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Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica,
relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica
dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi. Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Repertorio
atti n. 136/CU del 10 novembre 2016 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna
seduta 10 novembre 2016: VISTO il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali”, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera c), il quale dispone che la Conferenza
promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune; VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado che, al Titolo IV, detta le norme generali in materia di
edilizia e attrezzature scolastiche; VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23,
recante “Norme in materia di edilizia scolastica”, e in particolare l’articolo
7 che istituisce e prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca “realizzi e curi l’aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema
informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di
un’Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio
scolastico”; VISTO il citato articolo 7 che prevede,
altresì, che l’Anagrafe sia articolata per regioni e costituisca lo strumento
conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli
interventi nel settore; VISTO il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in
materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra
l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso
accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato
sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionale dell’Amministrazione
richiedente; VISTO il decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 relativo al monitoraggio delle opere pubbliche e visto,
in particolare, l’articolo 6 che prevede il principio di univocità dell’invio
dei dati trasmessi a banche dati nazionali, tra cui l’ANAC; VISTO il decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; VISTO il decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in particolare l’articolo 37, così come modificato dall’articolo
31 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che assolve dagli obblighi di
pubblicazione delle informazioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
attraverso l’invio delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BPAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
richiamata dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni normative vigenti” e, in particolare, l’art. 1,
comma 137, secondo il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, in conformità con l’art. 68, comma 3, del citato Codice
dell’amministrazione digitale, garantisce stabilmente l’accesso e la
riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione,
pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all’Anagrafe
dell’edilizia scolastica; VISTO il decreto ministeriale 16
giugno 1999 che, ai sensi dell’articolo
7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto
dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad oggetto: “Realizzazione
della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e attivazione di un
sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di
Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione, Comuni, Province e Regioni”; ATTESO che il sistema nazionale
dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due
componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione
istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita
in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (di
seguito, anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del
patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e
di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle
informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi; VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul
sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014,
n. 11/CU; VISTO l’Accordo
tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati record e i relativi
documenti in materia di Anagrafe dell’edilizia scolastica del 27 novembre 2014; VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione dei dati
presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del 30 luglio 2015, n. 87/CU; CONSIDERATO
che il citato Accordo del 30 luglio 2015 autorizza il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca a pubblicare i dati delle
istituzioni scolastiche relative alle sezioni dei tracciati record contenute nell’Anagrafe dell’edilizia
scolastica attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro”, accessibile tramite la
home page del sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it; CONSIDERATO che
l’Accordo del 6 febbraio 2014 prevede all’articolo 2, comma 1, che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province
autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le funzioni attribuite
dalle legge, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e
delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati; CONSIDERATO che nel predetto Accordo
si era altresì approvato quale modalità di riversamento periodico dei dati
nell’Anagrafe che il passaggio dalla Regione allo Stato fosse di soli 151 campi
in periodi temporali individuati; DATO ATTO che in ragione di
sopravvenute esigenze normative nonché per esigenze di natura programmatoria e
di trasparenza si rende necessario modificare il tracciato record per adeguare il set informativo dei dati alle sopravvenute
necessità; DATO ATTO che, al fine di consentire
una conoscenza dettagliata dei dati, un aggiornamento in tempo reale degli
stessi e una corretta programmazione degli interventi, è necessario acquisire
da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la
totalità dei dati a disposizione delle regioni e contenute nel set informativo
dell’ARES; CONSIDERATO che il Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca intende procedere alla modifica
dello SNAES per consentire l’acquisizione della totalità dei dati in possesso
delle regioni ed ottenere l’automatico aggiornamento degli stessi, superando il
sistema attuale di riversamento periodico; DATO ATTO che in sede di Struttura
tecnica dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica sono state discusse e
approvate le modifiche al tracciato record
attualmente in uso, che si allegano al presente Accordo formandone parte
integrante e sostanziale (Allegato 1); CONSIDERATO che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca intende farsi carico delle
modifiche necessarie per attuare il nuovo tracciato record e realizzare un sistema di raccolta dei dati regionali in
tempo reale, previa acquisizione del riuso gratuito di uno dei software regionali attualmente in uso; CONSIDERATO che il sistema di cui al
precedente punto è realizzato in coerenza con le attività svolte congiuntamente
dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’ANAC e dagli osservatori
regionali delle opere pubbliche nei rispettivi sistemi informativi per
alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al
citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il principio
di univocità alla base di detto decreto; VISTA la
nota n. 0030587dell’8 novembre 2016 con la quale il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la proposta
di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati
ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi
informativi, proposta che, in data 9 novembre 2016, è stata diramata alle
Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza: - le Regioni hanno espresso avviso
favorevole al perfezionamento dell’accordo con la richiesta di rendere
effettivo il collegamento fra la banca dati
dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e la banca dati dell'anagrafe degli
studenti; - l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole ai fini del
conseguimento dell’accordo; CONSIDERATO che il Ministero
dell’economia e delle finanze ha chiesto talune integrazioni alle premesse
dell’accordo; ACQUISITO, pertanto, l’assenso del
Governo, delle Regioni, degli Enti locali; IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L’ANCI E L’UPI Per
i motivi indicati: CONCORDANO quanto
segue: Art. 1 (Obiettivi e finalità) 1.
