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Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche del tracciato record dei dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Repertorio atti n. 136/CU del 10 novembre 2016

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta 10 novembre 2016:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera c), il quale dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV, detta le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme in materia di edilizia scolastica”, e in particolare l’articolo 7 che istituisce e prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “realizzi e curi l’aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”;

 

VISTO il citato articolo 7 che prevede, altresì, che l’Anagrafe sia articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionale dell’Amministrazione richiedente;

 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativo al monitoraggio delle opere pubbliche e visto, in particolare, l’articolo 6 che prevede il principio di univocità dell’invio dei dati trasmessi a banche dati nazionali, tra cui l’ANAC;

 

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare l’articolo 37, così come modificato dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che assolve dagli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 attraverso l’invio delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BPAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamata dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 137, secondo il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’art. 68, comma 3, del citato Codice dell’amministrazione digitale, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

 

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi  dell’articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad oggetto: “Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni”;

 

ATTESO che il sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (di seguito, anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, n. 11/CU;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati record e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell’edilizia scolastica del 27 novembre 2014;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione dei dati presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del 30 luglio 2015, n. 87/CU;

 

CONSIDERATO che il citato Accordo del 30 luglio 2015 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a pubblicare i dati delle istituzioni scolastiche relative alle sezioni dei tracciati record contenute nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro”, accessibile tramite la home page del sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it;

 

CONSIDERATO che l’Accordo del 6 febbraio 2014 prevede all’articolo 2, comma 1, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle legge, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati;

 

CONSIDERATO che nel predetto Accordo si era altresì approvato quale modalità di riversamento periodico dei dati nell’Anagrafe che il passaggio dalla Regione allo Stato fosse di soli 151 campi in periodi temporali individuati;

 

DATO ATTO che in ragione di sopravvenute esigenze normative nonché per esigenze di natura programmatoria e di trasparenza si rende necessario modificare il tracciato record per adeguare il set informativo dei dati alle sopravvenute necessità;

 

DATO ATTO che, al fine di consentire una conoscenza dettagliata dei dati, un aggiornamento in tempo reale degli stessi e una corretta programmazione degli interventi, è necessario acquisire da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la totalità dei dati a disposizione delle regioni e contenute nel set informativo dell’ARES;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca intende procedere alla modifica dello SNAES per consentire l’acquisizione della totalità dei dati in possesso delle regioni ed ottenere l’automatico aggiornamento degli stessi, superando il sistema attuale di riversamento periodico;

 

DATO ATTO che in sede di Struttura tecnica dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica sono state discusse e approvate le modifiche al tracciato record attualmente in uso, che si allegano al presente Accordo formandone parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca intende farsi carico delle modifiche necessarie per attuare il nuovo tracciato record e realizzare un sistema di raccolta dei dati regionali in tempo reale, previa acquisizione del riuso gratuito di uno dei software regionali attualmente in uso;

 

CONSIDERATO che il sistema di cui al precedente punto è realizzato in coerenza con le attività svolte congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’ANAC e dagli osservatori regionali delle opere pubbliche nei rispettivi sistemi informativi per alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il principio di univocità alla base di detto decreto;

 

VISTA la nota n. 0030587dell’8 novembre 2016 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la proposta di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi, proposta che, in data 9 novembre 2016, è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo con la richiesta di rendere effettivo il collegamento fra la banca dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e la banca dati dell'anagrafe degli studenti;

- l’ANCI e l’UPI  hanno espresso avviso favorevole ai fini del conseguimento dell’accordo;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto talune integrazioni alle premesse dell’accordo;

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali;

 

 

 

 

 

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L’ANCI E L’UPI

 

Per i motivi indicati:

 

CONCORDANO

 

quanto segue:

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

 

1.      Il presente accordo approva le modifiche al tracciato record dei dati da inserire nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, come riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 1).

2.      Il presente accordo modifica, inoltre, l’architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell’Anagrafe per l’edilizia scolastica per il conseguimento delle finalità di cui l’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, così come definita negli Accordi in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 e del 27 novembre 2014.

3.      La base dati dell’architettura di sistema, di cui al precedente comma, così come modificato, costituisce riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, per l’esercizio delle funzioni programmatorie di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche.

 

Art. 2

(Profili di responsabilità)

 

1.      Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite loro dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.

 

Art. 3

(Funzioni)

 

1.      Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento.

 

 

 

 

 

2.      Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a modifica ed integrazione di quanto stabilito negli Accordi del 6 febbraio 2014 e del 27 novembre 2014, si impegna a:

a)     realizzare un sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale superando quindi il riversamento periodico degli stessi;

b)     procedere alla modifica del set dei dati contenuti nell’ARES alla luce del nuovo tracciato record concordato e alla formazione del personale tenuto all’aggiornamento dei dati;

c)     realizzare, in fase attuativa, una interazione fra la banca dati dell’edilizia scolastica e l’anagrafe degli studenti;

d)     continuare a pubblicare, secondo quanto già definito nell’Accordo del 30 luglio 2015 e al fine di garantire la massima trasparenza, i dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

e)     mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province e delle Città Metropolitane l’aggiornamento dei codici meccanografici delle istituzioni scolastiche censite all’interno dell’ARES.

3.      Le Regioni e le Province autonome si impegnano a:

a)     approvare il nuovo tracciato record contenente il set informativo dei dati dell’ARES (Allegato 1);

b)     promuovere l’aggiornamento dei dati da parte degli enti locali e verificare la loro congruità e correttezza anche mediante controlli a campione;

c)     riversare entro la data del 1 dicembre 2016, in fase transitoria in attesa della definizione delle nuove modalità di scambio dei flussi informativi, con il medesimo sistema individuato nell’Accordo del 6 febbraio 2014, l'intero set dei dati riportati nelle schede di rilevazione in possesso delle regioni e contenuti nell’ARES relativi ai singoli edifici scolastici.

4.      I Comuni, le Province e le Città Metropolitane si impegnano a:

a)     garantire un aggiornamento costante dei dati nell’ARES;

b)     autorizzare, come già previsto nell’Accordo del 30 luglio 2015, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati trasmessi dalle Regioni relativi ai singoli edifici scolastici;

c)     comunicare alle Regioni le modifiche relative all’eventuale dismissione di un edificio scolastico, in precedenza censito, e/o all’individuazione di nuovi plessi associati a istituzioni scolastiche. 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.      Dall’attuazione del presente Accordo non derivano ulteriori oneri per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni.

2.         Le risorse necessarie alla modifica del tracciato record e alla realizzazione del nuovo sistema informativo regionale sono poste a carico del Ministero a valere sulle risorse dei Fondi di investimento europei - PON 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

                

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