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Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2014/10 (Servizio II) Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Repertorio atti n. 36/CU del 3 aprile 2014

       

                         LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 3 aprile 2014:

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

 

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

 

VISTO il successivo comma 7 il quale ha disposto che, entro tre anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 dello stesso articolo, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, previa intesa da sancire in sede di questa Conferenza;

 

VISTA la nota DAGL n. 0001267 del 5 febbraio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2014, provvedimento che è stato inviato, il 6 febbraio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 12 febbraio 2014 nel corso della quale sono state illustrate le seguenti posizioni:

- i rappresentanti delle Regioni, nel riservarsi di trasmettere un documento contenente puntuali proposte emendative, hanno manifestato talune criticità sui seguenti punti:

·         riconoscimento della potestà legislativa delle Regioni in materia di contabilità;

·         previsione di missione a carattere strumentale dedicata al personale;

·         compatibilità del sistema con gli strumenti relativi alla nuova programmazione  comunitaria 2014-2020;

·         contabilizzazione dei derivati;

·         esistenza di disallineamenti e sovrapposizioni tra le regole contabili previste dal Titolo I rispetto a quelle del Titolo II (che tratta specificatamente la materia sanitaria), sottolineando particolarmente il tema della contabilizzazione delle manovre fiscali;

- i rappresentanti dell’ANCI hanno presentato un documento contenente talune proposte di emendamenti relative:

·       all’eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui e l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

·       alla proroga del termine per l’approvazione del bilancio consolidato dal 30 giugno al 30 settembre;

·       limitazione, almeno per gli enti in sperimentazione, delle società da consolidare non considerando le società quotate e quelle da esse controllate;

·       la possibilità, nel corso dell’esercizio provvisorio, di  sfruttare cumulativamente i residui del mese precedente non utilizzati;

- i rappresentanti dell’UPI hanno condiviso la proposta dell’ANCI relativa alla utilizzazione di residui e formulato talune proposte emendative concernenti le variazioni di bilancio e quelle di cassa al fine di tenere conto delle maggiori e inattese disponibilità finanziarie alla data del 30 novembre; si sono, comunque, riservati di trasmettere un documento al riguardo;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno preso atto delle osservazioni e delle proposte formulate, fornendo una prima valutazione e che, in conclusione, si è condivisa l’esigenza di convocare una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 18 febbraio 2014 per l’esame delle puntuali proposte emendative da far pervenire da parte delle Regioni e dell’UPI;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 18 febbraio 2014, sono stati esaminati i documenti dell’ANCI, delle Regioni e dell’UPI e che, al riguardo, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno ritenuto di potere accogliere le proposte dell’ANCI e dell’UPI e, anche se parzialmente, quelle delle Regioni relative al Titolo I, mentre si sono riservate una approfondita valutazione delle proposte regionali relative al Titolo II in materia sanitaria;

 

CONSIDERATO che si è convenuto che gli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze avrebbero fatto pervenire un documento riassuntivo delle proposte emendative ritenute accoglibili, rinviando alla sede politica della Conferenza Unificata le determinazioni per il conseguimento dell’intesa prevista dalla legge n. 42 del 2009;

 

 

CONSIDERATO che, quindi, è pervenuta una nota datata 19 febbraio 2014 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero della salute esprime parere contrario all’accoglimento degli emendamenti concernenti la materia sanitaria le cui problematiche, pertanto, risultano non risolte; 

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto, quindi, all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 febbraio 2014 nel corso della quale, non essendo state accolte una serie di proposte delle Regioni, non si è giunti al conseguimento dell’intesa e si deciso di rinviare l’esame dell’argomento;

 

CONSIDERATO, pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, in data 11 marzo 2014 nel corso della quale è emerso quanto segue:

- i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno confermato l’accoglimento di buona parte delle proposte presentate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI, fatte salve quelle riguardanti la materia sanitaria;