Il
presente accordo approva le modifiche al tracciato record dei dati da inserire nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica, come riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Accordo (Allegato 1). 2.
Il
presente accordo modifica, inoltre, l’architettura di sistema per lo scambio
dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell’Anagrafe per
l’edilizia scolastica per il conseguimento delle finalità di cui l’articolo 7
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, così come definita negli Accordi in
Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 e del 27 novembre 2014. 3.
La
base dati dell’architettura di sistema, di cui al precedente comma, così come
modificato, costituisce riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno
nel rispetto delle proprie competenze, per l’esercizio delle funzioni
programmatorie di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed efficiente
le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche. Art. 2 (Profili di responsabilità) 1.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le
Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite loro
dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e
modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati. Art. 3 (Funzioni) 1.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le
Istituzioni Scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES
nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento. 2.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a modifica ed
integrazione di quanto stabilito negli Accordi del 6 febbraio 2014 e del 27
novembre 2014, si impegna a: a) realizzare un sistema informativo di
acquisizione dei dati regionali in tempo reale superando quindi il riversamento
periodico degli stessi; b) procedere alla modifica del set dei
dati contenuti nell’ARES alla luce del nuovo tracciato record concordato e alla formazione del personale tenuto
all’aggiornamento dei dati; c) realizzare, in fase attuativa, una
interazione fra la banca dati dell’edilizia scolastica e l’anagrafe degli
studenti; d) continuare a pubblicare, secondo
quanto già definito nell’Accordo del 30 luglio 2015 e al fine di garantire la
massima trasparenza, i dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica; e) mettere a disposizione delle Regioni e
delle Province autonome, dei Comuni 3.
Le
Regioni e le Province autonome si impegnano a: a) approvare il nuovo tracciato record contenente il set informativo dei
dati dell’ARES (Allegato 1); b) promuovere l’aggiornamento dei dati da
parte degli enti locali e verificare la loro congruità e correttezza anche
mediante controlli a campione; c) riversare entro la data del 1 dicembre
2016, in fase transitoria in attesa della definizione delle nuove modalità di
scambio dei flussi informativi, con il medesimo sistema individuato
nell’Accordo del 6 febbraio 2014, l'intero set dei dati riportati nelle schede
di rilevazione in possesso delle regioni e contenuti nell’ARES relativi ai
singoli edifici scolastici. 4.
I
Comuni, le Province e le Città Metropolitane si impegnano a: a) garantire un aggiornamento costante
dei dati nell’ARES; b) autorizzare, come già previsto
nell’Accordo del 30 luglio 2015, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati
trasmessi dalle Regioni relativi ai singoli edifici scolastici; c) comunicare alle Regioni le modifiche
relative all’eventuale dismissione di un edificio scolastico, in precedenza
censito, e/o all’individuazione di nuovi plessi associati a istituzioni
scolastiche. Art.
4 (Norma finanziaria) 1.
Dall’attuazione
del presente Accordo non derivano ulteriori oneri per Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni. 2. Le risorse necessarie alla modifica del tracciato record e alla realizzazione del nuovo sistema informativo regionale sono poste a carico del Ministero a valere sulle risorse dei Fondi di investimento europei - PON 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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