provincie autonome devono garantire l’accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di
sicurezza detentiva residenti
nel proprio ambito territoriale regionale o
provinciale; ·
le Regioni e
Provincie autonome forniscono un
elenco delle proprie REMS, completo di indicazioni riguardo alla capienza e alla eventuale specificazione, in ordine
all'accoglienza degli internati, circa i
profili di sicurezza. In mancanza di tale specificazione, tutte le REMS presenti nella Regione e Provincia autonoma sono considerate idonee ad accogliere internati di ogni profilo di
sicurezza; ·
il Responsabile dichiara la capienza
della REMS, ferma restando la inderogabile capienza massima di venti ospiti
prevista dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012,
conseguente alla natura di strutture sanitarie delle REMS, e che le Regioni e
le Province autonome provvedono
ad una idonea programmazione che tenga conto delle esigenze in corso e a venire, con
specifico riguardo alla evoluzione del numero dei propri pazienti; SI CONVIENE tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini: Art. 1 Assegnazione alle REMS Al
fine di assegnare gli internati, attualmente ricoverati presso gli OPG, alle REMS, il Ministero della salute
comunica all’Autorità Giudiziaria e al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, entro e non oltre il 15 marzo 2015,
l’avvenuta individuazione e l’effettiva attivazione al 31 marzo 2015, delle REMS da parte
delle Regioni e delle Province Autonome nell’ambito territoriale di competenza, con l’indicazione espressa di quanto contenuto nelle
premesse del presente Accordo. Il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
sulla base delle predette indicazioni, si impegna ad assegnare e a trasferire presso le REMS gli internati presenti negli OPG. Le
assegnazioni e i trasferimenti di cui al comma precedente, così come tutte le successive assegnazioni presso le
REMS, sono eseguite dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria attenendosi al
principio della territorialità come espressamente previsto dall’articolo 3-ter, comma 3,
lettera c) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211. La
territorialità si fonda sulla residenza
accertata. Nel
caso di persone senza fissa dimora e di persone di nazionalità straniera resta
fermo quanto disciplinato negli Accordi della
Conferenza Unificata Rep. Atti 81/CU del 26 novembre 2009 e Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011. Le
assegnazioni e i trasferimenti sono disposti in base alla disponibilità di posti letto nelle
strutture. Ai
fini delle assegnazioni presso le REMS di soggetti
provenienti dalla libertà o dalla detenzione, nei casi previsti dalla legge, le
Regioni e le Province Autonome segnalano al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le sedi
delle REMS sul territorio,
comunicando tempestivamente gli aggiornamenti circa
la effettiva disponibilità di posti in ognuna di esse. ART. 2
Trasferimenti,
traduzioni, piantonamenti Il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle REMS per l’applicazione e l’esecuzione
delle misure di sicurezza,
nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto
dall’Autorità Giudiziaria. Competono
all’Amministrazione Sanitaria i trasferimenti in luoghi di cura esterni alla REMS. Il
piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alle REMS è
effettuato dal personale appartenente al Corpo di
Polizia Penitenziaria, se disposto dall’Autorità Giudiziaria. I trasferimenti
presso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di
licenze, semilibertà e libertà vigilata, sono eseguiti a cura del Servizio
Sanitario Nazionale. Nei casi di estrema urgenza e di
pericolo di vita il Dirigente responsabile della REMS dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne
notizia all’Autorità giudiziaria competente
per eventuali ulteriori disposizioni in merito. Art. 3 Altri procedimenti amministrativi I
procedimenti di ammissione alla REMS, registrazione ai fini
amministrativi-sanitari, conservazione
degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo
della REMS. Sono altresì di competenza del personale sanitario e amministrativo della REMS i rapporti e le comunicazioni
alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi,
licenze, notifiche), nonché quelle all’Amministrazione Penitenziaria con riguardo alle attività di cui al primo comma del presente articolo. Per
un periodo transitorio di un anno i procedimenti di identificazione,
immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridica sono
svolte dal personale dell’Amministrazione
Penitenziaria. Le
definitive attribuzioni di tali
procedimenti sono stabiliti alla scadenza del periodo transitorio. Art. 4 Formazione Il
Servizio Sanitario Nazionale attua iniziative formative, ai sensi dell’Allegato A del decreto
ministeriale 1° ottobre 2012, con particolare riguardo ai rapporti con la
Magistratura di Sorveglianza. Il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, direttamente o attraverso
l’attivazione dei Provveditorati Regionali competenti
sui territori su cui insistono le REMS, offre alle
Regioni, alle Province Autonome e alle Aziende Sanitarie
competenti, il supporto formativo necessario all’organizzazione di iniziative di approfondimento e addestramento
del personale delle REMS per la gestione giuridico – amministrativa degli
internati. Art. 5 Personale Ogni
REMS è dotata di personale sanitario ed amministrativo come stabilito dalla
Direzione generale dell’Azienda Sanitaria competente nel territorio in cui
insiste la REMS, nel rispetto di quanto
previsto dall’Allegato
A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012. Il Direttore sanitario, coadiuvato
da personale sanitario e amministrativo, è responsabile della struttura, sia dal
punto di vista sanitario che amministrativo. L’impiego
di personale appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione Penitenziaria, e da questa dipendente, è limitato ai soli
casi di cui all’articolo 3 del presente Accordo. Art. 6 Sicurezza Con
riferimento ai “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi”, di
cui all’Allegato A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, i
servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base
di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla
scorta delle informazioni contenute nel fascicolo
dell’internato. Art. 7 Rapporti con
UEPE (Uffici Esecuzione
Penale Esterna) e Magistratura Alla
data di chiusura degli OPG,
le Regioni e le Province Autonome, il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura, attraverso le
proprie articolazioni territorialmente competenti per ciascuna REMS, o comunque
per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, definiscono,
mediante specifici Accordi, le modalità di
collaborazione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni normative di cui
alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l’applicazione delle
misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale
applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive. Tali
Accordi, al fine di ridurre il rischio di
nuove forme di istituzionalizzazione, prevedono altresì modalità operative che assicurino: ·
il costante coinvolgimento degli Uffici
Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti; ·
la definizione delle modalità e
procedure di collaborazione interistituzionale
per la contemporanea gestione sia del percorso terapeutico-riabilitativo
individuale interno alla struttura, che
di quello di reinserimento esterno; ·
la predisposizione e l'invio
all'Autorità Giudiziaria competente - nonché, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche al Ministero della Salute - dei progetti
terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all’adozione di soluzioni
diverse dalla REMS (per tutte le persone ed entro 45 giorni dal loro ingresso) da parte del Servizio delle
predette strutture, con il concorso dell’Azienda Sanitaria competente per la
presa in carico territoriale esterna e dell'Ufficio
Esecuzione Penale Esterna, come già previsto per tutti i presenti in OPG alla
data di entrata in vigore della legge 30 maggio 2014, n. 81. Art. 8 Monitoraggio Il
presente Accordo è oggetto di monitoraggio semestrale
da parte dell'Organismo di coordinamento di cui
alla legge 30
maggio 2014, n. 81, nonché del Comitato paritetico interistituzionale,
ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 nonché della delibera della Conferenza
Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio 2008. Esso
può essere modificato e integrato, anche alla luce
degli esiti del monitoraggio di cui al presente
articolo.
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