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Parere, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa
alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati
da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo
17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Repertorio n. 126/CU del 5 ottobre 2017 LA CONFERENZA
UNIFICATA nell’odierna seduta
del 5 ottobre 2017 VISTA la direttiva (UE) 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi; VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge
di delegazione europea 2015), e, in particolare, l’art. 17, che delega il
Governo ad adottare disposizioni per l’attuazione della richiamata direttiva
(UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale della disciplina
normativa riguardante gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera,
contenuta nella parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; VISTO
lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare
dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi di
questa Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla
Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell’8 agosto 2017; CONSIDERATO
che, dopo la prima riunione interlocutoria del 14 settembre 2017, nella riunione tecnica del 27 settembre 2017, è stato esaminato e
discusso un articolato documento di osservazioni e proposte emendative
presentato dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché un documento
presentato dall’UPI; VISTO il successivo documento perfezionato di osservazioni e proposte
emendative delle Regioni e delle Province autonome, diramato dalla Segreteria
di questa Conferenza con nota prot. n. 15231 del 2
ottobre 2017; VISTO il prospetto conclusivo dell’istruttoria tecnica svolta, diramato
dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.
n. 15351 del 4 ottobre 2017, recante le proposte emendative delle Regioni e
delle Province autonome e dell’UPI, e le valutazioni di accoglibilità espresse
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di
questa Conferenza, nel corso della quale: - le Regioni e le Province autonome hanno
espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento integrale delle
proposte presentate (allegato 1); - l’UPI ha espresso parere favorevole,
condizionato all’accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica
(allegato 2); - l’ANCI si è associata al parere espresso
dall’UPI; - il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze ha espresso un parere non favorevole alla
modifica dell’articolo 6 “clausola finanziaria”, considerata ultronea, perché
la relazione tecnico-finanziaria attesterebbe già che gli oneri derivanti dalle
attività istruttorie, autorizzative e di controllo sono coperti da tariffa, per
cui la modifica richiesta all’articolo 6 dovrebbe essere già compresa dalla
relazione tecnica; - il rappresentante delle Regioni e delle
Province autonome ha espresso comunque un parere favorevole condizionato
all’accoglimento degli emendamenti presentati, anche nel caso di mancato
accoglimento dell’emendamento all’art. 6; ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE nei termini di cui
in premessa, ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in
epigrafe, approvato in esame preliminare dal
Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi di questa
Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla Segreteria
di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell’8 agosto 2017.
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