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Rep. Atti n. 4/CU del 20 gennaio 2011 Nell’odierna Seduta del 20 gennaio 2011 VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: “Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia” e, in particolare, l’articolo 26 che prevede che, con delibera del
CIPE da adottare previo parere della Conferenza Unificata, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti per
la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel
territorio nazionale; VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 e, in particolare,
l’articolo 7, recante le disposizioni relative alla Strategia energetica
nazionale; CONSIDERATO che il citato articolo 7
lettera d) del D.L. n.112/2008
individua, tra gli obiettivi della Strategia energetica nazionale, la
realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare; VISTO lo schema di Delibera CIPE recante la definizione
delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare
che possono essere realizzati nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 26,
comma 1 della legge n. 99/2009, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 7 dicembre 2011 e diramato in pari data, con nota prot. CSR n. 5912 P-2.17.4.12; VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno
15 dicembre 2010, nel corso della quale si è preso atto dell’assenza delle
Regioni e della richiesta di rinvio formulata dall’ANCI; CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno
della Conferenza del 16 dicembre 2010, è stato rinviato su richiesta delle
Regioni; CONSIDERATO che per proseguire l’iter istruttorio è stato
indetto un nuovo incontro tecnico per il giorno 13 gennaio 2011, nel corso del
quale le Regioni hanno evidenziato come CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica sopra
indicata l’ANCI ha espresso un parere favorevole, condizionato all’accoglimento
di richieste volte ad inserire e rendere esplicito, all’interno del testo, che
le tipologie di impianti che possono essere realizzati sul territorio nazionale devono essere
almeno di terza
generazione avanzata e
che le verifiche
tecniche dell’impianto devono essere svolte con cadenza ventennale,
esprimendo ulteriori segnalazioni e osservazioni al Governo; VISTA la nota del 14 gennaio 2011, prot.
CSR 212 P-12.17.4.12, con la quale sono stati trasmessi i documenti delle
Regioni consegnati nel corso della riunione tecnica e, in particolare il
documento contenente le risultanze finali della Commissione
politica ambiente ed energia, in cui si segnalano anche le diverse posizioni delle Regioni, il documento della Regione Piemonte, con il
quale si esprime parere favorevole al testo, con alcune osservazioni e i
documenti della Regione Toscana e della Regione Siciliana; VISTA la nota, diramata in data 17 gennaio 2011 Prot. CSR P-4.23.2.12, con la quale l’ANCI, a seguito di
quanto esaminato nel corso dell’incontro tecnico sopra citato, ha comunicato
formalmente il proprio parere sul provvedimento, con le proposte di modifica da
apportare al testo e le ulteriori osservazioni, discusse nel corso della
riunione stessa; VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale
le Regioni hanno espresso un parere articolato sullo schema di delibera in
esame, secondo le posizioni che seguono: a) le Regioni
Basilicata, Umbria, Marche, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna e b) c) CONSIDERATO che l’ANCI ha espresso parere favorevole,
condizionato all’accoglimento di proposte di modifica contenute in un documento
consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante (All.2), volte ad inserire, al Punto 1
dello schema, la previsione che le tipologie di impianti nucleari che possono
essere realizzati sul territorio nazionale, debbano essere almeno di terza
generazione avanzata e che sia aggiunta la condizione volta a prevedere che
siano effettuate verifiche dell’impianto da svolgere con cadenza
ventennale; CONSIDERATO che l’UPI e l’UNCEM hanno dichiarato di
condividere il parere dell’ANCI; CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha
ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dall’ANCI, UPI e UNCEM,
riservandosi di apportare alcune modifiche tecniche alla formulazione proposta; ESPRIME PARERE nei termini di cui in premessa, ai
sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sullo
schema di delibera CIPE recante definizione delle tipologie degli impianti per
la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel
territorio nazionale. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Raffaele Fitto
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