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Intesa sullo schema
di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42
Repertorio atti n. 36/CU del 3 aprile 2014 LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 3 aprile 2014:
VISTO
l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito
al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare,
attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione,
l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni
nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei
medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione
delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica;
VISTO il successivo comma
3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1
sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione
normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta
a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto
legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi
alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti
delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul
fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa
alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui
l’intesa non è stata raggiunta; VISTO il successivo comma 7 il quale ha disposto che, entro tre anni dall’entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 dello stesso articolo, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,
previa intesa da sancire in sede di questa Conferenza; VISTA la nota DAGL n. 0001267 del 5 febbraio
2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto
legislativo concernente disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 31 gennaio 2014, provvedimento che è stato inviato,
il 6 febbraio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del
provvedimento in questione è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 12 febbraio 2014 nel corso della quale sono
state illustrate le seguenti posizioni: - i rappresentanti delle Regioni, nel
riservarsi di trasmettere un documento contenente puntuali proposte emendative,
hanno manifestato talune criticità sui seguenti punti: ·
riconoscimento della
potestà legislativa delle Regioni in materia di contabilità; ·
previsione di missione
a carattere strumentale dedicata al personale; ·
compatibilità del
sistema con gli strumenti relativi alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020; ·
contabilizzazione dei
derivati; ·
esistenza di
disallineamenti e sovrapposizioni tra le regole contabili previste dal Titolo I
rispetto a quelle del Titolo II (che tratta specificatamente la materia
sanitaria), sottolineando particolarmente il tema della contabilizzazione delle
manovre fiscali; - i
rappresentanti dell’ANCI hanno presentato un documento contenente talune
proposte di emendamenti relative: ·
all’eventuale disavanzo
derivante dal riaccertamento dei residui e l’accantonamento
al Fondo crediti di dubbia esigibilità; ·
alla proroga del
termine per l’approvazione del bilancio consolidato dal 30 giugno al 30
settembre; ·
limitazione, almeno per
gli enti in sperimentazione, delle società da consolidare non considerando le
società quotate e quelle da esse controllate; ·
la possibilità, nel corso
dell’esercizio provvisorio, di sfruttare
cumulativamente i residui del mese precedente non utilizzati; - i rappresentanti dell’UPI hanno condiviso la
proposta dell’ANCI relativa alla utilizzazione di residui e formulato talune
proposte emendative concernenti le variazioni di bilancio e quelle di cassa al
fine di tenere conto delle maggiori e inattese disponibilità finanziarie alla
data del 30 novembre; si sono, comunque, riservati di trasmettere un documento
al riguardo; CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze hanno preso atto delle osservazioni e delle
proposte formulate, fornendo una prima valutazione e che, in conclusione, si è
condivisa l’esigenza di convocare una ulteriore riunione, a livello tecnico, il
18 febbraio 2014 per l’esame delle puntuali proposte emendative da far
pervenire da parte delle Regioni e dell’UPI; CONSIDERATO che, nel corso della riunione del
18 febbraio 2014, sono stati esaminati i documenti dell’ANCI, delle Regioni e
dell’UPI e che, al riguardo, i rappresentanti delle Amministrazioni statali
interessate hanno ritenuto di potere accogliere le proposte dell’ANCI e
dell’UPI e, anche se parzialmente, quelle delle Regioni relative al Titolo I,
mentre si sono riservate una approfondita valutazione delle proposte regionali
relative al Titolo II in materia sanitaria; CONSIDERATO che si è convenuto che gli Uffici
del Ministero dell’economia e delle finanze avrebbero fatto pervenire un
documento riassuntivo delle proposte emendative ritenute accoglibili,
rinviando alla sede politica della Conferenza Unificata le determinazioni per
il conseguimento dell’intesa prevista dalla legge n. 42 del 2009; CONSIDERATO che, quindi, è pervenuta una nota
datata 19 febbraio 2014 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero della
salute esprime parere contrario all’accoglimento degli emendamenti concernenti
la materia sanitaria le cui problematiche, pertanto, risultano non risolte; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto,
quindi, all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 febbraio
2014 nel corso della quale, non essendo state accolte una serie di proposte
delle Regioni, non si è giunti al conseguimento dell’intesa e si deciso di
