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Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni comunicazioni e istanze.

 

 

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

Repertorio atti n. 119/CU del 5 ottobre 2017

 

                                   LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 Nella odierna seduta del 5 ottobre 2017:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali”, il quale ha disposto che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017 (Atto rep. 46/CU);

VISTO l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo il quale: “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”;

VISTO l’articolo 52, comma 5, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 secondo il quale  “l’Agenzia per l’Italia Digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante: “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo il quale le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

 

 

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con  riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4 secondo il quale: “E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3 “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”;

VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, secondo il quale: “Il Governo, le Regioni e gli Enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle  specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo il quale: “Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza Unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;

VISTO l’articolo 2 del citato Accordo del 4 maggio 2017 il quale prevede che, con successivi accordi, si proceda al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, la quale, al punto 5.1,prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;

 

 

SENTITE le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;

VISTA la nota del 26 settembre 2017 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la  semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;

 

VISTA la nota del 28 settembre 2017 con la quale è stato diramato il predetto schema di accordo alle Regioni ed agli Enti locali e contestualmente convocata una riunione, a livello tecnico, il 4 ottobre 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno espresso avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell’accordo;

 

ACQUISITO, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1

 (allegato tecnico ai moduli)

  1. Ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017 (Atto rep. 46/CU), al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai seguenti moduli:

a) scheda anagrafica; b) esercizio di vicinato; c) media e grande struttura di vendita; d) vendita in spacci interni; e) vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche; f) vendita per corrispondenza, tv, e-commerce; g) vendita presso il domicilio dei consumatori; h) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate); i) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate); l) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; m) attività di acconciatore e/o estetista; n) subingresso in attività; o) cessazione o sospensione temporanea di attività; p) notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

2.    L’allegato A recante gli schemi dati XML costituisce parte integrante del presente Accordo.

 

3.    Le Regioni possono, ove necessario, integrare gli schemi dati XML alle specificità della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dell’Accordo del 4 maggio 2107.

 

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