- i rappresentanti delle Regioni hanno ribadito che la maggiore criticità riguarda la non completa armonizzazione del Titolo II (concernente la parte sanitaria) con il Titolo I, tenuto conto della diversa regolazione degli accertamenti relativi alle entrate da manovra fiscale: infatti, l’utilizzazione del criterio dell’imputazione relativamente all’anno del disavanzo finanziario in materia sanitaria e non a quello di imposta comporta la deroga al principio dell’annualità del bilancio con la conseguenza di vanificare l’obiettivo del decreto legislativo di armonizzazione dei bilanci. Inoltre, i rappresentanti del coordinamento tecnico della Commissione salute delle Regioni, nel precisare che le Regioni e le Province autonome hanno già adeguato i sistemi contabili dei propri servizi sanitari e consapevoli delle criticità sopra evidenziate, hanno ritenuto che queste ultime siano da affrontate, preventivamente, da un gruppo tecnico composto dalle Regioni (affari finanziari e servizi sanitari) e dai Ministeri interessati;

- i rappresentanti dell’ANCI, nel prendere atto dell’accoglimento delle loro proposte, hanno chiesto, in coerenza con quanto richiesto dalle Regioni relativamente alla contabilizzazione delle entrate fiscali, che la modalità di rappresentazione del disavanzo sanitario disciplinato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia utilizzato anche nel caso in cui dovesse emergere un disavanzo in sede di riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015; ciò in quanto tale disavanzo ha le stesse caratteristiche del disavanzo sanitario poiché deriva da un’operazione straordinaria ed è limitato nel tempo; in merito a tale proposta, i rappresentanti del Ministero dell’interno hanno espresso le proprie perplessità, in quanto le situazioni esistenti per i Comuni non sono assimilabili a quelle concernenti la spesa sanitaria delle Regioni;

- i rappresentanti dell’UPI, pur comprendendo la richiesta formulata dall’ANCI, hanno evidenziato la necessità di non stravolgere i principi che regolano i bilanci pubblici;

- i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute hanno sottolineato la specialità delle regole contabili del Titolo II che disciplinano i fatti relativi al Servizio Sanitario Nazionale e alla erogazione dei LEA, essendo la sanità oggetto di programmazione a livello nazionale (livello del finanziamento ed assegnazione delle risorse); al riguardo, hanno precisato che, se la Regione interessata non accertasse l’entrata futura del gettito fiscale, calcolata sulla base delle stime del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, risulterebbero in disavanzo i bilanci dei servizi sanitari regionali delle Regioni in piano di rientro, pur essendo le risorse finanziarie di tali gettiti fiscali vincolate a garantire l’equilibrio del sistema della Regione stessa;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 13 marzo 2014, ma rinviato per consentire ulteriori approfondimenti;

 

CONSIDERATO, quindi, che si sono tenuti ulteriori incontri, a livello tecnico-politico, al fine di individuare soluzioni alle problematiche non ancora risolte con particolare riferimento alla parte concernente la materia sanitaria;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui si esprime avviso favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento di una proposta di modifica relativa all’applicazione del Titolo I e del Titolo II e sono ripresentate altre proposte ritenute necessarie per apportare delle precisazioni al testo del provvedimento;

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa con le proposte di modifica contenute in un documento che è stato consegnato (All.B), segnalando, in particolare, quella relativa alla istituzione di un tavolo tecnico composto pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno e quelli dell’ANCI al fine di stimare gli effetti dell’avvio a regime del nuovo sistema contabile i cui risultati si auspica siano definiti entro la data del 30 giugno, termine per l’approvazione dei bilanci consolidati;

- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa con le proposte di modifica già accolte in sede tecnica e contenute in un documento già consegnato nella seduta del 20 febbraio 2014 (All.C);

 

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere le proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali con taluni perfezionamenti che sono stati illustrati;

 

 

                                      SANCISCE INTESA

 

                  

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2014 e trasmesso, con nota DAGL n. 0001267 del 5 febbraio 2014, dalla 3 -  DAGL/51587/10.3.1Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nel documento (All.D) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

 

 

 

           

 

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