rinviare l’esame dell’argomento; CONSIDERATO,
pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, in
data 11 marzo 2014
nel corso della quale è emerso quanto segue: - i rappresentanti delle Amministrazioni
statali interessate hanno confermato l’accoglimento di buona parte delle
proposte presentate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI, fatte salve quelle
riguardanti la materia sanitaria; - i rappresentanti delle Regioni hanno ribadito
che la maggiore criticità riguarda la non completa armonizzazione del Titolo II
(concernente la parte sanitaria) con il Titolo I, tenuto conto della diversa
regolazione degli accertamenti relativi alle entrate da manovra fiscale:
infatti, l’utilizzazione del criterio dell’imputazione relativamente all’anno
del disavanzo finanziario in materia sanitaria e non a quello di imposta
comporta la deroga al principio dell’annualità del bilancio con la conseguenza
di vanificare l’obiettivo del decreto legislativo di armonizzazione dei
bilanci. Inoltre, i rappresentanti del coordinamento tecnico della Commissione
salute delle Regioni, nel precisare che le Regioni e le Province autonome hanno
già adeguato i sistemi contabili dei propri servizi sanitari e consapevoli
delle criticità sopra evidenziate, hanno ritenuto che queste ultime siano da
affrontate, preventivamente, da un gruppo tecnico composto dalle Regioni (affari
finanziari e servizi sanitari) e dai Ministeri interessati; - i rappresentanti dell’ANCI, nel prendere atto dell’accoglimento delle
loro proposte, hanno chiesto, in coerenza con quanto richiesto dalle Regioni
relativamente alla contabilizzazione delle entrate fiscali, che la modalità di
rappresentazione del disavanzo sanitario disciplinato dall’articolo 20 del
decreto legislativo n. 118 del 2011 sia utilizzato anche nel caso in cui
dovesse emergere un disavanzo in sede di riaccertamento
dei residui al 1° gennaio 2015; ciò in quanto tale disavanzo ha le stesse
caratteristiche del disavanzo sanitario poiché deriva da un’operazione
straordinaria ed è limitato nel tempo; in merito a tale proposta, i
rappresentanti del Ministero dell’interno hanno espresso le proprie
perplessità, in quanto le situazioni esistenti per i Comuni non sono
assimilabili a quelle concernenti la spesa sanitaria delle Regioni; - i rappresentanti dell’UPI, pur comprendendo
la richiesta formulata dall’ANCI, hanno evidenziato la necessità di non
stravolgere i principi che regolano i bilanci pubblici; - i rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze e del Ministero della salute hanno sottolineato la specialità
delle regole contabili del Titolo II che disciplinano i fatti relativi al
Servizio Sanitario Nazionale e alla erogazione dei LEA, essendo la sanità
oggetto di programmazione a livello nazionale (livello del finanziamento ed
assegnazione delle risorse); al riguardo, hanno precisato che, se la Regione
interessata non accertasse l’entrata futura del gettito fiscale, calcolata
sulla base delle stime del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze, risulterebbero in disavanzo i bilanci dei
servizi sanitari regionali delle Regioni in piano di rientro, pur essendo le
risorse finanziarie di tali gettiti fiscali vincolate a garantire l’equilibrio
del sistema della Regione stessa; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto
all’ordine del giorno della seduta del 13 marzo 2014, ma rinviato per consentire
ulteriori approfondimenti; CONSIDERATO, quindi, che si sono tenuti
ulteriori incontri, a livello tecnico-politico, al fine di individuare
soluzioni alle problematiche non ancora risolte con particolare riferimento alla
parte concernente la materia sanitaria; CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame: - le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui si esprime avviso favorevole all’intesa condizionato
all’accoglimento di una proposta di modifica relativa all’applicazione del
Titolo I e del Titolo II e sono ripresentate altre proposte ritenute necessarie
per apportare delle precisazioni al testo del provvedimento; - l’ANCI ha espresso avviso favorevole
all’intesa con le proposte di modifica contenute in un documento che è stato
consegnato (All.B), segnalando, in particolare,
quella relativa alla istituzione di un tavolo tecnico composto pariteticamente
da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno e
quelli dell’ANCI al fine di stimare gli effetti dell’avvio a regime del nuovo
sistema contabile i cui risultati si auspica siano definiti entro la data del 30
giugno, termine per l’approvazione dei bilanci consolidati; - l’UPI ha espresso avviso favorevole
all’intesa con le proposte di modifica già accolte in sede tecnica e contenute
in un documento già consegnato nella seduta del 20 febbraio 2014 (All.C); CONSIDERATO
che il Governo ha ritenuto di potere accogliere le proposte formulate dalle
Regioni e dagli Enti locali con taluni perfezionamenti che sono stati
illustrati; SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di
decreto legislativo concernente disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato,
in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio
2014 e trasmesso, con nota DAGL n. 0001267 del 5 febbraio 2014, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nel documento (All.D) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante.
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